Data: 2013-12-16 17:19:25

Parere sanitario

All'interno di una pratica edilizia - e precisamente Permesso di costruire in sanatoria - è stato rilasciato dalla Asl parere igienico-sanitario per i locali oggetto di intervento.

Tale parere è da considerarsi a tutti gli effetti un [u]autonomo[/u] atto amministrativo?
Deve quindi, oltre che essere motivato, riportare l'indicazione del termine e dell'Autorità dinanzi alla quale impugnare il provvedimento?

E' un atto impugnabile autonomamente o deve essere impugnato il Permesso di costruire rilasciato dal Comune?
Oltre che al TAR può proporsi ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni?

Grazie come sempre per le Vostre risposte.

riferimento id:17080

Data: 2013-12-17 19:59:37

Re:Parere sanitario

Tale parere è da considerarsi a tutti gli effetti un autonomo atto amministrativo?
[color=red]NO, il parere ha natura i atto endoprocedimentale. E' un autonomo ATTO amministrativo ma NON è un "provvedimento amministrativo"[/color]

Deve quindi, oltre che essere motivato, riportare l'indicazione del termine e dell'Autorità dinanzi alla quale impugnare il provvedimento?
[color=red]L'atto DEVE essere motivato altrimenti la sua mancanza (formalmente non necessaria perchè la motivazione è richiesta per i soli provvedimenti ai sensi dell'art. 3 della legge 241/1990) si riverbera sul provvedimento comunale che rimarrebbe privo di motivazione nella parte relativa agli aspetti sanitari. [/color]

E' un atto impugnabile autonomamente o deve essere impugnato il Permesso di costruire rilasciato dal Comune?
[color=red]Solo tramite impugnativa del permesso di costruire[/color]

Oltre che al TAR può proporsi ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni?
[color=red]Nessun dei due[/color]


RARI SONO i casi di impugnabilità diretta di un atto endoprocedimentale:
Consiglio di Stato , sez. V, decisione 11.10.2005 n° 5488
- quando il parere ha natura soprassessoria, perché determina un arresto sine die del procedimento edilizio;
- quando il parere ha efficacia vincolante ai fini del provvedimento finale;
- e sempre che l'Amministrazione sia tenuta ad assumere una decisione finale all'esito del procedimento.

riferimento id:17080

Data: 2013-12-19 07:20:45

Re:Parere sanitario

Esaustivo e chiarissimo. Come sempre.
Un grazie sincero per il prezioso lavoro che fai.
Alberto

riferimento id:17080

Data: 2013-12-19 17:23:44

Re:Parere sanitario


... E' un atto impugnabile autonomamente o deve essere impugnato il Permesso di costruire rilasciato dal Comune?
[color=red]Solo tramite impugnativa del permesso di costruire[/color] ... [/quote]
Ho recuperato nel frattempo l'atto del Comune, nella fattispecie un [u]Permesso di costruire in sanatoria[/u].
Non riporta alcuna indicazione del termine e dell'Autorità dinanzi alla quale impugnare il provvedimento.
E' corretto che sia così?

riferimento id:17080

Data: 2013-12-19 22:11:32

Re:Parere sanitario



... E' un atto impugnabile autonomamente o deve essere impugnato il Permesso di costruire rilasciato dal Comune?
[color=red]Solo tramite impugnativa del permesso di costruire[/color] ... [/quote]
Ho recuperato nel frattempo l'atto del Comune, nella fattispecie un [u]Permesso di costruire in sanatoria[/u].
Non riporta alcuna indicazione del termine e dell'Autorità dinanzi alla quale impugnare il provvedimento.
E' corretto che sia così?
[/quote]

Non è corretto ma la mancata indicazione NON rende illegittimo l'atto ma può essere fatta valere dall'interessato per una eventuale tardiva impugnativa dell'atto.

