Salve
premetto che sono nuovo a questo forum... e faccio i complimenti a tutti per l'utilità in materia di giurisprudenza.
Scrivo perchè ho chiesto alla questura una licenza art. 88 tulps per aprire una sala videolottery.
ho già avuto tutti i collaudi dellAAMS e dell'ASL manca solo l'art. 88 da parte della questura.
premetto che non ho mai commesso reati.
Soltanto nel 2004 sono stato fermato in possesso di sostanza stupefacente di tipo EXtasy a mi sono beccato l'art 75. successivamente mi sono sottoposto al programma terapeutico socio-riabilitativo dell'ASL.
Concluso positivamente il programma dell'ASL ho avuto nel 2007 "l'archiviazione degli atti relativi al procedimento sanzionatorio ai senzi dell'art.75 D.P.R. n.309/90".
circa 2 mesi fa ho anche chiesto la cancellazione al CERVET.
TUTTO CIO PREMESSO
volevo sapere se possono negarmi l'art.88 del tulps visto che l'art. 92 dellostesso recita testualmente:
"Oltre a quanto è preveduto dall'art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l'autorizzazione di cui all'art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d'azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti."
ora mi chiedevo... la licenza non può essere data " a chi sia stato condannato.......per abuso di sostanze stupefacenti" (ed io non lo sono stato) o a chi ne abbia solo fatto uso?
qualcuno ne sa qualcosa???!!! ???
riferimento id:1704COME DETTO NELLA RISPOSTA CHE TI HO INVIATO PER EMAIL
in merito al quesito posto ti segnalo il TESTO COMPLETO dell'art. 11 del TULPS:
Art. 11
Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:
1) a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;
2) a chi è sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
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Mentre in merito alle condizioni ostative costituenti reato hai ragione quando affermi che la tua condotta NON COMPROMETTE il rilascio della licenza ai sensi dell'art. 88 del TULPS devi però considerare che lo stesso articolo prevede una ULTERIORE CONDIZIONE, che va sotto il nome di "BUONA CONDOTTA".
In tale fattispecie possono rientrarvi vari comportamenti, anche non costituenti reato accertato con sentenza passata in giudicato che, a discrezione dell'autorità competente, si ritengano ostativi all'attività.
Nel tuo caso se la fattispecie è isolata e si è conclusa favorevolmente ormai da oltre 4 anni sembrano esservi i presupposti perchè l'autorità di P.S. non ne tenga considerazione .... anche se, come detto, non ne puoi avere la certezza.
Sicuramente l'autorità deve dare ampia motivazione del diniego (preceduto da preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990).
Se ti arriva la comunicazione dei motivi ostativi ti consiglio di contattare un avvocato per valutare se vi sono elementi per sostenere le ragioni nel procedimento e poi, eventualmente, di fronte al TAR.
In bocca al lupo
Ciao Simone,
ho trovato su internet una circolare ministeriale che secondo me dovrebbe chiarire il dubbio! :)
http://www.confesercenti-vr.it/comunicatiprovinciali/2000/legge633-41.htm dai un occhiata! :)
Riguardo ai requisiti di BUONA CONDOTTA citati dall'art.11
La Corte costituzionale, con sentenza 2-16 dicembre 1993, n. 440 (G.U. 22 dicembre 1993, n. 52 - Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.11, secondo comma, ultima parte, nella parte in cui pone a carico dell'interessato l'onere di provare la buona condotta.
La circolare in oggetto richiama la nota ministeriale n.559/c.17634.12982 (23), del 30.10.1996, della quale qui riporto uno stralcio per la definizione di "buona condotta":
Poiché parametri oggettivi sono spesso individuati da disposizioni di legge in vigore attinenti ai requisiti morali richiesti per varie attività, si ritiene di poter sostenere, almeno in linea generale, che non sussista la buona condotta - oltre che nei confronti delle persone che si trovino nelle altre condizioni indicate nell'art.11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - anche nei seguenti altri casi":
.......f) nelle persone alle quali siano state inflitte sanzioni amministrative contemplate dall'art.75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, ovvero il provvedimento cautelare della chiusura dei pubblici esercizi previsto dall'art.79, sesto comma, del medesimo decreto;"
le sanzioni amministrative amministative non sono state applicate nel mio caso in quanto ho seguito il programma socio riabilitativo e lo ho concluso positivamente ai sensi del comma 11 del medesimo art. 75
che ne pensi?
Conosco la sentenza della Corte e la Circolare che però NON è risolutiva.
Ti dice solo che SE vi sono quelle sanzioni allora mancano i requisiti ma NON ESCLUDE che possano mancare in altre circostanze.
Personalmente ritengo che nella tua situazione VI SIANO I REQUISITI.
Grazie Simone,
lo spero anche io... è solo che nella questura dove ho fatto richiesta sono un pò pignoli...
speriamo bene... :-\
ti farò sapere come andrà a finire...
Tar Lecce:”Art.88 Tulps. Il richiedente non può essere obbligato a provare la sua buona condotta”
'L'Amministrazione pubblica non può porre a carico del richiedente dell'art. 88 Tulps l'onere di provare la sua buona condotta'. E' quanto ha spiegato il Tribunale amministrativo regionale di Lecce nell'accogliere il ricorso di un operatore di scommesse .....
http://www.jamma.it/news.php?extend.28758.31