SIGARETTE ELETTRONICHE - nuove regole (G.U. 7 dicembre 2013)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 16 novembre 2013
Disciplina, ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 4, del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, del
regime della commercializzazione dei prodotti contenenti nicotina o
altre sostanze, idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati
nonche' i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di
ricambio, che ne consentono il consumo. (13A10013)
(GU n.287 del 7-12-2013)
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni;
Visto il regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il
regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di
accertamento e di controllo delle imposte riguardanti i tabacchi
lavorati, di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio
1999, n. 67, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 11, comma 22, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
recante novella del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
Visto l'articolo 62-quater del citato decreto legislativo n. 504
del 1995 concernente "imposta di consumo sui prodotti succedanei dei
prodotti da fumo";
Visto, in particolare, il comma 4 dell'articolo 62-quater del
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che dispone che, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi
entro il 31 ottobre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalita'
di presentazione dell'istanza ai fini dell'autorizzazione di cui al
comma 2, le procedure per la variazione dei prezzi di vendita al
pubblico dei prodotti di cui al comma 1, nonche' le modalita' di
prestazione della cauzione di cui al comma 3, di tenuta dei registri
e documenti contabili, di liquidazione e versamento dell'imposta di
consumo, anche in caso di vendita a distanza, di comunicazione degli
esercizi che effettuano la vendita al pubblico, in conformita', per
quanto applicabili, a quelle vigenti per i tabacchi lavorati;
Ritenuto che per quanto non previsto dal presente decreto valgano,
per quanto applicabili, le disposizioni in materia di tabacchi
lavorati di cui all'articolo 61 del decreto legislativo n. 504 del
1995, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro delle
finanze 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni.
Considerato che e' necessario provvedere all'adozione del citato
provvedimento per la regolare distribuzione dei prodotti succedanei
dei prodotti da fumo;
Decreta:
Art. 1
Ambito applicativo e definizioni
1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo
62-quater, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni, il regime della commercializzazione dei
prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il
consumo dei tabacchi lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed
elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il
consumo.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) "Agenzia", l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
b) "prodotti succedanei del tabacco", i prodotti contenenti
nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi
lavorati nonche' i dispostivi meccanici ed elettronici, comprese le
parti di ricambio, che ne consentono il consumo;
c) "ricariche", i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze
il cui consumo richiede l'impiego di dispositivi meccanici od
elettronici;
d) "dispositivi", i dispositivi meccanici ed elettronici che
consentono il consumo delle ricariche;
e) "parti di ricambio", i componenti dei dispositivi che possono
essere sostituiti e che consentono il funzionamento dei dispositivi
medesimi;
f) "prodotti monouso", i dispositivi che consentono il consumo
esclusivamente della ricarica contenuta, che non puo' essere
sostituita una volta consumata;
g) "deposito", l'impianto in cui vengono fabbricati o introdotti
i prodotti succedanei del tabacco destinati ad essere forniti ai
punti che ne effettuano la vendita al pubblico;
h) "soggetto autorizzato", il soggetto autorizzato dall'Agenzia
alla istituzione ed esercizio di un deposito;
i) "quindicina", i giorni dal 1° al 15° di ogni mese (prima
quindicina) e i giorni dal 16° all'ultimo di ogni mese (seconda
quindicina);
l) "modello F24 accise", la delega irrevocabile ad un istituto di
credito per il versamento al bilancio dello Stato, secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dell'imposta di consumo dovuta dal soggetto
autorizzato.
Art. 2
Autorizzazioni alla istituzione e all'esercizio di deposito
di prodotti succedanei del tabacco
1. Il soggetto che intende istituire un deposito di prodotti
succedanei del tabacco presenta all'Agenzia una domanda recante:
a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,
il numero di partita I.V.A., il codice fiscale e le generalita'
complete del legale rappresentante;
b) le generalita' complete delle persone eventualmente delegate
alla gestione del deposito;
c) il comune, la via ed il numero civico o la localita' in cui si
intende istituire il deposito;
d) le caratteristiche dei sistemi di sicurezza antintrusione
dell'impianto;
e) l'elenco dei prodotti succedanei del tabacco che si intendono
fabbricare o ricevere nell'impianto;
f) l'ammontare presuntivo dell'imposta di consumo da versare nei
primi due periodi di imposta ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
g) la data a decorrere dalla quale l'Agenzia puo' procedere alla
verifica tecnica dell'impianto;
h) la dichiarazione resa, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal soggetto che inoltra
l'istanza, dalla quale risulti che:
1) non ha subito provvedimenti restrittivi della liberta'
personale per procedimenti penali in corso per reati finanziari;
2) non e' stato rinviato a giudizio per reati finanziari in
processi ancora da celebrarsi;
3) non ha riportato condanne per reati di cui al numero 2);
4) non aver commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura
od entita', alle disposizioni che disciplinano l'accisa e l'imposta
sul valore aggiunto;
5) non e' sottoposto a procedure fallimentari, di concordato
preventivo, di amministrazione controllata, ne' si trova in stato di
liquidazione;
6) non ha riportato sanzioni definite in via amministrativa per
reati di contrabbando;
7) non si trova in una delle fattispecie previste dall'articolo 15,
comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni.
2. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera h), e' resa anche
dai soggetti eventualmente delegati alla gestione del deposito.
3. Alla domanda e' allegata la planimetria dell'impianto da adibire
a deposito, evidenziante, in particolare, il tracciato della
recinzione fiscale.
4. L'Agenzia, entro sessanta giorni decorrenti dalla data di cui al
comma 1, lettera g), procede alla verifica tecnica dei locali del
deposito al fine di:
a) verificare l'adempimento degli obblighi del datore di lavoro
di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente
attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro;
b) valutare l'adeguatezza dei sistemi di sicurezza antintrusione
dell'impianto;
c) accertare che le aree destinate ad uffici o servizi siano
fisicamente separate dalle aree di stoccaggio attraverso opere
murarie idonee;
d) verificare che i sistemi di stoccaggio siano conformi alle
disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1.
5. L'Agenzia, entro trenta giorni dal termine della verifica
tecnica, adotta il provvedimento di autorizzazione alla istituzione
del deposito ovvero il motivato provvedimento di diniego.
6. L'autorizzazione all'esercizio del deposito e' subordinata alla
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3. Il provvedimento di
autorizzazione e' adottato entro trenta giorni dalla data di consegna
della cauzione all'Agenzia.
7. L'autorizzazione di cui al comma 6 abilita all'esercizio
dell'impianto per il solo aspetto fiscale, restando ferma l'esclusiva
responsabilita' del soggetto autorizzato qualora svolga l'attivita'
senza essere in possesso delle altre autorizzazioni e certificazioni
stabilite dalla normativa vigente.
8. Decorsi centottanta giorni dalla data di notifica
dell'autorizzazione di cui al comma 5, senza che il soggetto
autorizzato abbia provveduto a prestare la cauzione di cui
all'articolo 3, l'autorizzazione medesima cessa di avere efficacia.
9. A ciascun deposito per il quale e' adottato il provvedimento di
cui al comma 6 e' assegnato dall'Agenzia un codice di imposta.
Art. 3
Cauzione
1. Il soggetto autorizzato alla istituzione del deposito presta
all'Agenzia una cauzione nei modi di cui all'articolo 1 della legge
10 giugno 1982, n. 348.
2. La cauzione di cui al comma 1 ha validita' almeno biennale e
deve essere rinnovata o sostituita almeno sessanta giorni prima della
cessazione di validita'. In mancanza, l'autorizzazione all'esercizio
del deposito e' sospesa, in via cautelativa, fino alla data di
cessazione di validita' della cauzione, e, successivamente a tale
data, il soggetto autorizzato decade, ai sensi dell'articolo
62-quater, comma 7, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
e successive modificazioni.
3. L'importo della cauzione e' pari all'ammontare presuntivo
dell'imposta di consumo indicata ai sensi dell'articolo 2, comma 1,
lettera f). Detto importo, a decorrere dal terzo periodo di imposta,
e' adeguato in misura tale da non risultare inferiore all'imposta
media dovuta nei due periodi di imposta precedenti.
Art. 4
Tariffa di vendita
1. La commercializzazione dei prodotti succedanei del tabacco e'
subordinata alla preventiva iscrizione in apposito tariffario
disposta con provvedimento dell'Agenzia, il quale ha effetto dalla
data di pubblicazione. A tal fine, il soggetto autorizzato comunica
la denominazione e i rispettivi prezzi di vendita al pubblico dei
prodotti succedanei del tabacco, distintamente per:
a) ricariche;
b) dispositivi;
c) parti di ricambio;
d) prodotti monouso.
2. L'Agenzia assegna ai prodotti iscritti nel tariffario di cui al
comma 1, un codice identificativo univoco.
3. Le variazioni dei prezzi di vendita richieste dai soggetti
autorizzati hanno effetto dalla data di pubblicazione del relativo
provvedimento.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati dall'Agenzia
nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della
richiesta e sono pubblicati, ai sensi dell'articolo 1, comma 361,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sul sito internet dell'Agenzia.
