Ho appena ricevuto su Muta una richiesta di attestazione da parte di un commerciante che ha un posteggio presso il nostro mercato. La ditta ha sede legale in Emilia Romagna e quindi la richiesta di attestazione è stata inoltrata a noi.
Che controlli devo effettuare per rilasciare l'attestazione. Nel sistema la ditta ha compilato i dati circa l'iscrizione INPS e INAIL. Devo chiedere conferma ai due Enti della veridicità dell'iscrizione (mi viene da piangere, visto che per contattare la sede INPS della mia città ho impiegato circa 10 giorni)?
Con queste conferme sono a posto o devo effettuare altri controlli?
Grazie.
Le richieste agli Enti devono essere inoltrate con PEC dal portale specifico in www.sportellodurc.it .
riferimento id:17211Ho effettuato la richiesta del DURC e la risposta è stata la seguente:
"si dichiara che l'impresa NON RISULTA REGOLARE ai fini DURC in quanto: non risulta regolare con il versamento dei contributi al 23/12/2013 per debiti derivanti da 1-2-3/2013 fisse-cartelle equitalia per un importo di €. x.xxx,xx"
A questo punto io nego l'attestazione motivandola con il durc non regolare? Posso inviare in copia il documento che ho ricevuto?
Grazie.
La disciplina regionale a differenza delle altre Regioni, pone a carico dei Comuni la verifica sull'assolvimento da parte degli ambulanti degli obblighi amministrativi, fiscali, previdenziali e assistenziali e questi ultimi "devono risultare dall’iscrizione all’INPS e all’INAIL (qualora dovuta)"; Per cui il rilascio dell'attestazione è subordinato all'accertamento della sola iscrizione agli Enti INPS e INAIL e non alla rispettiva regolarità contributiva.
In allegato trovi i 2 documenti di regioni Lombardia e Emilia Romagna che stabiliscono appunto modalità diverse per l'assolvimento delle finalita`previste dall’articolo 2, comma 12 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
Per cui il rilascio dell'attestazione è subordinato all'accertamento della sola iscrizione agli Enti INPS e INAIL e non alla rispettiva regolarità contributiva.
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Assurdo... semplicemente assurdo.. :o
Grazie mille.
Altra domanda: l'iscrizione INPS e INAIL mi conferma la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali.
Ma per quanto riguarda gli adempimenti amministrativi e fiscali? :-\
Scusate ma ormai, in questo ufficio, il caos regna sovrano. In queste condizioni la PA non potrà MAI funzionare.
Grazie.
Adempimenti amministrativi: posizione attiva al Registro delle Imprese
......fiscali: avvenuta presentazione dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta
Adempimenti amministrativi: posizione attiva al Registro delle Imprese
......fiscali: avvenuta presentazione dichiarazione dei redditi per l'ultimo periodo d'imposta
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Grazie!!!!
dunque ...........se uno non ha nè attestazione nè c.e. vidimata, ma attività attiva dal 2013 devo respingere la scia di subingresso per mancnanza di requisiti?
riferimento id:17211Il fatto di non aver adempiuto agli obblighi inerenti la carta di esercizio e attestazione comporta una sanzione amministrativa (art. 27 comma 7).
La revoca (art. 27 comma 4) prevede la verifica che la ditta non assolto agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previdenziali...
A mio avviso se l'autorizzazione oggetto dell'atto notarile di compravendita non è stata revocata il subingresso é legittimo.
PARLANDO CON I VIGILI - CHE NON VOGLIONO FARE IL SEQUESTRO ECC. MA RISOLVERE E BASTA - SE L'OPERATORE HA COME DOCUMENTI UN'AUTORIZZAZIONE ITINERANTE DEL 20/6/2014 MAI ATTIVATA - PERCHè DICE DI NON AVER MAI LAVORATO - E PERTANTO AL 30/5/2015 STRASCADUTA (6 MESI X L'ATTIVAZIONE) NON HA L'ATTESTAZIONE, NO HA NESSUNA VIDIMAZIONE NE ORIGINALI DI AUTORIZZAZIONI DEGLI ALTRI COMUNI PRESENTI SULLA C.E. - HA COMPILTO UNA SCIA DICIAMO INESATTA O FALSA - PERTANTO IRRICEVIBILE??????????? :-\
riferimento id:17211Vediamo se ho capito...