****************
L'omessa indicazione, in calce al provvedimento amministrativo, del termine e dell'Autorita' cui e' possibile ricorrere, rappresenta una mera irregolarita' che puo'costituire presupposto per ravvisare un errore scusabile, ma sempre che nel singolo caso sia apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela utilizzabili da parte del destinatario dell'atto.
http://www.ipsoa.it/PA/mancano_autorita_e_termine_per_ricorrere_provvedimento_solo_irregolare_id1118162_art.aspx

Inoltre:
http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Milano/Sezione%202/2008/200802028/Provvedimenti/201202060_01.XML
http://www.dirittoeschemi.it/consst501_03.htm
ecc....

****************
Corte Suprema di Cassazione, Sezione II Civile, 16 marzo 2010, Sent. n. 06388/2010
La mancata indicazione, nel verbale di contestazione, dell'autorità giudiziaria competente non comporta la nullità dell'atto.

(omissis)
La Prefettura - UTG di XXX impugna la sentenza del Giudice di Pace di Saluzzo n. 364 del 2005, pubblicata in data 21 dicembre 2005 e non notificata, che ha accolto l'opposizione proposta dall'odierna intimata, YYY srl, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2891 del 2004 con la quale, la Prefettura di XXX ingiungeva alla stessa, quale proprietaria del veicolo, di pagare la somma di Euro 67,20 in conseguenza della violazione, accertata con verbale n. --- della Polizia municipale di ---, dell'articolo 157 commi 6 e 8 del codice della strada.
A fondamento dell'opposizione veniva dedotto tra l'altro:
La mancata indicazione, nel verbale di contestazione, dell'autorità giudiziaria competente;
la generica indicazione del luogo in cui sarebbe stata commessa l'infrazione;
l'illegittimità delle segnaletica stradale di riferimento;
l’illegittimità di una segnaletica stradale apposta all'interno del territorio del Comune ex articolo 77, comma 7 del d.P.R. n. 495 del 1992;
La violazione dell'articolo 385 del regolamento del codice della strada;
l'insussistenza della violazione contestata;
l'insussistenza di prove della violazione.
Il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione, ritenendo assorbente il motivo di ricorso che deduceva la violazione dell’articolo 3,  legge n. 241 del 1990, non risultando dalla violazione notificata il termine e l'autorità cui era possibile proporre ricorso: in particolare non veniva indicato il Giudice di Pace di Saluzzo quale autorità competente a conoscere dell'opposizione. Ciò aveva determinato la violazione del diritto di difesa.
L'amministrazione ricorrente articola un unico motivo di ricorso col quale deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 3, comma 4, della legge  n. 241 del 1990, in quanto l'omessa indicazione degli elementi indicati in tale norma non comporta alcuna nullità dell'atto, ma eventualmente rende scusabili gli eventuali errori nei quali sia incorso il ricorrente; in questo caso il destinatario dell'atto aveva provveduto concretamente a tutelare le proprie ragioni davanti all'autorità giudiziaria competente, così dimostrando di non aver subito alcun pregiudizio al riguardo.
Parte intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.
Attivatasi procedura ex articolo 375 del codice di procedura civile, il Procuratore Generale invia requisitoria scritta nella quale, concordando con il parere espresso nella nota di trasmissione, conclude con richiesta di accoglimento del ricorso per la sua manifesta fondatezza.
La richiesta della Procura Generale può essere accolta.
Il Giudice di Pace non si è attenuto ai principi consolidati affermati da questa Corte con riferimento alle indicazioni che deve contenere l'atto per consentire una adeguata difesa.
Al riguardo questa Corte ha avuto occasione più volte di affermare che la mancata indicazione nell'atto amministrativo del termine di impugnazione e dell'organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’articolo 3, comma 4,  della legge n. 241 del 1990 non inficia la validità dell'atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell'errore in cui sia eventualmente incorso il ricorrente ( tra le tante, vedi Cassazione 2004 n. 1401).
Il ricorso va accolto, il provvedimento impugnato cassato, e la causa va rimessa per nuovo esame, residuando altri motivi di opposizione non esaminati, ad altro giudice del merito pari ordinato, che si indica in diverso magistrato dello stesso ufficio, cui è anche demandato, ex articolo 385 del codice di procedura civile, di pronunziare sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altro magistrato del Giudice di Pace di Saluzzo, che deciderà anche sulle spese.
(omissis)

riferimento id:17080
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it