In materia di apprendistato la Corte di cassazione, con la sentenza n. 27511 del 10 dicembre 2013, ha confermato che se manca l'attività formativa, il contratto di apprendistato deve considerarsi nullo e l'apprendista dovrà essere inquadrato come lavoratore subordinato a tempo indeterminato.
Il datore di lavoro ha l’onere di provare la reale sussistenza di un valido rapporto di apprendistato, con l'adempimento dell’obbligo formativo normativamente previsto per i lavoratori apprendisti, anche valendosi delle testimonianze degli ex colleghi.
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