Buongiorno,
il gestore di un Circolo mi ha portato una richiesta da parte del gestore di apparecchi da divertimento dove viene scritto "in previsione del rinnovo dell'iscrizione all'elenco esercenti AAMS e in riferimento alle ultime disposizioni di Legge riguardati l'installazione di apparecchi comma 6 a) e diversa tipologia nei Circoli, informa che per detenere tali apparecchi nei locali c'è bisogno di un'autorizzazione (art. 86) rilasciata dalla Polizia Amministrativa del Comune di competenza espressamente per questi giochi, non sarà sufficiente avere solo l'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande" (il Circolo in questione ha 3 calcio balilla)
Vi risulta?
grazie
L’elenco è riferito ai possessori, detentori, ecc. dei comma 6, detto questo, se ho capito bene, la questione nasce perché, oltre al calcio balilla, devono installare le SLOT
Sui circoli la questione è interpretabile.
L’ultimo comma dell’art. 86 dispone che [i]relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) ...
b) ...
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88 ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati[/i]
Questa versione però risale al 2006 e in questi anni l’interpretazione è stata quella di prevedere la necessità della scia per circoli senza somministrazione (attuabile dopo il 01/09/2011) dato che già il decreto AAMS del 27/10/2003 ammetteva gli apparecchi per i circoli a condizione, però, che avessero anche la somministrazione
Nell’ultimo anno delle novità normative in materia di giochi ci sono state (non so se hai scaricato il materiale dell’ultima giornata formativa omniavis) ma non qualcosa che riguarda codesto specifico aspetto. Rammenta che il DPR n. 235/2001, all’art. 4 dispone testualmente:
La denuncia di inizio di attività di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
E’ vero che l’anno scorso il legislatore ha fatto confusione modificando l’art. 86 TULPS inserendo la “famosa comunicazione al Questore per gli alcolici) ma è lo stesso vero che l’art. 64 del d.lgs. n. 59/2010 (modificato ad agosto 2012) afferma specificatamente che resta fermo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235
Forse, il ragionamento che è stato fatto è legato alla nuova legge regionale n. 57/2013 e alla paura che l’installazione dei comma 6 ricada in una zona vietata., Siccome la legge regionale è di fatto inapplicabile in modo univoco (sfido chiunque a capire con precisione se l’installazione di giochi ricade nel raggio di 500 da quell’insieme astratto di luoghi indicato dalla normativa).
In sintesi, a parere mio, la SCIA non occorre, possono aggiungere le SLOT senza ulteriore titolo dato che il circolo è già titolare di un’abilitazione con funzione di autorizzazione ex art. 86 TULSP.
Buonasera,
del tema si era accennato anche durante il seminario di Firenze su LRT 57/2013.
In effetti per il vigente art.86 c.3 lett. c) TULPS (cfr. modifiche del dic. 2005), l'autorizzazione all'installazione sarebbe necessaria anche per i circoli (ma solo per quelli diversi da quelli di cui al “comma 2”).
Tale comma però, come ha ricordato Mario, è stato nel frattempo modificato (e quindi non ha più lo stesso contenuto che aveva prima della modifica del 2012 anche se sempre di "alcolici" (vino, birra etc.) si parlava anche prima).
La prevista "comunicazione" al Questore (ammesso che sia da considerarsi "autorizzazione" ex art. 14 tulps e fermo restando che il Ministero Interno ha già detto che deve trattarsi di comunicazione tra enti - Comune/Questura) è dovuta solo se il circolo somministra "bevande alcoliche" (quindi se non somministra nulla oppure solo alimenti e/o bevande NON alcoliche, tale comunicazione non è dovuta).
Quindi se non è un circolo qualificabile come "comma 2", dovrebbe in teoria munirsi di "autorizzazione" ex art.86 comma 3 lett. c).
Ma come ha sempre ricordato Mario, stante la confermata vigenza del DPR 235/2001, e visto l’art.4 che dà comunque valenza ex art.86 c.2 alle (ex) dia art.2 ed “autorizzazioni” ex art.3 ai circoli che somministrano “alimenti e bevande”, mi sentirei di concordare con l’interpretazione data da Mario salvo ammettere, stante anche il 110 c.1 (“autorizzati…”), che l’autorizzazione “comma 3 lett. c)”, in via residuale e per il combinato disposto di quanto detto sopra, resti comunque necessaria ma solo per i circoli “puri”che non somministrano nulla (ammesso che ce ne siano in giro...). Anche perchè altrimenti non potremmo entrare per i controlli ex art.16 tulps e/o art. 13 L. 689/81
Sbaglio ? :-\