Resuscitano le Commissioni Provinciali di Vigilanza P.S.
Mi sono messo a sondare la legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013 - g.u. 27/12/2013 - entrata in vigore il 01/01/2014 ) e alla fine guarda che cosa ho trovato:
Art. 1, comma 440:
[color=red]All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle
commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle
commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della data di entrata in vigore della presente legge.[/color]
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Dott. Mario Maccantelli
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