Data: 2013-12-11 21:02:01

Commercio su aree pubbliche - normativa regionale e Intesa Conferenza Unificata

La Corte Costituzionale con sentenza n. 245/2013 ha dichiarato l’illegittimità di una disposizione della legge regionale della Liguria concernente la possibilità, per i Comuni, di rilasciare concessioni il commercio su area pubblica utilizzando i criteri previgenti all’Intesa della Conferenza Unificata. La disposizione era a carattere transitorio e si applicava fino a quando la stessa Regione non avesse previsto i nuovi criteri.

La Consulta argomenta che trattandosi di normativa indiscutibilmente riconducibile alla materia della “tutela della concorrenza” (che si attua anche attraverso la previsione e la correlata disciplina delle ipotesi in cui viene eccezionalmente consentito di apporre dei limiti all’esigenza di tendenziale massima liberalizzazione delle attività economiche: sentenza n. 291 del 2012), deve per forza rifarsi alla competenza normativa statale e per contro, devono essere inibiti alle Regioni interventi normativi diretti ad incidere sulla disciplina dettata dallo Stato, finanche in modo meramente riproduttivo della stessa (sentenze n. 18 del 2013, n. 271 del 2009, n. 153 e n. 29 del 2006).
Nella fattispecie, la Corte sottolinea che è l’art. 70, comma 5, del d.lgs. n. 59 del 2010 a stabilire che, attraverso lo strumento dell’Intesa, si adottino (anche in deroga) non solo i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, ma anche le disposizioni per il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime.

Dato che l’Intesa della Conferenza Unificata del luglio 2012 è per molti aspetti già di per sé applicabile da parte dei Comuni, qualcuno si è chiesto quanto, della ratio della sentenza citata, potesse applicarsi, in via di principio, anche ad altri casi normativi regionali.
Fra questi, la Regione Piemonte, dato che non ha ancora legiferato in materia di commercio su aree pubbliche in attuazione dell’Intesa, preoccupata dal fatto che i Comuni potessero rilasciare nuove concessioni con modalità non legittime, ha subito redatto una circolare chiarendo, da una parte che cosa è comunque direttamente applicabile, nell’ordinamento regionale, dell’Intesa della Conferenza Unificata e dall’altra indicando che cosa resta “congelato” fra le potenzialità abilitative comunali, fino all’adozione della nuova disciplina regionale.
In particolare la Regione Piemonte ha evidenziato:
In attesa dell’emanazione del regolamento regionale, non è possibile, per le amministrazioni comunali:
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi resisi liberi in mercati già esistenti;
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi di nuova assegnazione in mercati già esistenti;
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi in mercati di nuova assegnazione;
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi resisi liberi in gruppi di posteggi già esistenti;
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi di nuova istituzione in gruppi di posteggi già esistenti;
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi in gruppi di posteggi di nuova istituzione.
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi isolati resisi liberi;
- indire bandi per l’assegnazione di posteggi isolati di nuova assegnazione;
- assegnare tali posteggi utilizzando i criteri previsti dalla previgente normativa.
[u]
La regione Toscana si trova in una situazione diversa rispetto alla Liguria e al Piemonte[/u]. Ha già legiferato in materia e la LR n. 28/2005 è attualmente adattata all’Intesa della Conferenza Unificata, ma non del tutto. Diciamo che l’intervento normativo regionale toscano è, anche se per poco, ancora incompleto. Per questo, la circolare piemontese, per quanto limitatamente, può far comodo anche ai comuni toscani.
Infatti ai sensi dell’art. 34, comma 10 della stessa legge 28/2005, l’autorizzazione e la contestuale concessione di posteggio nei mercati, nelle fiere o fuori mercato di nuova istituzione dovranno essere rilasciate tenendo conto dei criteri stabiliti con un regolamento che ancora deve essere adottato.
Inoltre, non è stato ancora disciplinato con precisione quali parametri i Comuni dovranno usare per mettere a bando posteggi che si rendessero liberi o fossero istituiti in mercati esistenti ([i]si può dedurre che si applichi il criterio dell’anzianità previsto per i rinnovi ma una precisazione più esplicita non avrebbe fatto male.)
[/i]
Il documento unitario delle Regioni del 24/01/2013 tocca anche questi due ultimi casi ed è facile, quindi, intuire quali saranno le nuove disposizioni regionali su questi specifici aspetti ma fino alla loro adozione ritengo che i Comuni debbano usare cautela, specialmente nel caso di istituzione di nuovi posteggi, al fine di evitare eventuali ricorsi per assegnazioni non in regola con i principi di derivazione comunitaria.

In allegato la circolare piemontese

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Data: 2014-03-21 17:05:33

Re:Commercio su aree pubbliche - normativa regionale e Intesa Conferenza Unificata

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Data: 2014-06-07 05:19:24

Re:Commercio su aree pubbliche - normativa regionale e Intesa Conferenza Unificata

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