Buongiorno,
ho il seguente caso:
un gestore della telefonia il 19/11 ha presentato un’istanza di riconfigurazione di SRB esistente ai sensi dell’art 87 bis del Dlgs 259/2003 (PEC contestualmente inviata anche ad ARPAT – stesso identificativo).
Il 19/12 ARPAT esprime PARERE NEGATIVO demandando inoltre al comune la verifica della conformità di quanto riportato negli elaborati, in particolare circa la presenza di edifici anche future previsioni di edificazione (penso che si tratti di frase di rito inserita da ARPAT per distinguere le competenze ….).
Premetto che non ho ancora alcuna verifica da parte dell’Edilizia Privata.
Siamo al 31/12, ARPAT ha inviato tale parere anche p.c. alla società, ma come mi comporto trattandosi di un art. 87 bis??
ARPAT ha risposto nei termini dalla richiesta della società (e non dalla mia richiesta…), procedo con una comunicazione di diffida ad attivare l’impianto e di inefficacia dell’istanza?
Non trattandosi dell’art. 87, di richiesta di autorizzazione, non procedo con la comunicazione dei motivi ostativi, o sbaglio?
Francamente però non ho ancora capito la natura di questo adempimento che non è né carne né pesce (….anche prima era una “DIA anomala”)! Mi dite allora che roba è???
SCIA ad efficacia immediata o differita???differita fino a quando ARPAT non risponde o differita comunque a 30 giorni??Dalla richiesta di chi?la mia o quella del gestore che ai sensi del Dlgs la deve inviare all’ARPAT?
Ma se fosse una vera SCIA non sarebbe necessario acquisire prima tutti i pareri necessari, e quindi chiedere PRIMA il parere di ARPAT, e poi fare la SCIA ad efficacia immediata ???
Grazie e un caro augurio per un Felice Anno Nuovo a tutti voi.
Lucia
Buongiorno,
ho il seguente caso:
un gestore della telefonia il 19/11 ha presentato un’istanza di riconfigurazione di SRB esistente ai sensi dell’art 87 bis del Dlgs 259/2003 (PEC contestualmente inviata anche ad ARPAT – stesso identificativo).
Il 19/12 ARPAT esprime PARERE NEGATIVO demandando inoltre al comune la verifica della conformità di quanto riportato negli elaborati, in particolare circa la presenza di edifici anche future previsioni di edificazione (penso che si tratti di frase di rito inserita da ARPAT per distinguere le competenze ….).
Premetto che non ho ancora alcuna verifica da parte dell’Edilizia Privata.
Siamo al 31/12, ARPAT ha inviato tale parere anche p.c. alla società, ma come mi comporto trattandosi di un art. 87 bis??
ARPAT ha risposto nei termini dalla richiesta della società (e non dalla mia richiesta…), procedo con una comunicazione di diffida ad attivare l’impianto e di inefficacia dell’istanza?
Non trattandosi dell’art. 87, di richiesta di autorizzazione, non procedo con la comunicazione dei motivi ostativi, o sbaglio?
Francamente però non ho ancora capito la natura di questo adempimento che non è né carne né pesce (….anche prima era una “DIA anomala”)! Mi dite allora che roba è???
SCIA ad efficacia immediata o differita???differita fino a quando ARPAT non risponde o differita comunque a 30 giorni??Dalla richiesta di chi?la mia o quella del gestore che ai sensi del Dlgs la deve inviare all’ARPAT?
Ma se fosse una vera SCIA non sarebbe necessario acquisire prima tutti i pareri necessari, e quindi chiedere PRIMA il parere di ARPAT, e poi fare la SCIA ad efficacia immediata ???
Grazie e un caro augurio per un Felice Anno Nuovo a tutti voi.
