Data: 2013-12-18 19:26:49

SIGARETTE ELETTRONICHE - nuove regole (G.U. 7 dicembre 2013)

SIGARETTE ELETTRONICHE - nuove regole (G.U. 7 dicembre 2013)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 novembre 2013
Disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma  4,  del  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,  del
regime della commercializzazione dei prodotti contenenti  nicotina  o
altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi  lavorati
nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti  di
ricambio, che ne consentono il consumo. (13A10013)
(GU n.287 del 7-12-2013)



                            IL MINISTRO
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

  Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali  ed
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, e successive modificazioni;
  Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed  il
regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di
accertamento e di controllo  delle  imposte  riguardanti  i  tabacchi
lavorati, di cui al decreto del Ministro delle  finanze  22  febbraio
1999, n. 67, e successive modificazioni;
  Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,
recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
  Visto l'articolo 62-quater del citato decreto  legislativo  n.  504
del 1995 concernente "imposta di consumo sui prodotti succedanei  dei
prodotti da fumo";
  Visto, in particolare,  il  comma  4  dell'articolo  62-quater  del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,  che  dispone  che,  con
decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottarsi
entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le  modalita'
di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di  cui  al
comma 2, le procedure per la variazione  dei  prezzi  di  vendita  al
pubblico dei prodotti di cui al comma  1,  nonche'  le  modalita'  di
prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei  registri
e documenti contabili, di liquidazione e versamento  dell'imposta  di
consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione  degli
esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in  conformita',  per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;
  Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto  valgano,
per quanto  applicabili,  le  disposizioni  in  materia  di  tabacchi
lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo  n.  504  del
1995, e successive modificazioni, e al  decreto  del  Ministro  delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.
  Considerato che e' necessario provvedere  all'adozione  del  citato
provvedimento per la regolare distribuzione dei  prodotti  succedanei
dei prodotti da fumo;

                              Decreta:

                              Art. 1


                  Ambito applicativo e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  disciplina,  ai  sensi  dell'articolo
62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
e successive modificazioni, il regime della  commercializzazione  dei
prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire  il
consumo dei tabacchi  lavorati  nonche'  i  dispostivi  meccanici  ed
elettronici, comprese le parti di  ricambio,  che  ne  consentono  il
consumo.
  2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
    a) "Agenzia", l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
    b) "prodotti  succedanei  del  tabacco",  i  prodotti  contenenti
nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici,  comprese  le
parti di ricambio, che ne consentono il consumo;
    c) "ricariche", i prodotti contenenti nicotina o  altre  sostanze
il  cui  consumo  richiede  l'impiego  di  dispositivi  meccanici  od
elettronici;
    d) "dispositivi", i  dispositivi  meccanici  ed  elettronici  che
consentono il consumo delle ricariche;
    e) "parti di ricambio", i componenti dei dispositivi che  possono
essere sostituiti e che consentono il funzionamento  dei  dispositivi
medesimi;
    f) "prodotti monouso", i dispositivi che  consentono  il  consumo
esclusivamente  della  ricarica  contenuta,  che  non  puo'  essere
sostituita una volta consumata;
    g) "deposito", l'impianto in cui vengono fabbricati o  introdotti
i prodotti succedanei del tabacco  destinati  ad  essere  forniti  ai
punti che ne effettuano la vendita al pubblico;
    h) "soggetto autorizzato", il soggetto  autorizzato  dall'Agenzia
alla istituzione ed esercizio di un deposito;
    i) "quindicina", i giorni dal 1°  al  15°  di  ogni  mese  (prima
quindicina) e i giorni dal  16°  all'ultimo  di  ogni  mese  (seconda
quindicina);
    l) "modello F24 accise", la delega irrevocabile ad un istituto di
credito per  il  versamento  al  bilancio  dello  Stato,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997,  n.  241,  dell'imposta  di  consumo  dovuta  dal  soggetto
autorizzato.
                              Art. 2


    Autorizzazioni alla istituzione e all'esercizio di deposito
                di prodotti succedanei del tabacco

