Buongiorno.
Abbiamo ricevuto dal Comando dei Vigili del Fuoco di Livorno, una nota con cui ci informano che alcune strutture ricettive ubicate nel nostro Comune, non sono in regola in materia di prevenzione incendi non avendo presentato, al Comando stesso, il "Piano straordinario biennale di adeguamento antincendio" e relativa SCIA, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi".
Il comma 2, art. 4 del sopra citato DPR 151/2011, prevede che:
"Ove nei controlli emergessero carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio dell’attività previsti dalla normativa di prevenzione incendi, il Comando adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi prodotti dalla stessa, fatta salva l’ipotesi che, ove sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa antincendio e ai criteri tecnici di prevenzione incendi detta attività entro un termine di 45 giorni..."
Considerato che il Comando trasmette l'atto al Sindaco del Comune "per le autonome valutazioni e determinazioni ai fini della eventuale sospensione dell'attività" ma che dalla vigente LR 42/2000 non riscontriamo il riferimento normativo che motivi l'emissione di un avvio del provvedimento finalizzato alla sospensione o cessazione dell'attività (gli artt. 41 e 42 della Legge Regionale, rispettivamente "Cessazione dell'attività" e "Sanzioni amministrative", contemplano infatti casistiche diverse...), siamo a richiedere se la competenza ad emettere tale atto è in capo ai Comuni od al Comando dei VVFF.
Nella circolare del Ministero dell'Interno Prot. 0013061 del 06/10/2011 si precisa inoltre che "le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta o rinnovo del CPI di cui all'art. 20 del DLGS 139/06 (arresto sino ad un anno o ammenda da 258 euro a 2.582 euro), trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione della SCIA...)
Nel ringraziarvi anticipatamente per i chiarimenti che potrete darci, invio i miei saluti e auguri di buone feste.
Lorella Zanaboni
Servizio Sviluppo Economico
Comune di Piombino (LI)
tel. 0565 63457
Le competenze del COMANDO (ammesso e non concesso che possano trovare fondamento nel DPR) e quelle del Comune sono distinte ed autonome.
Il Comune ha 2 possibilità di intervento:
1) artt. 17 bis e seguenti del TULPS. Quindi ordinanza di cessazione immediata o decorsi 30 giorni
2) ordinanza contingibile ed urgente.
Per la 1) occorre l'accertamento della carenza dei requisiti (e non del solo adempimento formale)
2) per il secondo, se vi sono ragioni concrete di ritenere che la mancata presentazione della scia determini un pericolo all'incolumità, potrebbe trovare spazio una contigibile ed urgente
SUGGERISCO di fare una diffida generica all'interessato ammonendolo a non continuare le attività senza titolo e senza requisiti eventualmente convocandolo in ufficio per chiarimenti.
Sulle altre competenze non comunali puoi vedere qua:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17035.0