La Questura mi chiede ultimamente il ns parere sulla apertura di raccolta scommesse ai sensi dell'art. 88 TULPS.
in particolare mi chiede se nei locali può svolgersi detta attività.
Non abbiamo una regolamentazione comunale in materia.
Vorrei sapere come è giusto che mi comporti.
Devo rispondere in merito alla destinazione d'uso dei locali che mi risulta agli atti oppure dovrebbe dirmi la Questura cosa è stato dichiarato dal richiedente ed eventualmente verificare i dati della dichiarazione?
Può la questura non rilasciare una autorizzazione art 88 TULPS se la destinazione d'uso non è compatibile?
Grazie
Elisa
La questione è incerta e la giurisprudenza non è univoca. Il TAR Toscana, là dove un comune esprime un parere negativo all’avvio di un’attività autorizzata dalla questura, in genere tende a confermare la validità di un eventuale diniego. In altre regioni non è così.
Comunque, al di là di questo, se non hai una regolamentazione sulla quali puoi fondare un parere negativo ritengo che tu non possa esprimere un generico e immotivato divieto.
Semplicemente puoi rispondere alla Questura (la stessa poteva anche omettere di chiedere parere) che non si rilevano motivi ostativi all’esercizio dell’attività.
E’ chiaro che il comune non può redigere un regolamento per la gestione di fattispecie che non sono nella sua competenza, tutt’al più, indirettamente, può dettare delle regole a livello urbanistico (piano delle funzioni) e prevedere delle limitazioni per determinate attività in determinate zone e non troppo genericamente.
La recente legge regionale n. 57/2013 non si applica a queste fattispecie e quindi la Questura può autonomamente decidere in base a valutazioni basate sulla pubblica sicurezza.
Innanzitutto saluto tutti voi in quanto mi sono iscritto adesso in questo ottimo forum che ho conosciuto tramite un vostro fedelissimo e preparatissimo utente che saluto. Quindi grazie Roberto da Siena
Al riguardo ritengo che la Questura sia obbligata a rispettare e quindi ad applicare la Legge Regionale Toscana 57/2013 che è entrata in vigore dal 12/11/2013 in quanto essendo legge a tutti gli effetti è vincolante sia per l'esercente che per chi autorizza l'attività.
Preciso che la Questura ha una diretta competenza al riguardo in quanto l'art 2 cita espressamente che la nuova norma si applica nei confronti di chi installa apparecchi da gioco di cui all'art 110 comma 6 e 7 Tulps. Al riguardo faccio notare che le attività soggette a licenza del Questore sono quelle di cui all'art.110 coma 6 lett b del Tulps (Sale VLT).
E quindi che senso ha chiedere pareri all'Amm.ne Comunale?
La Pubblica Amm.ne che non la applica sbaglia di grosso e corre il serio rischio di essere citata in giudizio per aver recato un danno economico a chi, nel rispetto della norma vigente all'epoca, aveva richiesto ed ottenuto licenza di polizia prima della Legge Regionale 57/2013.