Il "milleproroghe 2013" (DL n. 150/2013) differisce anche il termine per gli adeguamenti delle struuture ricettive in materia di prevenzione incendi.
Vedi anche:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17210.0
[b]Breve sunto di come stanno le cose[/b].
Con il DM 09/04/1994 viene approvata la nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere
Le strutture esistente a quella data si devono adeguare ai nuovi parametri di esercizio.
L’originale termine di adeguamento del DM 09.04.1994 (5 anni dopo l’entrata in vigore) è stato prorogato varie volte, ultimamente con DL 216/2012 al 31 dicembre 2013 e adesso, con DL 150/2013 (c.d. decreto mille proroghe 2013), al 31/12/2014.
[b]Alcune precisazioni.[/b]
L’art. 11 del DL 150/2013 dispone:
[i]Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14[/i] (era il 31/12/2013, vedi anche DPCM 25/03/2011), [i]per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 1994, n. 116, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2012, n. 76, e successive modificazioni [/i](vedi DM 29/03/2013).
Per poter usufruire dell’ultima proroga l’esercente l’attività ricettiva doveva chiedere di essere ammesso al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con il DM 16/03/2012.
Il DM 16/03/2012, come scopo e ambito di applicazione, riporta:
[i]1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, di seguito denominato piano, per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi.
2. L'ammissione al piano, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 5, è consentita alle strutture ricettive di cui al comma 1, in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, dei requisiti di sicurezza antincendio indicati al successivo art. 5. L'ammissione al piano consente la prosecuzione dell'esercizio dell'attività, ai soli fini antincendi[/i]
Con DM 15/05/2012 era stato disposto che (anche qui una proroga):
[i]1. Il termine per la presentazione della domanda di ammissione al piano straordinario di adeguamento antincendio per le strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012.
2. Il termine entro il quale le strutture ricettive di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di sicurezza antincendio, previsto all'art. 1, comma 2 del decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, è differito al 31 ottobre 2012 [/i](sarebbero i requisiti elencati all’art. 5 dello stesso DM 16/03/2012 necessari per essere ammessi al piano)
Quindi, mutuando il vademecum predisposto dai vari comandi VVF, si presenta la seguente casistica:
A) Albergo con capienza inferiore a 25 posti letto indipendentemente dalla data di costruzione:
- deve essere già adeguato alle misure previste nel Titolo III del DM 09.04.1994;
B) albergo realizzato dopo l’entrata in vigore del DM 09.04.1994:
- deve essere già adeguato alle misure previste del DM 09.04.1994 e se di capacita ricettiva superiore a 25 posti letto deve essere dotato di Certificato di Prevenzione Incendi o aver presentato la SCIA;
C) albergo con capienza superiore a 25 posti letto ed esistente alla data di entrata in vigore del DM 09.04.1994:
C1) lavori di adeguamento completati, in possesso di Certificato di Prevenzione Incendi in corso di validità o che ha presentato o presenterà la SCIA prima del 31.10.2012:
- non necessita di nessun altro adempimento;
C2) lavori di adeguamento non completati ed esercizio dell’attività oltre il 31.10.2012 (la stragrande maggioranza dei casi):
- necessità di presentare l’istanza di ammissione al piano di adeguamento entro il 31/10/2012, secondo modulistica specifica ([b]vedi circolare in allegato[/b]) e definendo un programma di adeguamento. In questo caso, alla luce dell’ultima proroga, il termine di adeguamento di cui al programma presentato, slitta al 31/12/2014.
C3) esercizio chiuso fino al completamento dei lavori di adeguamento
- necessità di presentare la SCIA prima della apertura.