Un soggetto che è stato collaboratore presso un impresa di acconciatore dal 1999 ad oggi ma non ha il formale riconoscimento della qualifica da parte della CPA o della C.C.I.A.A. con l'entrata in vigore della L.R. 29/2013, per avviare l'attività deve sostenere l'esame teorico-pratico. E' corretto?
riferimento id:17301La tua analisi è corretta.
Dal 14/09/2012 non è stato più possibile riconoscere il requisito professionale basato sull’esperienza lavorativa nei confronti di chi lo aveva già maturato. Con il d.lgs. n. 147/2012 è venuta meno la disposizione sul riconoscimento professionale da parte della CCIAA ed è entrato in vigore l’obbligo dell’esame terorico-pratico della legge 174/2005.
Ai sensi delle dispsozioni transitorie dell'art. 10 della LR 29/2013,
possono direttamente sostenere l’esame teorico-pratico (senza fare corsi) i soggetti che alla data entrata in vigore dell’articolo 15 del d.lgs. n. 147/2012 ( 14/09/2012) hanno maturato i seguenti requisiti professionali:
[i]a) attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni;
b) attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria.[/i]