E' arrivata al nostro Comune una comunicazione di sospensione dell'attività di commercio su posteggio nell'ambito del mercato per mesi 12 ma senza indicare la motivazione di tale sospensione. E' possibile accettare tale comunicazione? Il dubbio mi sorge vedendo i modelli di altri Comuni che indicano quali motivi legittimi di sospensione solo la malattia, la gravidanza o il servizio militare.
Grazie
E' arrivata al nostro Comune una comunicazione di sospensione dell'attività di commercio su posteggio nell'ambito del mercato per mesi 12 ma senza indicare la motivazione di tale sospensione. E' possibile accettare tale comunicazione? Il dubbio mi sorge vedendo i modelli di altri Comuni che indicano quali motivi legittimi di sospensione solo la malattia, la gravidanza o il servizio militare.
Grazie
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La sospensione superiore ai 4 mesi determina DECADENZA.
Quindi comunicagli subito che in caso di assenza prolungata oltre i 4 mesi si procederà alla dichiarazione di decadenza.
Legge regionale 10 novembre 2009, n. 27.
"Testo Unico in materia di Commercio".
Art. 41
L'autorizzazione è revocata:
a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. La decadenza dalla concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
In verità io ho questi riferimenti normativi:
Delibera Giunta Regionale n. 872 del 20.06.2011 "Regolamento Regionale per il commercio su aree pubbliche in attuazione al Titolo II, Capo II, della LR n. 27/2009"
Art.26
1. L'attività di commercio su aree pubbliche sia itinerante che su posteggio può essere sospesa per un periodo massimo di 12 mesi, previa comunicazione al Comune sede di posteggio o che ha rilasciato l'atto autorizzatorio...
Il termine è peraltro ribadito dall'art.58 comma 3 della L.r. 27/2009 nel capitolo riguardante le norme comuni.
Sbaglio io chiave di lettura o è possibile comunque sospendere la licenza anche dando motivazioni generiche?
Grazie
Vorrei un chiarimento
La mancata utilizzazione del posto assegnato al mercato, se non rientra nei casi di gravidanza-servizio militare e malattia, comporta la decadenza della concessione del posteggio.
L'ufficio occupazione suolo pubblico, che rilascia le concessioni, deve avviare procedimento di revoca della concessione.
La revocare dell'autorizzazione commerciale, riferita a quel posteggio non utilizzato, è una conseguenza della mancanza di concessione ed interviene successivamente?
Ringrazio
Riporto ancora una volta la legge statale e regionale:
D.lgs. n. 114/1998
[b]L’autorizzazione è revocata[/b]:
...
b) nel caso [b]di decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo[/b] del medesimo in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare
LR 27/2009
[b]L'autorizzazione è revocata[/b]:
...
b) [b]per mancato utilizzo del posteggio[/b] in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o legata ai permessi di cui alla l. 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate). Nel caso di mercato con svolgimento inferiore all'anno, le assenze sono calcolate in proporzione all'effettiva durata. [b]La decadenza dalla concessione[/b] del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, riguarda chi non utilizzi il posteggio per un numero di giorni complessivamente superiore al numero dei giorni di attività possibili secondo il tipo di autorizzazione nel corso di quattro mesi. Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione è ridotto in proporzione alla durata dell'attività. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza va notificata all'interessato dall'organo comunale competente;
Nei casi sopra citati ciò che viene revocata è una precisa autorizzazione legata ad uno specifico posteggio. Quando quel posteggio non viene usato dal concessionario secondo i periodi previsti, scatta la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione. Questo a prescindere se il soggetto è in regime di sospensione attività o in regime di impresa attiva e operante.
La norma regolamentare citata (DGR 872/2011) di certo non può disporre un significato che si pone in contrasto con ciò che afferma una legge. Infatti, l'art. 26 parla di "sospensione attività" il successivo art. 27 riporta, pari pari, le ipotesi di decadenza e revoca della legge.
Di certo lòe disposizioni creano confusione ma ribadisco che, a parere mio, le assenze deteminano la decadenza della concessione e la revoca dell'autorizzazione.
Le ipotesi di sospensione per un anno dell'attività magari avrebbero conseguenze per la revoca in caso di fiere annuali.