Buongiorno,
con le modifiche apportate alla LR 25/01 cosa cambierà per il comune?
In attesa dell’uscita del nuovo regolamento di attuazione il procedimento per la variazione delle autoambulanze è confermato (richiesta parere all'ASL per l’autorizzazione con silenzio assenso dopo 20 gg....meccanismo infelice...)? .
La LR ha voluto forse fare chiarezza dato che, per la variazione sopra citata, l’art. 3 del Reg. 46/2001 aveva introdotto un meccanismo di doppia comunicazione al Comune e all’ASL a mezzo A/R ?
Che fare poi dell’archivio che l’ASL intende già trasmettere ai comuni interessati, pur mantenendo l’attività di vigilanza e controllo per la parte di propria competenza, prima ancora che entri in vigore il nuovo regolamento?
Grazie
Lucia
[color=red]RICORDANDO A TUTTI CHE PARLEREMO DI QUESTI TEMI NELLA LEZIONE CHE SI TERRA' A QUARRATA IL PROSSIMO 14 APRILE:
http://www.omniavis.it/httpdocs/Documenti/formazione/OmniaForm_OV_MASTER_20110127_brochure.pdf[/color]
RIPOSTA:
RIPORTO PER COMPLETEZZA LE NORME INTRODOTTE DALLA LR 70/2010 E LE CONSEGUENTI NORME MODIFICATE DELLA LR 25/2001
Legge regionale 30 dicembre 2010, n. 70
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale)ed alla legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario) in tema di riorganizzazione del sistema sanitario di emergenza urgenza.
Bollettino Ufficiale n. 55, parte prima, del 31 dicembre 2010
Art. 13
- Modifiche all’articolo 1 della l.r. 25/2001
omissis (2)
Art. 14
- Modifiche all’articolo 3 della l.r. 25/2001
omissis (2)
Art. 15
- Modifiche all’articolo 6 della l.r. 25/2001
omissis (2)
Art. 16
- Sostituzione dell’articolo 7 della l.r. 25/2001
omissis (2)
Art. 17
- Norma transitoria
1. Il regolamento di cui all’articolo 7 della l.r. 25/2001 , come sostituito dall’articolo 16 della presente legge, è approvato entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, mantengono la propria validità il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 ottobre 2001, n. 46/R (Regolamento regionale di attuazione della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25 “Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario”) e gli altri atti approvati in attuazione della l.r. 25/2001 nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.
3. Le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della l.r. 25/2001 sono adeguate ai requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1 entro il termine stabilito dal regolamento stesso.
***************************
Legge regionale 22 maggio 2001, n. 25
Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull’attività di trasporto sanitario.
Art. 01
- Oggetto
1. La presente legge disciplina, ai sensi dell’articolo 43 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di trasporto sanitario, realizzata mediante l’utilizzo, come di seguito specificato, di autoambulanze rispondenti ai requisiti stabiliti dalla vigente normativa:
a) trasporto sanitario di soccorso e rianimazione mediante autoambulanza di tipo A, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso";
b) trasporto sanitario di soccorso e di rianimazione, mediante autoambulanza di tipo A1, con carrozzeria definita "autoambulanza di soccorso per le emergenze speciali".
