L’art. 1 della legge n. 7 del 1963 prevede la nullità del licenziamento della lavoratrice attuato "a causa del matrimonio", specificando al comma 3 che si presume a causa di matrimonio il licenziamento della dipendente che avvenga nel periodo compreso tra il giorno della richiesta delle pubblicazioni di matrimonio fino a un anno dopo la celebrazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza del 2 dicembre 2013 n. 27055, ha affermato che la deroga al divieto di licenziare è ammessa solo in caso di cessazione dell'attività dell'azienda e non anche nel caso in cui l'azienda entri in fase di riorganizzazione, ed esternalizzi i servizio al quale la lavoratrice sia adibita. Per questo motivo ha infatti respinto il ricorso di un'azienda che intendeva licenziare una dipendente nel primo anno di matrimonio, a causa di ristrutturazione organizzativa e ridimensionamento dell'organico.
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