Ciao Simone,
chiedo il tuo intervento sia per meglio interpretare le disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, della nuova l.r. n. 27 del 07.08.2013, “disciplina l’attività di Bed & Breakfast”, sia per avere chiara la sequenza degli adempimenti da parte dei gestori:
Esso infatti stabilisce che:
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai B&B già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della presente legge e di comunicare l’avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.
2.I B&B operanti ai sensi della l.r. 17/2001 possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mantenendo nel periodo transitorio lo steso numero di stanze e posti letto detenuti, purché non intervengano, nel frattempo, le condizioni di cui all’articolo 7.
La domanda che mi pongo e ti pongo è questa: come è possibile adeguarsi alle prescrizioni della legge (entro sei mesi) se prima non si è optato per una delle tipologie previste dalla legge medesima (entro il 31 dicembre 2016?)
(Per fare un esempio: un Bed & Breakfast già operante a quale delle due tipologie deve adeguarsi entro sei mesi nel momento in cui gli viene data la possibilità di opzione entro il 31.12.2016?). Non so se sono riuscito a rendere chiari i miei dubbi. Spero di si.
Ti ringrazio e saluto.
Ciao Simone,
chiedo il tuo intervento sia per meglio interpretare le disposizioni di cui all’art. 14, comma 2, della nuova l.r. n. 27 del 07.08.2013, “disciplina l’attività di Bed & Breakfast”, sia per avere chiara la sequenza degli adempimenti da parte dei gestori:
Esso infatti stabilisce che:
1.Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo ai B&B già operanti di uniformarsi alle prescrizioni della presente legge e di comunicare l’avvenuto adeguamento mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del d.p.r. 445/2000.
2.I B&B operanti ai sensi della l.r. 17/2001 possono optare tra la tipologia “a conduzione familiare” e la tipologia “imprenditoriale” entro e non oltre il 31 dicembre 2016, mantenendo nel periodo transitorio lo steso numero di stanze e posti letto detenuti, purché non intervengano, nel frattempo, le condizioni di cui all’articolo 7.
La domanda che mi pongo e ti pongo è questa: come è possibile adeguarsi alle prescrizioni della legge (entro sei mesi) se prima non si è optato per una delle tipologie previste dalla legge medesima (entro il 31 dicembre 2016?)
(Per fare un esempio: un Bed & Breakfast già operante a quale delle due tipologie deve adeguarsi entro sei mesi nel momento in cui gli viene data la possibilità di opzione entro il 31.12.2016?). Non so se sono riuscito a rendere chiari i miei dubbi. Spero di si.
Ti ringrazio e saluto.
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sono due adeguamenti distinti. 6 mesi per quelli strutturali e funzionali.
Fino al 31 dicembre 2016 continua ad operare, ad esempio, con un numero di camere superiore a quello consentito pur rimanendo a conduzione familiare.
l'art.14 (norma transitoria, oggetto di errata corrige pubblicato sul BURP n.121 del 12.09.2013) indica come termine per l'adeguamento il 31.12.2016.
La scela di cui parla la norma va fatta con una semplice comunicazione cui va allegata autocertificazione con cui l'interessato dichiara la sussistenza di tutti i requisiti di legge.
Sul bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 168 del 19.12.2013 è stata pubblicata la modulistica dei B&B, tra cui la modulistica che devono utilizzare i B&B esistenti per la tipologia che devono scegliere, ai sensi del comma 2, dell'art. 14, L.R. n. 27/2013.
riferimento id:17068http://www.regione.puglia.it/web/files/turismo/modulistica_attivit_ricettiva.pdf
riferimento id:17068