c) trasporto sanitario di primo soccorso ed ordinario da espletare mediante autoambulanza di tipo B, con carrozzeria definita "autoambulanza di trasporto";
[color=red]2. Non sono soggetti all’autorizzazione di cui al comma 1, i servizi di autoambulanza gestiti in proprio dalle aziende sanitarie e i servizi di autoambulanza gestiti da amministrazioni statali o enti pubblici a carattere nazionale non appartenenti al servizio sanitario nazionale, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge.[/color]
[color=red]Art. 03
Viene abrogato il comma 2
[/color]
Art. 06
- Sanzioni e relative procedure applicative
[color=red]1. L’esercizio dell’attività di trasporto sanitario da parte di un soggetto privo di autorizzazione comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 2.500,00 euro ad un massimo di 15.000,00 euro ed il divieto di esercizio del trasporto sanitario disposto da parte dell’autorità comunale competente per i successivi tre anni. (3)
2. L’utilizzo di autoambulanza priva di autorizzazione da parte di soggetto autorizzato all’esercizio dell’attività di trasporto comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 4.000,00 euro. (3)
3. L’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 4, comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 1.000,00 euro ad un massimo di 6.000,00 euro, nonché la sospensione dell’autorizzazione da due mesi ad un anno, qualora il titolare dell’autorizzazione non si sia adeguato nel termine di trenta giorni alle prescrizioni dell’autorità comunale. (3)[/color]
4. L’utilizzo per il trasporto sanitario di soccorso e rianimazione di autoambulanza già soggetta ad autorizzazione soltanto per il trasporto di primo soccorso ed ordinario comporta la sanzione amministrativa da un minimo di 600,00 euro ad un massimo di 1.500,00 euro. (3)
5. L’autorità comunale competente può revocare l’autorizzazione:
a) quando, decorso il periodo di sospensione disposto ai sensi della presente legge, il titolare non abbia provveduto alla dovuta regolarizzazione;
b) a seguito di ripetute e gravi infrazioni delle norme previste dalla presente legge;
c) qualora si siano verificati fatti da cui siano derivate situazioni di pericolo grave per la salute pubblica.
6. Le sanzioni ed i periodi di sospensione sono raddoppiati nel minimo e nel massimo nel caso in cui il soggetto che ha commesso una infrazione di una o più norme previste dalla presente legge, commetta un’altra violazione della stessa indole nei cinque anni successivi. É fatto salvo quanto disposto dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 28 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).
7. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative si applicano la legge regionale n. 81 del 2000 e la legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. La competenza all’applicazione delle sanzioni è del Comune nel cui territorio la violazione è accerta.
9. Fatti salvi i poteri degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria l’accertamento delle violazioni della presente legge è di competenza delle Aziende unità sanitarie locali.
[color=red]Art. 07
- Procedure e requisiti per l'autorizzazione – Regolamento (4)
1. Con regolamento di attuazione della presente legge, sono disciplinati in particolare:
a) le procedure per il rilascio e la modifica delle autorizzazioni;
b) i requisiti del personale delle autoambulanze relativamente alle attività di trasporto sanitario di primo soccorso, ordinario e di soccorso e rianimazione;
c) la composizione degli equipaggi delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);
d) le attrezzature tecniche ed il materiale sanitario delle autoambulanze in relazione alle tipologie di cui alla lettera b);
e) la disciplina e l’organizzazione dei percorsi formativi obbligatori per i volontari soccorritori in relazione alle tipologie di autoambulanze di cui alla lettera b);
f) la tenuta dei registri dei volontari soccorritori di cui alla lettera e);
g) la composizione della Commissione di vigilanza.[/color]
IN DEFINITIVA CAMBIA FONDAMENTALMENTE IL CAMPO DI APPLICAZIONE (CON ESCLUSIONE DELLE AUTOAMBULANZE GESTITE DA ENTI PUBBLICI O IN PROPRIO DA AZIENDE SANITARIE) ED IL FATTO CHE IL NUOVO REGOLAMENTO RIDEFINIRA' LE PROCEDURE.
FINO AD ALLORA RESTA FERMO QUANTO PREVISTO NELL'ATTUALE REGOLAMENTO.
LEGGE AGGIORNATA E REGOLAMENTO SONO IN ALLEGATO PER COMPLETEZZA
Noi abbiamo iniziato da qualche anno a utilizzare la Dia (a efficacia immediata) per l'avvio di nuove autoambulanze; la presentano al suap e noi la trasmettiamo alla Commissione di Vigilanza della Usl.
Allego il modello che abbiamo utilizzato finora.
Ma ... possiamo continuare ad utilizzare questa modalità?
grazie
Anna
Noi abbiamo iniziato da qualche anno a utilizzare la Dia (a efficacia immediata) per l'avvio di nuove autoambulanze; la presentano al suap e noi la trasmettiamo alla Commissione di Vigilanza della Usl.
Allego il modello che abbiamo utilizzato finora.
Ma ... possiamo continuare ad utilizzare questa modalità?
grazie
Anna
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Certo, puoi senz'altro continuare con il modello fino alla approvazione del regolamento regionale che stabilirà procedure (spero la SCIA) e forse anche la modulistica.