La L.R. 28/2005 prevede che la sospensione volontaria dell'attività di somministrazione può essere di max 12 mesi o 15 in caso di gravidanza.
Quando però l'art. 107 comma 1 lettera b) prevede la decadenza se questa dura oltre un anno, salvo PROROGA in caso di motivata istanza, quali possono essere questi casi?
La L.R. 28/2005 prevede che la sospensione volontaria dell'attività di somministrazione può essere di max 12 mesi o 15 in caso di gravidanza.
Quando però l'art. 107 comma 1 lettera b) prevede la decadenza se questa dura oltre un anno, salvo PROROGA in caso di motivata istanza, quali possono essere questi casi?
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LA PROROGA È ISTITUTO GENERALE AMMESSO TUTTE LE VOLTE CHE UN EVENTO NON È "GOVERNABILE" DALL'INTERESSATO per fatti a lui non imputabili.
Quindi, se è successo un incendio, un evento luttuoso o altro fatto dovuto a terzi (causa con il fornitore che non porta più i viveri ecc...) l'interessato può chiedere al Comune una proroga ed il Comune può concederla se verifica la fondatezza dei fatti.
Io suggerisco:
1) di concedere quasi sempre la prima proroga sulla base anche di scarne motivazioni (essendo ormai il settore liberalizzato non vi è particolare interesse pubblico a non concederla)
2) di non concederla successivamente se non in presenza di fatti documentati e non imputabili
3) di non concedere mai proroga, ogni volta, per più di 12 mesi.