Data: 2013-12-23 08:23:24

Mantenimento requisiti per l'esercizio attività sanitaria

Buongiorno,

avrei bisogno della seguente delucidazione come da titolo in oggetto.

Una struttura sanitaria [b]privata[/b] (ambulatorio odontoiatrio [b]monospecialistico[/b]) con denominazione sociale (Esempio: Dental ... S.r.l.) che ha come Legale rappresentante il sig. Tizio (tra l'altro legale rappresentante di altre strutture di questo tipo, ovvero è una Holding), è stata autorizzata all'esercizio nel 2008 nel comune di Arezzo, mediante parere favorevole dall'USL di zona.

Le mie domande sono: 
1) Il legale rappresentante, in virtù della scadenza del 31/12/2013 per il mantenimento dei requisiti per l'esercizio, deve solamente presentare compilata la dichiarazione sostitutiva del mantenimento dei requisiti (così come in allegato sul sito della regione Toscana), se non sono cambiati i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi generali e specifici?

2) E nel caso fossero cambiate delle condizioni, per esempio è cambiata la marca di un tipo di attrezzature, cosa bisognerebbe fare?

3) Se invece la struttura privata avesse come legale rappresentante un licenziatario che ha acquisito dalla Holding una di queste strutture private, cambia qualcosa?Bisogna comunque presentare la dichiarazione?

La ringrazio

riferimento id:17209

Data: 2013-12-23 15:24:46

Re:Mantenimento requisiti per l'esercizio attività sanitaria

Riporto un po’ di normativa circa la strutture PRIVATE

Art. 49, comma 4 della LR 51/2009:
4[i]. Le strutture sanitarie private e gli studi professionali si adeguano ai requisiti di esercizio e di accreditamento prescritti dal regolamento di cui all’articolo 48, nei termini e con le modalità
definite dal regolamento stesso;[/i]

Art. 31, comma 1 del regolamento DPGR 61R/2010:
A[i]deguamento ai requisiti (articolo 49, commi 4 e 5, l.r. 51/09)
1. Le strutture sanitarie private si adeguano ai requisiti di esercizio di cui al presente regolamento  entro il 31 dicembre 2013[/i]

Al 31/12/2013 la struttura privata non deve riproporre uleteriore attestazione del mantenimento dei requisti. La struttura esegue la comunicazione a cadenza triennale, dopo il 31/12/2013 la certificazione riguarderà il possesso di tutti i requisiti. Sul punto vedi l’allegato D alla DGR 153/2011 e vedi la modulistica di cui decreto dirigenziale 1409/2011 (vedi qua sotto in allegato)

Per le altre questioni puoi vedere l’art. 3 del regolamento:

[i]Art. 3 - Adempimenti a carico delle strutture sanitarie private (articolo 10 l.r. 51/09)
1. Il legale rappresentante della struttura sanitaria privata è tenuto a comunicare tempestivamente al comune, anche attraverso l’utilizzo di modalità telematiche ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2009 n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009):
a) le variazioni del direttore sanitario;
b) il nominativo del medico che sostituisce il direttore sanitario in caso di assenza o impedimento;
c) le sostituzioni e le integrazioni del personale medico e non medico, operante nella struttura;
d) [b]le sostituzioni e integrazioni delle attrezzature sanitarie[/b];
e) [b]tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura, ivi compreso il cambio di titolarità della struttura[/b];
f) la temporanea sospensione di una o più attività per periodi superiori ad un mese e fino a un anno prorogabile, per motivate esigenze, per un ulteriore anno;
g) la ripresa dell’attività sospesa ai sensi della lettera f);
h) la definitiva cessazione dell’attività.
2. È inoltre tenuto a:
a) verificare l’assenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente;
b) assicurare la presenza del direttore sanitario e del restante personale medico e non medico, previsto dal presente regolamento.

[/i]

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