Salve,
è pervenuta a questo Servizio comunicazione avvio attività di esercizio di vicinato per la vendita di "tabelle speciali: generi di monopolio" ubicato negli stessi locali dove altri soggetti svolgono attività di somministrazione alimenti e bevande ed esercizio di vicinato.
ho contattato l'interessato per chiedere chiarimenti in merito, facendo presente comunque che secondo l'art. 11 della l.r. 28/2005 tale attività non rientra nel campo di applicazione della citata legge.
La stessa mi ha risposto che, poichè la licenza di tabacchi non può essere venduta, secondo l'AAMS per poter procedere al trasferimento mediante atto notarile è necessario essere in possesso della "tabella speciale generi di monopolio".
Mi sfugge qualcosa o?
Grazie
Vi è stato un equivoco.
Per poter avere la licenza GENERI DI MONOPOLIO occorre essere titolari di altra attività. per cui viene chiesto agli interessati di presentare SCIA per avvio di esercizio di vicinato per la vendita di prodotti.
In realtà NON è possibile presentare la SCIA di vicinato per la vendita dei prodotti della tabella speciale PROPRIO PERCHE' la tabella speciale è collegata alla licenza di generi di monopolio.
Pertanto, PUR CONSIDERANDO VALIDA LA SCIA, la stessa deve ritenersi riferita ai prodotti alimentari e non alimentari descritti nella tabella speciale.
Con questa SCIA l'interessato richiederà licenza per generi di monopolio.
I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.
[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]
[img width=300 height=175]http://www.romagnashoppingvalley.it/assets/sezioni/logo%20tabacchi%20312x183.jpg[/img]
Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio; 2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.
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