  1. Il soggetto  che  intende  istituire  un  deposito  di  prodotti
succedanei del tabacco presenta all'Agenzia una domanda recante:
    a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,
il numero di partita I.V.A.,  il  codice  fiscale  e  le  generalita'
complete del legale rappresentante;
    b) le generalita' complete delle persone  eventualmente  delegate
alla gestione del deposito;
    c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
intende istituire il deposito;
    d) le caratteristiche  dei  sistemi  di  sicurezza  antintrusione
dell'impianto;
    e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si  intendono
fabbricare o ricevere nell'impianto;
    f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare  nei
primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
    g) la data a decorrere dalla quale l'Agenzia puo' procedere  alla
verifica tecnica dell'impianto;
    h) la dichiarazione resa, ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto  che  inoltra
l'istanza, dalla quale risulti che:
      1) non  ha  subito  provvedimenti  restrittivi  della  liberta'
personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
      2) non e' stato rinviato a giudizio  per  reati  finanziari  in
processi ancora da celebrarsi;
      3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
  4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per  loro  natura
od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa  e  l'imposta
sul valore aggiunto;
  5) non  e'  sottoposto  a  procedure  fallimentari,  di  concordato
preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato  di
liquidazione;
  6) non ha riportato sanzioni definite  in  via  amministrativa  per
reati di contrabbando;
  7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15,
comma  1,  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  e  successive
modificazioni.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera h),  e'  resa  anche
dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
  3. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire
a  deposito,  evidenziante,  in  particolare,  il  tracciato  della
recinzione fiscale.
  4. L'Agenzia, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di cui al
comma 1, lettera g), procede alla verifica  tecnica  dei  locali  del
deposito al fine di:
    a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore  di  lavoro
di cui al decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  concernente
attuazione dell'articolo 1 della legge 3  agosto  2007,  n.  123,  in
materia di tutela della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di
lavoro;
    b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza  antintrusione
dell'impianto;
    c) accertare che le aree destinate  ad  uffici  o  servizi  siano
fisicamente  separate  dalle  aree  di  stoccaggio  attraverso  opere
murarie idonee;
    d) verificare che i sistemi di  stoccaggio  siano  conformi  alle
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
  5. L'Agenzia,  entro  trenta  giorni  dal  termine  della  verifica
tecnica, adotta il provvedimento di autorizzazione  alla  istituzione
del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego.
  6. L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata  alla
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3. Il provvedimento di
autorizzazione e' adottato entro trenta giorni dalla data di consegna
della cauzione all'Agenzia.
  7.  L'autorizzazione  di  cui  al  comma  6  abilita  all'esercizio
dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva
responsabilita' del soggetto autorizzato qualora  svolga  l'attivita'
senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e  certificazioni
stabilite dalla normativa vigente.
  8.  Decorsi  centottanta  giorni  dalla  data  di    notifica
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  5,  senza  che  il  soggetto
autorizzato  abbia  provveduto  a  prestare  la  cauzione  di  cui
all'articolo 3, l'autorizzazione medesima cessa di avere efficacia.
  9. A ciascun deposito per il quale e' adottato il provvedimento  di
cui al comma 6 e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.
                              Art. 3


                              Cauzione

  1. Il soggetto autorizzato alla  istituzione  del  deposito  presta
all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1  della  legge
10 giugno 1982, n. 348.
  2. La cauzione di cui al comma 1 ha  validita'  almeno  biennale  e
deve essere rinnovata o sostituita almeno sessanta giorni prima della
cessazione di validita'. In mancanza, l'autorizzazione  all'esercizio
del deposito e' sospesa,  in  via  cautelativa,  fino  alla  data  di
cessazione di validita' della cauzione,  e,  successivamente  a  tale
data,  il  soggetto  autorizzato  decade,  ai  sensi  dell'articolo
62-quater, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504,
e successive modificazioni.
  3.  L'importo  della  cauzione  e'  pari  all'ammontare  presuntivo
dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,
lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di  imposta,
e' adeguato in misura tale da  non  risultare  inferiore  all'imposta
media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.
                              Art. 4


                        Tariffa di vendita

  1. La commercializzazione dei prodotti succedanei  del  tabacco  e'
subordinata  alla  preventiva  iscrizione  in  apposito  tariffario
disposta con provvedimento dell'Agenzia, il quale  ha  effetto  dalla
data di pubblicazione. A tal fine, il soggetto  autorizzato  comunica
la denominazione e i rispettivi prezzi di  vendita  al  pubblico  dei
prodotti succedanei del tabacco, distintamente per:
    a) ricariche;
    b) dispositivi;
    c) parti di ricambio;
    d) prodotti monouso.
  2. L'Agenzia assegna ai prodotti iscritti nel tariffario di cui  al
comma 1, un codice identificativo univoco.
  3. Le variazioni dei  prezzi  di  vendita  richieste  dai  soggetti
autorizzati hanno effetto dalla data di  pubblicazione  del  relativo
provvedimento.
  4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati dall'Agenzia
nel termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di  ricevimento  della
richiesta e sono pubblicati, ai sensi  dell'articolo  1,  comma  361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet dell'Agenzia.
                              Art. 5


      Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato

  1. Il deposito e' dotato di distinte aree, ciascuna destinata  allo
stoccaggio esclusivo di ricariche, ovvero di dispositivi,  ovvero  di
parti di ricambio, ovvero di prodotti monouso. In ciascuna  area,  la
relativa tipologia di prodotto e' stoccata distintamente in  base  ai
rispettivi prezzi di vendita.
  2.  Il  soggetto  autorizzato  comunica  mensilmente  all'Agenzia
l'elenco  dei  punti  di  vendita  riforniti  nel  mese  precedente,
indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi di vendita al pubblico
dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di
cui all'articolo 4, comma 1.
  3. Il  soggetto  autorizzato  che  non  provvede  in  proprio  alla
consegna ai punti di vendita, e si avvale di soggetti non autorizzati
alla gestione di un deposito, fermo restando l'obbligo del  pagamento
delle imposte gravanti sui prodotti succedanei del  tabacco  estratti
dal deposito, comunica preventivamente all'Agenzia  i  seguenti  dati
del soggetto che provvede alla consegna:
    a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,
il numero della partita I.V.A., il numero  di  codice  fiscale  e  le
generalita' complete del legale rappresentante;
    b) il comune, la via, il numero civico o la localita' in cui sono
ubicati i locali in cui sono ricevuti i prodotti;
    c) l'elenco dei punti  di  vendita  riforniti  dal  soggetto  che
provvede alla consegna.
  4. Ogni variazione  dei  dati  di  cui  al  comma  3,  deve  essere
comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno quindici giorni.
                              Art. 6


                        Regime del deposito

  1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti
sono custoditi,  introdotti  ed  estratti  sotto  la  responsabilita'
esclusiva del soggetto autorizzato.
  2. I prodotti succedanei del tabacco fabbricati o  introdotti  sono
presi  in  carico  giornalmente  dal  soggetto  autorizzato  previa
emissione di bolletta di carico.
  3. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del  tabacco,  il
soggetto autorizzato emette, in duplice  esemplare,  la  bolletta  di
scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e  l'altro
accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario.
  4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:
    a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime
e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti  od
estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione;
    b) un registro di carico, scarico e rimanenze  distintamente  per
le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1.
  5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono  effettuate
sulla base dei  documenti  commerciali  e  di  trasporto  relativi  a
ciascuna operazione.
  6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono  effettuate
sulla base dei  documenti  commerciali  e  di  trasporto  relativi  a
ciascuna operazione e sulla base  delle  corrispondenti  bollette  di
carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
  7. Il soggetto autorizzato, entro  cinque  giorni  dal  termine  di
ciascuna  quindicina,    trasmette    all'Agenzia    il    prospetto
riepilogativo, distintamente per le  tipologie  di  prodotto  di  cui
all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei  del
tabacco estratti dal deposito e destinati alla vendita  al  pubblico,
indicando il corrispondente prezzo unitario, l'imposta  unitaria,  il
prezzo totale e l'imposta totale.
  8. L'estrazione dal deposito di prodotti succedanei del tabacco non
destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro  deposito
deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.
                              Art. 7


        Versamento delle imposte, accertamento e controlli

  1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo  per  i
prodotti succedanei del tabacco estratti  dal  deposito  nella  prima
quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti
estratti nella seconda quindicina del mese, entro il  giorno  15  del
mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta  risulta
dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6,  comma  7,  ed  e'
calcolata applicando  l'aliquota  prevista  dall'articolo  62-quater,
comma  1,  del  decreto  legislativo  26  ottobre  1995,  n.  504,  e
successive  modificazioni,  al  valore  complessivo  dei  prodotti
succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base  al
prezzo di vendita e alle rispettive quantita'.
  2. Il versamento  dell'imposta  di  cui  al  comma  1  e'  eseguito
mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca
convenzionata che esegue  l'ordine  di  versamento  e'  trasmessa  in
copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.
  3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli  obblighi  da  parte  del
soggetto autorizzato, controlla la contabilita' e  la  documentazione
previsti dal presente decreto nonche' i  versamenti  dell'imposta  di
consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione
o ritardo  e  provvede  all'accertamento  e  al  recupero,  ai  sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 26  febbraio  1999,  n.  46,
dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonche'  della  indennita'  di
mora del 6 per cento, riducibile al  2  per  cento  se  il  pagamento
avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli  interessi  in
misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di  diritti
doganali.
  4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini
della liquidazione e del versamento dell'imposta  di  consumo  dovuta
per i prodotti succedanei del tabacco immessi in libera pratica.
                              Art. 8


