Un'attività industriale di produzione può effettuare vendita diretta dei propri prodotti nei locali di produzione (o attigui) senza ricadere nella normativa sul commercio, al pari degli artigiani?
Nel D.Lgs. 114/98 l'attività industriale non è citata tra quelle dell'art.4 c.2 (che prevede i casi di non applicabilità della norma sul commercio) ma, di fatto, l'industria non fa attività di commercio vero e proprio vendendo prodotti acquistati da terzi.
Come rispondo alla richiesta di informazioni pervenuta dalla ditta??
Grazie.
Mi auto-rispondo (magari interessa ad altri):
La Circolare n.3467/c del 28/05/1999 Ministero Industria, commercio e artigianato al punto 1.4 assimila, di fatto, l'attività industriale a quella artigianale per quanto riguarda la vendita diretta nei locali di produzione o nei locali adiacenti, escludendola pertanto dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 114/98.
Saluti.
Emiliano
Un'attività industriale di produzione può effettuare vendita diretta dei propri prodotti nei locali di produzione (o attigui) senza ricadere nella normativa sul commercio, al pari degli artigiani?
Nel D.Lgs. 114/98 l'attività industriale non è citata tra quelle dell'art.4 c.2 (che prevede i casi di non applicabilità della norma sul commercio) ma, di fatto, l'industria non fa attività di commercio vero e proprio vendendo prodotti acquistati da terzi.
Come rispondo alla richiesta di informazioni pervenuta dalla ditta??
Grazie.
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Che bello, non facciamo in tempo a rispondere .....
OTTIMO!!!
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Risoluzione 06 maggio 2013, n. 74787
Quesito in materia di vendita di prodotti di propria produzione – Produttori industriali
Si fa riferimento alla mail con la quale codesto Comune chiede alcune informazioni circa l’attività di vendita da parte degli industriali rispetto all’ambito applicativo del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Fa presente, al riguardo, che con la circolare n. 3459/C del 18 gennaio 1999, la scrivente Direzione ha chiarito che l’inapplicabilità delle disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 114 è prevista, oltre che per gli artigiani, anche per i soggetti titolari di attività industriali, i quali infatti non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte, non rientrando pertanto nella definizione di commercio al dettaglio, indicata dall’articolo 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto legislativo.
Richiede, pertanto, se la progettazione di capi di abbigliamento, la realizzazione dei rispettivi “capi-campione o prototipi”, l’eventuale riparazione degli stessi così come la sola riparazione di etichette possa essere considerata attività industriale tale da poter consentire la vendita dei prodotti nei locali dove tali operazioni sono svolte, senza titolo commerciale e tenuto conto altresì che l’effettiva produzione viene effettuata da parte di altre ditte presso altri locali posti al di fuori del territorio comunale.
Al riguardo si precisa quanto segue.
Il predetto decreto legislativo, nell’individuare l’ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, all’articolo 4, comma 1, lettera b) definisce attività di commercio al dettaglio “/ ‘attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale “.
Il comma 2 del predetto articolo 4 contiene, inoltre, una elencazione di soggetti per i quali non trova applicazione quanto espressamente stabilito dal comma 1, i quali, pertanto, possono vendere ai consumatori finali pur non essendo dettaglianti e tra i quali rammentiamo i produttori agricoli e gli artigiani iscritti all’albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443.
Nel predetto elenco non sono compresi i produttori industriali, rispetto ai quali comunque le circolari n. 3459 del 18-1-1999 e n. 3467/C del 28-5-1999 hanno fornito ulteriori informazioni, precisando che nel caso in cui i soggetti in questione, titolari di attività industriali, esercitino la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte, non si concretizza la fattispecie definita nella suddetta lettera b) e quindi anche l’attività in discorso fuoriesce dall’ambito applicativo del citato decreto legislativo.
Al punto 1.4 della circolare n. 3467/C del 28-5-1999 la scrivente Direzione ha infatti specificato che ” (…) la non applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 114 agli industriali, non può comportare l’esercizio da parte dei medesimi di un ‘attività identificabile, per modalità e contenuto, con quella professionalmente svolta ai fini commerciali.
In altri termini, affinché non ci sia attività professionalmente definibile come commercio, è necessario che la vendita dei prodotti da parte degli industriali avvenga in locali adiacenti il complesso produttivo, come peraltro previsto in passato “. Ne consegue, quindi, che qualora invece la vendita sia esercitata in altri locali, l’imprenditore svolgerebbe anche le attività proprie del commerciante con la sottoposizione al relativo regime.
Ciò premesso, con riferimento alla fattispecie delle attività rappresentate nel quesito in questione, la scrivente Direzione ritiene che, sulla base di quanto sopra specificato, le attività descritte non configurino una vendita di prodotti di propria produzione effettuata nei locali dell’azienda o in quelli adiacenti il complesso produttivo, condizioni invece essenziali affinché non ci sia attività professionalmente definibile come commercio e quindi non rientrante nel campo di applicabilità del decreto n. 114 in discorso, in quanto, come descritto, l’effettiva produzione viene effettuata da parte di altre ditte o anche presso altri locali posti al di fuori del territorio comunale.