Lucia
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Ciao, in estrema sintesi:
1) è una SCIA ad efficacia immediata con potere di intervento nei 30 giorni
2) la SCIA viene privata di effetti qualora intervenga nei termini (30 gg) un "provvedimento" negativo (non importa il nome) non preceduto da 10 bis ovviamente o direttamente il parere ARPAT
3) il parere negativo di ARPAT ha effetti diretti (e dovrebbe contenere l'avviso che avverso lo stesso è ammesso ricorso al tar bla bla bla)
Se così è ... allora nel caso di specie la SCIA è stata privata di effetti .... quindi l'impresa dovrà presentare nuova scia per realizzare gli interventi o "legittimarli"
Non serve un ulteriore atto del Comune .... se però decidi di farlo (forse è meglio" usa la formula
"La presente comunicazione ha natura meramente accertativa dell'effetto inibitorio della comunicazione ARPAT del ..... e non è autonomamente impugnabile"
[color=red]Art. 87-bis (Procedure semplificate per determinate tipologie di impianti)
1. Al fine di accelerare la realizzazione degli investimenti per il
completamento della rete di banda larga mobile, nel caso di
installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre
tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti
o di modifica delle caratteristiche trasmissive, fermo restando il
rispetto dei limiti, dei valori e degli obiettivi di cui all'articolo
87 nonche' di quanto disposto al comma 3-bis del medesimo articolo,
e' sufficiente la ((segnalazione certificata di inizio attivita')),
conforme ai modelli predisposti dagli enti locali e, ove non
predisposti, al modello B di cui all'allegato n. 13. Qualora entro
trenta giorni dalla presentazione del progetto e della relativa
domanda sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte
dell'ente locale o un parere negativo da parte dell'organismo
competente di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.
36, la denuncia e' priva di effetti. [/color]
Buongiorno,
avrei bisogno di uteriori delucidazioni sul parere negativo di ARPAT riferito all'art. 87 bis:
1)se il parere perviene oltre i 30 gg e magari dopo che la società ha iniziato i lavori e magari dopo che ha effettuato l'attivazione dell'impianto con le modifiche apportate, ha senso ancora lo strumento della diffida? eventualmente quale altro provvedimento inibitorio abbiamo ai sensi della l. 241/90 visto che tale parere attiene alla salute?? in questo caso devo farlo precedere dalla comunicazione dei motivi ostativi?
2)La diffida entro i 30 giorni previsto dalla legge affinchè sia regolare deve partire dal Comune? mi spiego: i 30 giorni sono apparentemente rispettati dall'ente terzo (che p.c. lo inoltra all'interessato) e non dal comune che a sua volta deve comunicarlo ufficialmente allla società, ha quindi ancora senso l'utilizzo dello strumento della diffida da parte del comune?
3)Nel caso della diffida l'interessato può chiedere la conferenza di servizi per superare un parere negativo? o è contestualizzato nell'ambito della comunicazione dei motivi ostativi?
Scusate e grazie ancora
Lucia
p.s.
qualcuno ha qualche schema di diffida?
Ciao, ti do delle chiavi di lettura sull'argomento.
La materia è complessa e buona parte di essa è stata definita dalla giurisprudenza che si è succeduta nel tempo.
Negli ultimi anni, proprio la giurisprudenza ha chiarito che il parere ARPA sia richiesto esclusivamente ai fini della concreta attivazione dell’impianto di comunicazioni elettroniche e non anche ai fini del perfezionamento del titolo abilitativo (vedi CdS 98/2011). Il Consiglio precisa che non sussiste un onere per il richiedente di allegare detto parere in sede di presentazione dell’istanza di titolo edilizio (della denuncia di inizio di attività / SCIA), né un obbligo di far pervenire il parere medesimo all’ente procedente entro il termine di novanta giorni di cui al comma 9 dell’art. 87 (lo stesso si può applicare alla SCIA ex 87-bis).
Un’altra sentenza del CdS, la 3692/2013, ha ulteriormente chiarito che la regione può dettagliare le procedure e magari subordinare il rilascio del titolo al parere ARPA (vedi regione Puglia). La Toscana si rifà in toto al d.lgs. n. 259/2013 e quindi ritengo che il titolo abilitativo (in assenza di provvedimenti comunali nei 30 gg) sia comunque perfezionato. Ripeto quello che dice il giudice: [i]il deposito del parere preventivo favorevole dell'ARPA non è prescritto per la formazione del titolo edilizio ovvero per l’inizio dei lavori, ma solo per l’attivazione dell’impianto.[/i] Quindi, finché il parere ARPA non arriva il gestore non può avviare l’impianto.
Dato che il CdS afferma, in pratica, che il parere ARPA è un atto extra-procedimentale, ritengo che non abbia senso indire una conferenza di servizi. Reputo ragionevole fare un atto ricognitivo (instauare un rapporto informativo). Qualora il gestore avvii l’attività in assenza di parere ARPAT o, peggio, con parere negativo, il comune può ricorrere all’ordinanza di urgenza per motivi di tutela della salute pubblica.