Buonasera,
ho letto in diverse risposte sul forum che l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti alla tabella speciale tabaccai non necessità di specifica comunicazione al SUAP, in quanto connesso alla licenza AAMS per la gestione della rivendita generi di monopolio. I Comuni con i quali mi trovo a confontarmi per conto dei clienti continuano a chiedere la pratica di subentro nella tabella speciale, su questo posso confrontarmi con loro, ma questa è la premessa, la domanda è quella che segue.
Normalmente l'applicazione dell'art. 31 delle legge 1293 del 1957 (come sostituito dall'art. 8 della legge 25/1986) prevede che la rivendita non può essere oggetto di cessione di azienda. La cessione riguarda normalmente l'azienda collegata (es. bar o commercio di vicinato non alimentare o, appunto, tabella speciale tabaccai), i cui estremi autorizzatori (numero e data di rilascio o estremi dia/scia) vengono citati nell'atto di compravendita.
La domanda è: se per la tabella speciale tabaccai non dispongo di documentazione SUAP da citare nell'atto, cosa dovrei citare? La licenza AAMS? Siamo sicuri che AAMS accetterebbe un atto del genere e che non osterebbe alla successiva applicazione dell'art. 31?
In passato ho dovuto attivare una "cartoleria" fittizia per evitare questo problema, proprio su suggerimento AAMS!
Buonasera,
ho letto in diverse risposte sul forum che l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti appartenenti alla tabella speciale tabaccai non necessità di specifica comunicazione al SUAP, in quanto connesso alla licenza AAMS per la gestione della rivendita generi di monopolio. I Comuni con i quali mi trovo a confontarmi per conto dei clienti continuano a chiedere la pratica di subentro nella tabella speciale, su questo posso confrontarmi con loro, ma questa è la premessa, la domanda è quella che segue.
Normalmente l'applicazione dell'art. 31 delle legge 1293 del 1957 (come sostituito dall'art. 8 della legge 25/1986) prevede che la rivendita non può essere oggetto di cessione di azienda. La cessione riguarda normalmente l'azienda collegata (es. bar o commercio di vicinato non alimentare o, appunto, tabella speciale tabaccai), i cui estremi autorizzatori (numero e data di rilascio o estremi dia/scia) vengono citati nell'atto di compravendita.
La domanda è: se per la tabella speciale tabaccai non dispongo di documentazione SUAP da citare nell'atto, cosa dovrei citare? La licenza AAMS? Siamo sicuri che AAMS accetterebbe un atto del genere e che non osterebbe alla successiva applicazione dell'art. 31?
In passato ho dovuto attivare una "cartoleria" fittizia per evitare questo problema, proprio su suggerimento AAMS!
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PREMESSA: i titolari della tabella speciale possono vendere tutti i prodotti descritti senza adempimenti.
POSSONO, ma se vogliono (ed io lo suggeriscono) possono anche fare scia di vicinato.
Ciò consente di superare il problema che hai descritto e che si verifica in caso di cessione di azienda collegata ......
QUINDI consiglio sempre di fare scia di vicinato per settore non alimentare così da essere sicuri di poter vendere tutto, anche extra-tabella
I requisiti per ottenere l'autorizzazione alla rivendita speciale in un bar interno ad un Centro sportivo.
[color=red][b]TAR Lazio, Roma, sez. II sent. 29 marzo 2016 n. 3850[/b][/color]
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Il TAR, ricostruito il quadro normativo vigente in materia (1.- art. 22 della legge n. 1293 del 1957 – recante l’organizzazione dei servizi di distribuzione e di vendita dei generi di monopolio; 2.- art. 53 del D.P.R. n. 1074 del 1958, recante il regolamento di esecuzione della L. n. 1293; 3.- D.M. n. 38 del 21 febbraio 2013, recante il regolamento della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo di cui al D.L. n. 98 del 2011 n. 98, convertito nella L. n. 211 del 2011), con sentenza n. 3850 del 29 marzo 2016 (della II Sezione) ha rigettato il ricorso.
http://buff.ly/1PGXBAs