Art. 5
Sistema di stoccaggio e obblighi del soggetto autorizzato
1. Il deposito e' dotato di distinte aree, ciascuna destinata allo
stoccaggio esclusivo di ricariche, ovvero di dispositivi, ovvero di
parti di ricambio, ovvero di prodotti monouso. In ciascuna area, la
relativa tipologia di prodotto e' stoccata distintamente in base ai
rispettivi prezzi di vendita.
2. Il soggetto autorizzato comunica mensilmente all'Agenzia
l'elenco dei punti di vendita riforniti nel mese precedente,
indicando per ciascuno le quantita' e i prezzi di vendita al pubblico
dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le tipologie di
cui all'articolo 4, comma 1.
3. Il soggetto autorizzato che non provvede in proprio alla
consegna ai punti di vendita, e si avvale di soggetti non autorizzati
alla gestione di un deposito, fermo restando l'obbligo del pagamento
delle imposte gravanti sui prodotti succedanei del tabacco estratti
dal deposito, comunica preventivamente all'Agenzia i seguenti dati
del soggetto che provvede alla consegna:
a) la denominazione della societa' o della ditta, la sede legale,
il numero della partita I.V.A., il numero di codice fiscale e le
generalita' complete del legale rappresentante;
b) il comune, la via, il numero civico o la localita' in cui sono
ubicati i locali in cui sono ricevuti i prodotti;
c) l'elenco dei punti di vendita riforniti dal soggetto che
provvede alla consegna.
4. Ogni variazione dei dati di cui al comma 3, deve essere
comunicata all'Agenzia con un preavviso di almeno quindici giorni.
Art. 6
Regime del deposito
1. Le materie prime e sussidiarie, i prodotti semilavorati e finiti
sono custoditi, introdotti ed estratti sotto la responsabilita'
esclusiva del soggetto autorizzato.
2. I prodotti succedanei del tabacco fabbricati o introdotti sono
presi in carico giornalmente dal soggetto autorizzato previa
emissione di bolletta di carico.
3. Per ciascuna estrazione di prodotti succedanei del tabacco, il
soggetto autorizzato emette, in duplice esemplare, la bolletta di
scarico. Un esemplare e' conservato agli atti del deposito e l'altro
accompagna i prodotti ed e' consegnato al destinatario.
4. Il soggetto autorizzato istituisce e cura la tenuta di:
a) un registro di carico, scarico e rimanenze delle materie prime
e sussidiarie, dei prodotti semilavorati e dei residui introdotti od
estratti dal deposito, se esercita l'attivita' di produzione;
b) un registro di carico, scarico e rimanenze distintamente per
le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1.
5. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera a), sono effettuate
sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a
ciascuna operazione.
6. Le registrazioni di cui al comma 4, lettera b), sono effettuate
sulla base dei documenti commerciali e di trasporto relativi a
ciascuna operazione e sulla base delle corrispondenti bollette di
carico e scarico di cui ai commi 2 e 3.
7. Il soggetto autorizzato, entro cinque giorni dal termine di
ciascuna quindicina, trasmette all'Agenzia il prospetto
riepilogativo, distintamente per le tipologie di prodotto di cui
all'articolo 4, comma 1, dei quantitativi di prodotti succedanei del
tabacco estratti dal deposito e destinati alla vendita al pubblico,
indicando il corrispondente prezzo unitario, l'imposta unitaria, il
prezzo totale e l'imposta totale.
8. L'estrazione dal deposito di prodotti succedanei del tabacco non
destinati alla vendita al pubblico o non destinati ad altro deposito
deve essere preventivamente autorizzata dall'Agenzia.
Art. 7
Versamento delle imposte, accertamento e controlli
1. Il soggetto autorizzato corrisponde l'imposta di consumo per i
prodotti succedanei del tabacco estratti dal deposito nella prima
quindicina del mese entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti
estratti nella seconda quindicina del mese, entro il giorno 15 del
mese successivo. L'ammontare complessivo dell'imposta dovuta risulta
dal prospetto riepilogativo di cui all'articolo 6, comma 7, ed e'
calcolata applicando l'aliquota prevista dall'articolo 62-quater,
comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e
successive modificazioni, al valore complessivo dei prodotti
succedanei del tabacco estratti dal deposito, determinato in base al
prezzo di vendita e alle rispettive quantita'.
2. Il versamento dell'imposta di cui al comma 1 e' eseguito
mediante il Modello F24 accise. L'attestazione rilasciata dalla banca
convenzionata che esegue l'ordine di versamento e' trasmessa in
copia, entro cinque giorni dal ricevimento, all'Agenzia.
