Oggetto: Risoluzione anticipata del contratto d'appalto - svincolo cauzione definitiva
Pongo allo staff di Omniavis il seguente quesito:
Contesto = Appalto pluriennale di un servizio compreso nell'Allegato II B del codice appalti, importo stimato a base d'asta e aggiudicato tra 150 e 190 mila euro - procedura seguita art. 27 D.Lgs. 163-2006 (invito 5 operatori).
Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto contrattuale dopo il 1° anno di esecuzione del servizio, per causa imputabile all'appaltatore (abbandono-rinuncia del servizio appaltato + irregolarità varie), QUALE procedura/e può o deve seguire la stazione appaltante per affidare detto servizio, (in tempi ristretti - essendo in ambito socio-educativo) ad un altro operatore economico qualificato, tenuto conto che la ditta seconda classifica, essendo trascorsi 180 gg. dall'aggiudicaz. definitiva non è + vincolata all'offerta formulata in sede di gara.
In merito alla cauzione definitiva prestata dalla ditta aggiudicataria-rinunciataria all'appalto, questa è progressivamente svincolata nel limite max del 75%, bene, in tal caso la richiesta di incameramento della parte residua di detta garanzia è una facoltà o un obbligo per la stazione appaltante? Credo un obbligo stante il tenore del comma 5 dell'art. 113 del codice degli appalti, però ...
Spero di aver esposto chiaramente i fatti, Grazie
Ciao,
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