L'attività di macellazione di animali da parte dei cacciatori presso il proprio domicilio è esclusa dalla normativa comunitaria reg. 852 e 853?
grazie
Bisogna vedere che cosa viene fatto con la selvaggina.
E’ chiaro che il consumo domestico da parte dello stesso cacciatore non rientra nel campo di applicazione delle norme che hai citato.
Quando la selvaggina viene ceduta, il reg. CE 853/2004 esclude il proprio campo di applicazione a condizione che si tratti di cacciatori che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.
Ai sensi del reg. CE 852/2004 i cacciatori sono produttori primari e quindi rientrano nel campo applicativo
definizione:[i]"prodotti primari": i prodotti della produzione primaria compresi i prodotti della terra, dell'allevamento, della caccia e della pesca.
[/i]
Infatti la stessa norma prevede:
[i]I cacciatori sono operatori del settore alimentare con tutto ciò che ne consegue. Vedi soprattutto l’allegato I al Reg. CE 852/2004.
Il presente allegato si applica alla produzione primaria e alle seguenti operazioni associate:
in caso di prodotti di origine vegetale, prodotti della pesca e della caccia, le operazioni di trasporto per la consegna di prodotti primari, la cui natura non sia ancora stata sostanzialmente modificata, dal luogo di produzione ad uno stabilimento.
[/i]
La norma toscana (DPGR 40R/2008) disciplina la faccenda disponendo:
[i]Sono soggette a registrazione, con le modalità di cui all’articolo 11, anche le seguenti attività che trattano prodotti di origine animale alle quali non si applica il Reg. (CE) 853/2004:[/i]
...
[i]c) l’attività di cacciatori che, in assenza di strutture e attrezzature dedicate, forniscono per ciascuno un massimo di 500 capi all’anno di selvaggina selvatica piccola o di un capo all’anno di selvaggina selvatica grossa direttamente al consumatore finale oppure a laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione, posti nell’ambito del territorio della provincia in cui insiste la zona di caccia o nel territorio delle province contermini, che riforniscono il consumatore finale.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettera c), il cacciatore deve comunicare in forma scritta all’esercente l’attività di commercio al dettaglio o di somministrazione la zona di provenienza degli animali cacciati, al fine di garantirne la rintracciabilità. Sono fatte salve le disposizioni in materia di accertamenti sanitari per le carni di suidi ed altri animali selvatici sensibili alla trichinellosi.[/i]
TI ALLEGO la delibera regionale definisce meglio la cosa