Cass. Sez. III n. 46227 del 19 novembre 2013 (Ud. 23 ott. 2013)
Pres. Mannino Est. Marini Ric. Bruno
Rifiuti. Terre e rocce da scavo e decreto legge 69-2013
La disciplina specifica in tema di terre e rocce da scavo esclude la rilevanza penale delle condotte esclusivamente in presenza di condizioni di fatto e di procedure che assicurino la qualità minima e la integrale destinazione dei materiali in conformità dei limiti fissati; conclusione, questa, certamente corretta anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 2 dicembre 2010, n.205 e del relativo decreto ministeriale . Né, sul punto, risultano rilevanti le successive modifiche normative che hanno ad oggetto le rocce e terre da scavo: anche secondo gli artt.41 e 41-bis del d.l. 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98, la legittimità del trattamento e del reimpiego di tali materiali è subordinata a condizioni di fatto e a garanzie e certificazioni.
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