                      Rappresentante fiscale

  1. Il soggetto che fabbrica o detiene  i  prodotti  succedanei  del
tabacco in uno dei Paesi membri dell'Unione europea e li fornisce  ai
punti vendita per essere consumati nel territorio italiano nomina  un
rappresentante fiscale, comunicandone le generalita' all'Agenzia.
  2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:
    a) ha sede nel territorio italiano;
    b) e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia  a  seguito  della
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3;
    c) e'  in  possesso  dei  requisiti  di  cui  alla  dichiarazione
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h);
    d) cura gli adempimenti previsti dall'articolo 4;
    e)  e'  obbligato  alla  tenuta  del  registro  delle  forniture
distintamente per le tipologie di prodotto  di  cui  all'articolo  4,
comma 1. Le registrazioni sono effettuate sulla  base  dei  documenti
commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi  dal
fornitore e sulla  base  delle  corrispondenti  bollette  emesse  dal
rappresentante fiscale;
    f) comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita
riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita'  e
i prezzi dei prodotti succedanei del  tabacco  distintamente  per  le
tipologie di cui all'articolo 4, comma 1;
    g)  trasmette,  entro  cinque  giorni  dal  termine  di  ciascuna
quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per
le tipologie  di  prodotto  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  dei
quantitativi di prodotti succedanei del tabacco forniti  indicando  i
corrispondenti  prezzi  unitari  e  complessivi  e  l'ammontare
dell'imposta di consumo dovuta a termini dell'articolo 7, comma 1;
    h) e' obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle
modalita' e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7  ed  e'
soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
  3. Al rappresentante fiscale e' assegnato dall'Agenzia un codice di
imposta.
  4. Il rappresentante fiscale non e' abilitato  alla  fabbricazione,
ricezione,  detenzione  o  spedizione  di  prodotti  succedanei  del
tabacco.
                              Art. 9


                      Disposizioni contabili

  1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,  e  all'articolo
8, comma  2,  lettera  e),  riportano,  oltre  alle  generalita'  del
soggetto emittente:
    a) il numero progressivo;
    b) la data di emissione;
    c) la descrizione del movimento del prodotto;
    d) il codice di cui all'articolo 4, comma 2;
    e) la descrizione del prodotto;
    f) la quantita' movimentata;
    g) il prezzo unitario;
    h) il prezzo totale della quantita' movimentata;
    i)  le  generalita'  del  soggetto  fornitore  o  del  soggetto
destinatario del prodotto, e il codice d'imposta.
  2. Nei registri di cui  all'articolo  6,  comma  4,  lettera  b)  e
all'articolo 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e
numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e  scarico  dei
prodotti  distintamente  per  quantita',  prezzi  unitari,  imposta
unitaria, prezzo totale e imposta totale.
  3.  I  registri  contabili  e  i  bollettari  sono  preventivamente
vidimati dai competenti Uffici regionali dell'Agenzia. A tal fine  il
soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale  inoltrano  apposita
istanza e trasmettono i modelli cartacei su ciascuno dei  quali  sono
gia' riportati le generalita', il codice di imposta,  la  numerazione
progressiva.
  4.  Il  direttore  dell'Agenzia  puo'  disporre,  con  proprie
determinazioni, l'impiego da parte  dei  soggetti  autorizzati  e  da
parte dei rappresentanti fiscali, che sono tenuti ad adottarle  entro
trenta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri
contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti
riepilogativi.
  5.  I  registri  contabili,  le  bollette,  i  prospetti  e  la
documentazione previsti dal presente decreto  sono  resi  disponibili
all'Agenzia  ai  fini  del  controllo  e  dell'accertamento  di  cui
all'articolo 62-quater, comma 6, del decreto legislativo  26  ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
  6.  I  registri  contabili,  le  bollette,  i  prospetti  e  la
documentazione previsti dal presente decreto  sono  custoditi  per  i
dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
    Roma, 16 novembre 2013

                                              Il Ministro: Saccomanni

Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 329


riferimento id:17123
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it