Art. 13, comma 1 LR 30/2003: “ L’ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei [b]veicoli ricreazionali[/b], è svolta in aziende…….ecc. ecc.”
Art. 27, comma 2-ter Reg.to Attuazione 46R/2004: “ Per veicoli ricreazionali di cui all’articolo 13, comma 1 della legge si intendono i [b]caravan [/b]e gli autocaravan”
Art. 56, comma 2 lett. e) Codice della Strada: “[b]Caravan[/b]: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati per essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo”
Fatta questa premessa normativa ed appurato che negli agriturismi non si possono installare bungalow o casette prefabbricate ancorate al suolo, nel caso in cui il titolare di un agricampeggio volesse installare case mobili su ruote, lo può fare?
Dette casette mobili sono dei caravan a tutti gli effetti in quanto omologate come veicolo, dotate di targa e carta di circolazione rilasciata dalla motorizzazione.
Essendo un veicolo, hanno tutti i requisiti specifici dei veicoli (larghezza max 2,55, fanali, freni, ecc.) e sono soggette al pagamento della tassa di circolazione.
Essendo omologata come veicolo (e quindi già “abitabile” di per sé), deve essere lasciata in situazione di mobilità, evitando opere murarie, scarichi fissi e sistemi di ancoraggio al suolo (in pratica deve poggiare sulle sole ruote e sui "piedini" stabilizzanti).
Riassumendo:
la casetta mobile omologata dalla Motorizzazione è, ain sensoi del codice della strada, un caravan,
il caravan rientra, ai sensi della legislazione regionale, tra i veicoli ricreazionali,
pertanto, la casetta mobile omologata può essere posizionata negli agricampeggi ed il suo posizionamento può avvenire senza alcun titolo abilitativo in quanto risulterebbe come “parcheggiata” alla stregua di un camper o di una semplice roulotte.
Concordate con il mio ragionamento?
:) ;) :D ;D
Riassumiamo alcuni nostri ragionamenti sul forum che si sono succeduti in questi ultimi tempi.
Il decreto del fare (DL 69/2013) apporta una semplificazione in materia edilizia. Come chiarito successivamente (la norma era scritta tanto male da far pensare il contrario) per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive con temporaneo ancoraggio al suolo, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti, non è necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata [b]in conformità alle leggi regionali [/b]e al progetto già autorizzato al momento del rilascio del permesso a costruire per le strutture ricettive.
Riporto una news, scaricata dal web ad agosto 2013, con un intervento dell anostra assessore Scaletti
[i]DECRETO DEL FARE, SCALETTI SU STRUTTURE USATE IN VIA TEMPORANEA NEI CAMPEGGI
Per esigenze meramente temporanee “Come richiesto dalla Toscana non occorrono permessi edilizi”
“Il decreto del fare ha chiarito che, anche nelle aree ricettive all’aperto, non occorrono permessi edilizi per le strutture utilizzate in via temporanea e che sono rimovibili. Una richiesta di chiarificazione in tal senso che era stata avanzata dalla Regione Toscana alla Commissione politica degli Assessori regionali al Turismo, e poi approvata dalla Conferenza Stato-Regioni”.
Lo afferma l’assessore regionale a turismo, commercio e cultura Cristina Scaletti intervenendo nella polemica che è scoppiata nei media negli ultimi giorni.
“Con la conversione in legge, il 9 agosto scorso, del cosiddetto Decreto del fare – spiega l’assessore – si chiude finalmente un percorso di chiarimento iniziato con la mia comunicazione del 12 giugno scorso alla Commissione politica degli Assessori regionali al Turismo, poi approvata dalla Conferenza Stato-Regioni, con cui la Regione Toscana ha proposto di intervenire per eliminare le incertezze contenute nella normativa vigente rispetto all’interpretazione del concetto di ‘interventi di nuova costruzione’ (che quindi necessitano di un apposito permesso di costruire o di altra abilitazione edilizia). Un concetto che ha arrecato molte preoccupazioni agli operatori del settore, a causa di interpretazioni particolarmente restrittive delle norme operate in alcuni casi dall’autorità amministrativa o addirittura dalla magistratura, con conseguenti sequestri cautelari di strutture collocate in campeggi, considerandole soggette a permesso di costruire ed autorizzazione ambientale”.
Con la nuova legge, che interviene sulla normativa in materia edilizia, si opera invece una differenziazione non tra le caratteristiche delle strutture (che rimangono quelle già elencate dalla normativa vigente, ossia manufatti leggeri, anche prefabbricati, nonché strutture quali roulottes, camper, case mobili, imbarcazioni), ma tra le finalità per le quali sono utilizzate.
“Se sono utilizzate – prosegue Scaletti – come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, sono considerate alla stregua di una nuova costruzione e quindi sono oggetto di permesso edilizio. Se invece sono strutture dirette ‘a soddisfare esigenze meramente temporanee’, come per finalità turistiche, non hanno bisogno di alcun permesso, e quindi derogano dalle disposizioni previste per le nuove costruzioni”.
“Questo vale quindi – conclude l’assessore toscano – anche se sono installate, con temporaneo ancoraggio al suolo, all’interno di strutture ricettive all’aperto, per la sosta ed il soggiorno di turisti. Dunque la norma ha chiarito che, anche nelle aree ricettive all’aperto, non occorrono permessi edilizi per le strutture utilizzate in via temporanea e che sono rimovibili”.
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La legge 30/2003 definisce l’ospitalità in spazi aperti (agricampeggio) come:
[i]L’ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell’attività agricola[/i].
Il regolamento ci dice che [i]per veicoli ricreazionali di cui all’articolo 13, comma 1 della legge si intendono i caravan e gli autocaravan[/i].
Da qui il tuo ultimo post con il quale non posso che condividerne il ragionamento con la precisazione che il posizionamento deve essere non permanente.
Naturalmente occorre verificare anche la necessità di una valutazione paesaggistica (là dove si cadesse in zona vincolata).