TIZIO ha un'autorizzazione rilasciata dal tuo comune in data 20/6/2014 e mai attivata.
Dopo 6 mesi il comune deve verificare l'effettivo avvio e provvedere in caso negativo a revocare il titolo (art. 27 c. 4 lettera a della l.r. 6/2010).
CAIO acquista da TIZIO il ramo d'azienda con relativa autorizzazione ancora formalmente non revocata e in virtù di un atto notarile.
CAIO non ha fatto dichiarazioni false in quanto, in base alle informazioni in suo possesso (titolo non revocato e atto notarile).
Sul tema ti segnalo questa sentenza del TAR Toscana [url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=955.msg2246#msg2246]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=955.msg2246#msg2246[/url]
a chi devo chiedere per sapere se l'ambulate ha attivato l' attività ?
è giusto usufruire del sito servizio verifiche P.A. realizzato da Info Camere per conto delle camere di Commercio?
si avrebbe la visura della ditta giusto?
se la ditta non risulta iscritta entro sei mesi devo fare la revoca, devo comunicarla anche alla camera di commercio o no.
ritengo inutile comunicarla alla CCIAA non risultando dai loro registri.
Buon Lavoro
La ditta si deve iscrivere al Registro Imprese della CCIAA di competenza.
La verifica può essere fatta con VerifichePA, che fornisce la corretta visura.
Il consiglio è comunque quello di attendere qualche giorno dalla scadenza dei 6 mesi perchè potrebbe essere in corso l'iscrizione "sul filo del rasoio" e la visura non essere immediatamente disponibile.
Personalmente comunico anche alla CCIAA la revoca del titolo al fine di evitare possibili usi distorti: ti ricordo che il titolo è telematico, per cui non puoi fartelo "restituire".
Inoltre pupi risolvere il problema applicando la SCIA e quindi la contestualità della pratica con il R.I.
Se l'attestazione e le relative verifiche sono sono annuali, com'è possibile che le stesse si debbano limitare alla sola iscrizione, considerato che con la D.G.R 13 Gennaio 2010 n.8/11003 la Giunta Regionale ha affermato che l'attestazione annuale assolve agli obblighi previsti dalla Legge 191/2009 (DURC)?
riferimento id:17211Sono due verifiche distinte.
La verifica di iscrizione è amministrativa e si fa solitamente dopo i 6 mesi per verificare l'iscrizione al R.I. (causa di decadenza del titolo).
Le verifiche di regolarità contributiva, previdenziali e fiscali si fanno annualmente per l'attestazione e carta di esercizi. Non basta l'iscrizione al R.I. per verificarle...
Grazie mille per il chiarimento, leggendo i post sopra sono entrata in confusione, pensavo di aver interpretato male gli adempimenti da effettuare ai fini del rilascio dell'attestazione annuale.
Io ho questo tipo di problematica:
ho richiesto all'INPS la verifica della regolarità contributiva di due soggetti (solo itineranti) richiedenti il rilascio dell'attestazione annuale. L'INPS mi invia copia di uno pseudo sollecito notificato ai due soggetti, nel quale vengono segnalati diversi omessi versamenti, assegnando il termine di 15 giorni dal ricevimento per la regolarizzazione. In assenza di pagamento definiranno il Documento di regolarità contributiva come "NON REGOLARE".
Attendo quindi la scadenza dei termini e se non ancora regolare rifiuto sulla piattaforma MUTA l'attestazione?Oppure posso già rifiutarla con tale documentazione considerato che gli omessi versamenti si riferiscono al periodo 2015/01?
