La LR 30/2003 stabilisce che "L'ospiotalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta.......... ecc. ecc.
Il Reg.to di attuazione specifica che per "veicoli ricreazionali...si intendono i caravan e gli autocaravan".
Ciò vuol dire che negli agricameggi non è possibile l'installazione di casette mobili o bungalow e similari. Giusto?
Nel caso fosse così, il divieto rimane anche se il decreto del fare ha eliminato il permesso a costruire per casette mobili/bungalow collocate all'interno di strutture ricettive all'aperto??
La LR sull'agriturismo rimane legge speciale??
:-\ :-[ ::) ??? :o :(
Unisco i due quesiti:
[color=red]Il Reg.to di attuazione della LR sull'agriturismo prevede che per il calcolo dei posti massimi realizzabili per l'agricampeggio deve essere rispettato il valore di sei ospiti per ettaro di superficie agricola aziendale.
Un'azienda agricola con sede legale a Firenze ma proprietaria di terreni nel nostro comune, oltre che in provincia di Pistoia ed in provincia di Arezzo, vorrebbe iniziare l'attività di agricampeggio qua da noi.
Detto terreno è totalmente spoglio, senza alcuna costruzione nè stabile nè temporanea.
E' possibile?
Se sì, stando al regolamento, per stabilire la ricettività dell'agricampeggio tutti i terreni di proprietà dell'azienda concorrono per il calcolo, indipendemente dalla loro ubicazione geografica. Giusto?
Nel caso in cui l'azienda svolgesse già attività di ricezione agrituristica in altro comune, dobbiamo tenerne conto per verificare il calcolo oppure no?
La LR 30/2003 stabilisce che "L'ospiotalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta.......... ecc. ecc.
Il Reg.to di attuazione specifica che per "veicoli ricreazionali...si intendono i caravan e gli autocaravan".
Ciò vuol dire che negli agricameggi non è possibile l'installazione di casette mobili o bungalow e similari. Giusto?
Nel caso fosse così, il divieto rimane anche se il decreto del fare ha eliminato il permesso a costruire per casette mobili/bungalow collocate all'interno di strutture ricettive all'aperto??
La LR sull'agriturismo rimane legge speciale??[/color]
Ti sintetizzo le mie considerazioni:
Il regolamento detta (art. 27, comma 2-bis) un limite massimo di posti (quindi persone). Scorrendo il regolamento, infatti, troviamo, come dati per l’agricampeggio, i numeri di posti ospiti e numero piazzole.
Nel calcolo del limite massimo posti ospite occorre rifarci al valore di 6 ospiti per ettaro di “superficie agricola aziendale”. La norma non detta altre specificazioni. Ritengo che, in via di principio si applichi la condizione della UTE – unità tecnica economica: art. 4 della legge
[i]1. Nel caso in cui un'impresa agricola sia costituita da più aziende o da più unità tecniche economiche (UTE), le disposizioni della presente legge si applicano a ciascuna azienda o a ciascuna UTE.[/i]
La UTE è definita (grossomodo) come quella unità caratterizzata da un uso comune di forza lavoro e mezzi. Quindi ciò che sfugge alla UTE di riferimento non entra nel conteggio del parametro. Comunque non preoccuparti. i dati sono presi in automatico da ARTEA, già lì è definita la UTE.
Ritengo che l’agricampeggio non sia solo disponibilità di un campo incolto. Devono essere rispettate le condizioni qualitative dell’art. 27 e 27 bis del regolamento. In assenza di opere non è possibile l’esercizio di attività.
La semplificazione edilizia di cui parli riguarda una procedura abilitativa edilizia eventuale, nel senso: se tu potessi farci le casette mobili, allora non ti occorrerebbe più il permesso di costruire. La disciplina agrituristica e quella edilizia viaggiano su due binari distinti.
La semplificazione edilizia di cui decreto del fare ci dice che per le installazioni posizionate all’interno di strutture ricettive con temporaneo ancoraggio al suolo, all’aperto, utilizzate per la sosta e il soggiorno di turisti, non è necessario il permesso di costruire, purché la loro collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali e al progetto già autorizzato al momento del rilascio del permesso a costruire per le strutture ricettive.
Seminario di approfondimento specialistico
[b]Firenze, 9 aprile 2015 ore 9.45-13.30[/b]
[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b][/color]
Argomenti trattati:
- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014
- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria
- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)
- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali
- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura
- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli
- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita
- attività agricole connesse e concetto della prevalenza
- risposte a quesiti
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[b]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?action=dlattach;topic=25483.0;attach=3503[/b]
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