Sul riparto di competenze legislative in materia di gestione dei rifiuti.
Corte Costituzionale, 2/12/2013 n. 285
La gestione dei rifiuti è ascrivibile alla materia della "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema" riservata, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla legislazione esclusiva dello Stato.
In questo ambito, non può riconoscersi una competenza regionale in materia di tutela dell'ambiente, anche se le Regioni possono stabilire per il raggiungimento dei fini propri delle loro competenze livelli di tutela più elevati, pur sempre nel rispetto della normativa statale di tutela dell'ambiente. Al contempo, i poteri regionali non possono consentire, sia pure in nome di una protezione più rigorosa della salute degli abitanti della Regione medesima, interventi preclusivi suscettibili di pregiudicare, insieme ad altri interessi di rilievo nazionale, il medesimo interesse della salute in un ambito territoriale più ampio.
Esercitando tale competenza, lo Stato ha regolato, con l'art. 195, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 152 del 2006, il potere di localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di preminente interesse nazionale.
La norma regionale impugnata deve essere dichiarata illegittima costituzionalmente in quanto preclude allo Stato, con procedure difformi da quelle disposte dalla norma statale, di individuare impianti di preminente interesse nazionale con la tecnica del trattamento a caldo dei rifiuti nell'intera Regione autonoma Valle d'Aosta. Tale divieto impedisce la realizzazione delle finalità di riequilibrio socio-economico fra le aree del territorio nazionale, indicate dalla norma statale.
Alla Regione non può essere consentito, anche nelle more della definizione dei criteri statali, di porre limiti assoluti di edificabilità degli impianti.
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