Buongiorno
Volevo sapere se ritenete corretto inserire nella eventuale regolamentazione comunale da adottare a seguito della legge regionale 57/2013, l'applicazione del divieto di localizzazione di attività sale giochi o spazi da gioco anche in caso di subingresso.
Inoltro volevo sapere se possiamo nel regolamento comunale definire che i 500 metri si calcolano col percorso pedonale più breve oppure se siamo vincolati a mantenere il concetto di raggio indicato dalla legge; in questo secondo caso dobbiamo comunque definire nel regolamento come lo calcoliamo?
Grazie
Elisa
Secondo me non è corretto affermare che un subingresso determina l'applicazione dei divieti imposti dalla legge.
Se Tizio dà in gestione l'azienda a Caio, Caio acquisisce la possibilità di esercitare l'attività così com'è, fermo restando il possesso dei requisiti personali per l'esercizio.
Da un punto di vista amministrativo, infatti, il subingresso si risolve in una semplice comunicazione. Le posizioni vantante dal dante causa si trasferiscono al nuovo gestore.
La legge non prevede un regime transitorio per le attività esistenti, né qualcosa di particolare in caso di subingresso.
Per il resto è bene toccare il regolamento meno possibile. E' possibile che fra un po' esca una legge statale in materia che superi le leggi regionali. Il regolamento si applica in ogni caso per quanto compatibilmente con la nuova normativa, questo a rpescindere se viene modificato o meno.
Definire il calcolo della distanza può essere, invece, una cosa da fare. Il fine è quello di assicurare imparzialità e certezza giuridica. Anche se consideri il "raggio" resta il problema di dove centrare il "compasso" e resta il problema di definire che cosa si intende per limite estremo (esempio: un ipotetico cerchio con raggio 500 mt deve intersecare almento i muri interni del locale... oppure...)
Qui puoi trovare un interessante metodologia per il calcolo delle distanze:
http://www.aams.gov.it/sites/aams2008/files/documenti_old/private/downloads/documentazione/Normativa_tabacchi/Nazionale/Rivendite/CCF17042013-1-17-04-2013.pdf