ciao,
ho il caso di una società che ha sede legale ed operativa (comm. dett. non alim) nel comune di Pisa.
Vuole variare all'interno del comune la sede legale chiudendo però l'attività esercitata nello stesso per portarla in un altro comune della provincia.
dalla situazione in cui presso la sede x in Pisa era ubicata sia la sede legale che l'attività, si è passati al trasferimento della sede (non operativa) nel fondo y sempre in Pisa e l'esercizio dell'attività nel fondo z in Ponsacco.
A vostro avviso, al comune di Pisa è necessario comunicare la variazione della sede legale con il modello delle variazioni o ciò non è necessario in quanto la società in quel comune non esercita più l'attività?
grazie
a.
Nel caso da te proposto, a mio avviso, non è necessario effettuare alcuna comunicazione al Comune di Pisa, per il motivo che nella vigente normativa in materia di commercio al dettaglio in sede fissa, desumibile dalla L.R. 07/02/2005 n. 28 (Codice del Commercio), non vi è alcuna disposizione che stabilisca l’obbligo di comunicazione al Comune della variazione della sede legale del soggetto che esercita l’attività commerciale (imprenditore individuale o società che sia).
Quello che invece rileva per la normativa citata, sono le c.d. variazioni della “sede operativa” ossia il trasferimento della sede, o la cessazione dell’esercizio dell’attività commerciale in una data sede, che una certa impresa o società, svolge in un dato Comune. Da un lato il trasferimento della c.d. sede operativa nell’ambito dello stesso Comune è soggetto a SCIA a norma dell’art. 16 del Codice del Commercio, dall’altro lato la cessazione dell’esercizio dell’attività in un dato Comune è soggetta a semplice comunicazione, da effettuare ai sensi e nei termini previsti dall’art. 79 dello stesso Codice.
Venendo al caso da te proposto, la società in questione che intende trasferire l’esercizio dell’attività dal Comune di Pisa al Comune di Ponsacco, pur mantenendo la sede legale nel Comune di Pisa è tenuta solamente:
1) a comunicare al Comune di Pisa la cessazione dell’esercizio dell’attività con riferimento ai locali “X”, secondo l’art. 79 del Codice
2) a presentare al Comune di Ponsacco la SCIA per l’avvio dell’attività con riferimento ai locali “Z”, secondo l’art. 16 del Codice.
Per quanto riguarda il trasferimento della sede legale dal fondo “X” al fondo “Y”, la società in questione non è tenuta ad effettuare alcuna comunicazione al Comune di Pisa.
Il trasferimento della sede legale dovrà essere comunicato alla CCIAA, per l’iscrizione al Registro delle Imprese, ma ciò non è compito del Comune ma del Notaio che riceverà l’atto, o il verbale di assemblea, con il quale è convenuto o deliberato il trasferimento della sede legale.