Buongiorno, il presidente dell'associazione parrocchiale mi ha presentato l'elenco delle domeniche in cui verranno effettuate le cene nell'anno 2014. Devo chiedere di integrare il semplice elenco con Notifica ai sensi del Reg. CE 852/2004+pagamento diritti USL, inoltre la SCIA....qualeè più corretta al contesto della richiesta? La SCIA per somministrazione a domicilio oppure per somministrazione temporanea?
In attesa di riscontro, ringrazio e saluto.
Ritengo che l'ipotesi più corretta sia la SCIA per somministrazione temporanea senza la necessità del possesso dei requisiti professionali.
L'art. 41 del Decreto Legge n. 5/2012 ha disposto che in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è possibile presentare segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'art. 19 della legge 7.8.90 n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del Decreto Legislativo 26.03.2010 n. 59.
In Toscana oramai è prassi che anche in queste occasioni si debba presentare notifica sanitaria per cui la mancata presentazione potrebbe portare a spiacevoli conseguenze ma tieni presente quanto indicato dalle ultime linne guida UE.
Le linee guida UE sul Reg. CE 852/2004 del 18/06/2012 dispongono testualmente:
"Le norme comunitarie dovrebbero applicarsi solo alle imprese, concetto che implica una certa continuità delle attività e un certo grado di
organizzazione".
Il termine "impresa" è integrato nella definizione di "impresa alimentare" (a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, della legislazione alimentare
generale - regolamento CE n. 178/2002), un' "impresa alimentare" deve essere un' "impresa". Chi manipola, prepara, immagazzina o serve
prodotti alimentari a titolo occasionale e su scala ridotta (ad es. feste parrocchiali, scolastiche o fiere locali e altre situazioni quali vendite di
beneficienza gestite da volontari, per le quali i prodotti alimentari sono preparati a titolo occasionale) non può essere considerato "impresa" e
quindi non è soggetto ai requisiti in materia di igiene della legislazione comunitaria.
Grazie, siete sempre molto chiari e precisi
riferimento id:17074Per un caso analogo - temporaneità della somministrazione per raccolta fondi - ho trovato molto interessante le argomentazioni trattate e la capacità di sintesi.
Peraltro, con riferimento alla definizione dell'UE dell'[u][i]impresa alimentare[/i][/u], rilevo che la Regione Toscana, all'art. 4, comma 1, lett. [i]a[/i]) del d.P.G.R. 40/2006, individua come tale:
ogni [u]soggetto[/u] pubblico o privato, [u]con o senza fini di lucro[/u], che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Trattandosi di disposizione successiva ed in apparente contrasto con il Regolamento CE178/2002 citato, esistono dei precedenti giurisprudenziali sulla corretta applicazione della disposizione regionale anzidetta? Possiamo disapplicarla, laddove non siamo dinanzi ad un imprenditore, ma ad un soggetto privato?
Grazie.
Per un caso analogo - temporaneità della somministrazione per raccolta fondi - ho trovato molto interessante le argomentazioni trattate e la capacità di sintesi.
Peraltro, con riferimento alla definizione dell'UE dell'[u][i]impresa alimentare[/i][/u], rilevo che la Regione Toscana, all'art. 4, comma 1, lett. [i]a[/i]) del d.P.G.R. 40/2006, individua come tale:
ogni [u]soggetto[/u] pubblico o privato, [u]con o senza fini di lucro[/u], che svolge, anche in forma temporanea una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Trattandosi di disposizione successiva ed in apparente contrasto con il Regolamento CE178/2002 citato, esistono dei precedenti giurisprudenziali sulla corretta applicazione della disposizione regionale anzidetta? Possiamo disapplicarla, laddove non siamo dinanzi ad un imprenditore, ma ad un soggetto privato?
Grazie.
[/quote]
La disciplina dell'igiene degli alimenti è regolamentata direttamente dal REGOLAMENTO CE 852/2004.
In questi casi le FONTI DEL DIRITTO INTERNE non possono introdurre disposizioni derogatorie delle norme regolamentari (se non ammesso dalle stesse) nè determinare un campo di applicazione più ristretto di quello previsto dalla disciplina comunitaria.
Il problema qui è DELICATO e COMPLICATO sotto il profilo giuridico in quanto ci troviamo di fronte ad una norma AMPLIATIVA del campo di applicazione del regolamento CE.
A mio avviso la soluzione interpretativa (si potrebbero scrivere libri, sintetizzo in poche righe e mi scuso per questo) è questa:
1) il regolamento regionale è in contrasto con il regolamento CE 852/2004
2) come tale VA DISAPPLICATO (è obbligatoria la disapplicazione)
3) tuttavia il regolamento regionale detta una DISCIPLINA AUTONOMA ULTERIORE (in pratica ampliando il campo di applicazione del regolamento determina una disciplina interna autonoma per una fattispecie diversa da quella regolamentata dall'852/2004)
4) tale disciplina a mio avviso è VIGENTE anche se ILLEGITTIMA (in quanto non sorretta da una fonte normativa primaria, in quanto contenuta esclusivamente in una norma regolamentare)
5) oltre ad essere illegittima è normativa MINUS QUAM PERFECTA, cioè è una norma vigente PRIVA DI SANZIONE in quanto il Dlgs 193/2007 trova applicazione esclusivamente per le violazioni alle disposizioni del regolamento ce 852/2004 (e sul punto la Regione non ha competenza normativa, nemmeno primaria).
QUINDI, in estrema sintesi:
a) il privato (anche associato) che non presenta la notifica viola il regolamento regionale, ma NON VIOLA il regolamento ce 852/2004
b) tuttavia non sono applicabili sanzioni pecuniarie per tali violazioni
c) mentre sono applicabili le sanzioni INTERDITTIVE (sospensione , chiusura ecc....) previste dal regolamento. Tali misure saranno ILLEGITTIME per illegittimità derivata ma l'interessato dovrà ricorrere al TAR per far valere tale violazione.
[color=red][b]E questa è la versione sintetica![/b][/color]