Buongiorno. Chiederei cortesemente di rispondere a questi 4 quesiti che ci sono stati posti:
1) Un produttore agricolo che produce, ad esempio, olio, miele oppure lavanda ecc. può vendere -oltre che direttamente i suoi prodotti agricoli senza trasformazioni - anche "prodotti cosmetici" derivati dalle medesime materie prime (per esempio: un profumo ottenuto con la lavanda prodotta in azienda, un sapone fatto con l’olio di oliva prodotto in azienda, ecc), seppur trasformati e confezionati da altre imprese (chiaramente autorizzate a tale produzione)?
2) Con il medesimo ragionamento: un produttore agricolo di lino o canapa potrà vendere vestiti o biancheria per la casa confezionata da altri con la propria materia prima?
3) Inoltre, poiché il D.Lgs. 228/2001 prevede che i produttori agricoli possano vendere al dettaglio sia i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, sia – in maniera recessiva - ulteriori prodotti di diversa provenienza, si domanda in quale delle due categorie rientrino i prodotti di cui sopra (ottenuti da materie prime autoprodotte benché trasformate da altri).
4) Infine: un produttore agricolo può vendere, seppure in maniera recessiva, prodotti non alimentari derivati da prodotti agricoli che non produce personalmente (per esempio: cosmetici a base di piante o miele integralmente prodotti da altri soggetti)?
Grazie infinite
Il MiSE, con una circolare del 2009, n. 73834, ha affermato che l’oggetto della vendita diretta possa riguardare non solo la vendita di prodotti alimentari e non trasformati presso altre aziende agricole ma anche quelli che risultino oggetto di un ciclo industriale di trasformazione fermo restando, ovviamente l’obbligo di rispettare il criterio della prevalenza. Quindi OK
A parere mio resta fatta salva la condizione della provenienza agricola della materia prima, una connessione dei prodotti venduti con l’attività agricola e la condizione quali/quantitativa della prevalenza dei prodotti ottenuti dal proprio fondo.
Ti allego un paio di circolari