E' sufficente verificare l'iscrizione e non la regolarità contributiva.
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17211.msg32604#msg32604
Nel precedente post, chiedevo perché le verifiche fossero limitate alla sola iscrizione INPS e INAIL, anche nelle annualità successive all'inizio dell'attività, considerato che con la D.G.R 13 Gennaio 2010 n.8/11003 la Giunta Regionale ha affermato che l'attestazione, che è annuale, assolve agli obblighi previsti dalla Legge 191/2009 (DURC).Il DURC attesta la regolarità contributiva e ha una validità di 120 giorni, quindi presumo che se in sede di verifica, successiva alla prima, il DURC fosse irregolare, nelle Regioni che lo hanno introdotto, si possa procedere in base ai propri regolamenti a sospensione o eventuale revoca del titolo abilitativo.
La Giunta Regionale ha stabilito che l'attestazione annuale sostituisce in Lombardia il DURC (confermato tra l'altro in un convegno del 21 ottobre scorso direttamente dalla Direzione Commercio Lombardia), quindi credo che le verifiche finalizzate al rilascio della stessa non si possano limitare alla sola verifica di iscrizione INPS e INAIL, ma anche alla[u] regolarità contributiva[/u]. Se annualmente devo verificare che venga presentata la dichiarazione dei redditi, presumo che si debba verificare anche che vengano assolti gli obblighi previdenziali e assistenziali, che non si limitano alla sola iscrizione ma anche al versamento.
La ditta si deve iscrivere al Registro Imprese della CCIAA di competenza.
La verifica può essere fatta con VerifichePA, che fornisce la corretta visura.
ho letto la vostra risposta debbo dire che non è possibile utilizzare VerifichePA per questo scopo, infatti la stessa su mia richiesta mi ha comunicato che il sito è utilizzabile per controllare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate da imprese e persone e non come questo caso nel verificare se si è iscritto dopo 6 mesi.
per tale richiesta è ha disposizione il Registro Imprese non vi sono diritti di segreteria però si è soggetti al versamento di una tariffa a copertura dei costi.
se qualcuno sa altro risponda a questo messaggio
Quello che dice Maurizio è in linea di principio quello che c'è scritto sul sito di verifichePA.
Ricordo però che il DPR 160/2010, art. 4 comma lettera b) prevede che:
[Il collegamento di cui al comma 8 - tra SUAP e R.I.] [i][b]garantisce[/b], anche ai sensi dell'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo del 26 marzo 2010, n. 59, [b]che il registro imprese renda accessibile al SUAP competente[/b], nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle misure minime di sicurezza di cui al relativo allegato B,[b] l'avvenuta iscrizione e gli eventi modificativi delle imprese[/b], [b]nonché le informazioni [/b]relative alle segnalazioni certificate di inizio attività ed alle comunicazioni provenienti dagli altri SUAP, [b]anche con riferimento alle attività non soggette a SCIA, funzionali al procedimento in corso[/b][/i].
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comma 8 Il collegamento tra il SUAP e il registro imprese avviene attraverso modalità di comunicazione telematica conformi ai requisiti previsti dall'Allegato tecnico di cui all'articolo 12, comma 5, ed agli standard pubblicati sul portale, nonché nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (cioè SPC, ndr).
La Dgr 8/11003 dice che l'assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali deve risultare dall'[u]iscrizione[/u] all'INPS e all'INAIL mentre ai sensi della Dgr 8/10615 doveva risultare dal DURC.
Due considerazioni: se dovessimo controllare anche i versamenti non sarebbe stata necessaria tale precisazione inoltre, per coerenza, dovremmo anche verificare la correttezza e l'avvenuto versamento delle imposte sui redditi (siccome si può essere evasori pur presentando la dichiarazione dei redditi).
Se la Direzione Commercio Lombardia ha una opinione diversa dovrebbe chiarire perchè ha modificato una norma chiara con una descrizione che dà altre indicazioni.