3. L'Agenzia vigila sull'osservanza degli obblighi da parte del
soggetto autorizzato, controlla la contabilita' e la documentazione
previsti dal presente decreto nonche' i versamenti dell'imposta di
consumo eseguiti dal soggetto stesso, ne rileva l'eventuale omissione
o ritardo e provvede all'accertamento e al recupero, ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46,
dell'imposta o maggiore imposta dovuta nonche' della indennita' di
mora del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento
avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e degli interessi in
misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti
doganali.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai fini
della liquidazione e del versamento dell'imposta di consumo dovuta
per i prodotti succedanei del tabacco immessi in libera pratica.
Art. 8
Rappresentante fiscale
1. Il soggetto che fabbrica o detiene i prodotti succedanei del
tabacco in uno dei Paesi membri dell'Unione europea e li fornisce ai
punti vendita per essere consumati nel territorio italiano nomina un
rappresentante fiscale, comunicandone le generalita' all'Agenzia.
2. Il rappresentante fiscale di cui al comma 1:
a) ha sede nel territorio italiano;
b) e' preventivamente autorizzato dall'Agenzia a seguito della
prestazione della cauzione di cui all'articolo 3;
c) e' in possesso dei requisiti di cui alla dichiarazione
prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera h);
d) cura gli adempimenti previsti dall'articolo 4;
e) e' obbligato alla tenuta del registro delle forniture
distintamente per le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4,
comma 1. Le registrazioni sono effettuate sulla base dei documenti
commerciali e di trasporto relativi a ciascuna operazione emessi dal
fornitore e sulla base delle corrispondenti bollette emesse dal
rappresentante fiscale;
f) comunica mensilmente all'Agenzia l'elenco dei punti di vendita
riforniti nel mese precedente, indicando per ciascuno le quantita' e
i prezzi dei prodotti succedanei del tabacco distintamente per le
tipologie di cui all'articolo 4, comma 1;
g) trasmette, entro cinque giorni dal termine di ciascuna
quindicina, all'Agenzia il prospetto riepilogativo, distintamente per
le tipologie di prodotto di cui all'articolo 4, comma 1, dei
quantitativi di prodotti succedanei del tabacco forniti indicando i
corrispondenti prezzi unitari e complessivi e l'ammontare
dell'imposta di consumo dovuta a termini dell'articolo 7, comma 1;
h) e' obbligato al versamento dell'imposta con l'osservanza delle
modalita' e dei termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 ed e'
soggetto alla vigilanza prevista dal comma 3 dello stesso articolo.
3. Al rappresentante fiscale e' assegnato dall'Agenzia un codice di
imposta.
4. Il rappresentante fiscale non e' abilitato alla fabbricazione,
ricezione, detenzione o spedizione di prodotti succedanei del
tabacco.
Art. 9
Disposizioni contabili
1. Le bollette di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, e all'articolo
8, comma 2, lettera e), riportano, oltre alle generalita' del
soggetto emittente:
a) il numero progressivo;
b) la data di emissione;
c) la descrizione del movimento del prodotto;
d) il codice di cui all'articolo 4, comma 2;
e) la descrizione del prodotto;
f) la quantita' movimentata;
g) il prezzo unitario;
h) il prezzo totale della quantita' movimentata;
i) le generalita' del soggetto fornitore o del soggetto
destinatario del prodotto, e il codice d'imposta.
2. Nei registri di cui all'articolo 6, comma 4, lettera b) e
all'articolo 8, comma 2, lettera e), sono annotati cronologicamente e
numerati progressivamente tutti i movimenti di carico e scarico dei
prodotti distintamente per quantita', prezzi unitari, imposta
unitaria, prezzo totale e imposta totale.
3. I registri contabili e i bollettari sono preventivamente
vidimati dai competenti Uffici regionali dell'Agenzia. A tal fine il
soggetto autorizzato e il rappresentante fiscale inoltrano apposita
istanza e trasmettono i modelli cartacei su ciascuno dei quali sono
gia' riportati le generalita', il codice di imposta, la numerazione
progressiva.
4. Il direttore dell'Agenzia puo' disporre, con proprie
determinazioni, l'impiego da parte dei soggetti autorizzati e da
parte dei rappresentanti fiscali, che sono tenuti ad adottarle entro
trenta giorni, di procedure informatizzate per la tenuta dei registri
contabili e per la formazione e trasmissione telematica dei prospetti
riepilogativi.
5. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la
documentazione previsti dal presente decreto sono resi disponibili
all'Agenzia ai fini del controllo e dell'accertamento di cui
all'articolo 62-quater, comma 6, del decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, e successive modificazioni.
6. I registri contabili, le bollette, i prospetti e la
documentazione previsti dal presente decreto sono custoditi per i
dieci anni successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 16 novembre 2013
Il Ministro: Saccomanni
Registrato alla Corte dei conti il 3 dicembre 2013
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, registro n. 9 Economia e finanze, foglio n. 329