Salve, una ditta, titolare di una concessione di captazione e imbottigliamento di una acqua minerale, vorrebbe imbottigliare l'acqua anche con una seconda etichetta con designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale depositata presso il Ministero. La ditta dice che è possibile applicando l'art. 32 comma 3.2 della L.R. 38/04 aggiornata al 2012, ma come si concilia con il comma 3.1? Vuol dire che possono imbottigliare con 2 etichette delle quali la seconda ha particolari indicazioni o che possono imbottigliare con 1 sola etichetta anche se con denominazione diversa da quella assegnata dal Ministero??? Se la risposta fosse positiva, cosa faccio, rilascio un autorizzazione SUAP secondo quale principio istruttorio?? Il comune che è titolare del rilascio della concessione di coltivazione ha un ruolo??
Grazie
Pier Silvio
Salve, una ditta, titolare di una concessione di captazione e imbottigliamento di una acqua minerale, vorrebbe imbottigliare l'acqua anche con una seconda etichetta con designazione commerciale diversa dalla denominazione dell'acqua minerale depositata presso il Ministero. La ditta dice che è possibile applicando l'art. 32 comma 3.2 della L.R. 38/04 aggiornata al 2012, ma come si concilia con il comma 3.1? Vuol dire che possono imbottigliare con 2 etichette delle quali la seconda ha particolari indicazioni o che possono imbottigliare con 1 sola etichetta anche se con denominazione diversa da quella assegnata dal Ministero??? Se la risposta fosse positiva, cosa faccio, rilascio un autorizzazione SUAP secondo quale principio istruttorio?? Il comune che è titolare del rilascio della concessione di coltivazione ha un ruolo??
Grazie
Pier Silvio
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A mio avviso qui non c'è alcuna competenza SUAP in quanto non va richiesta alcuna autorizzazione.
L'impresa valuterà se è possibile procedere con una distinta etichettatura (anche se la lettura della norma sembra escludere la possibilità di utilizzare per la stessa acqua denominazioni o designazioni comerciali diverse). Tuttavia la formulazione legislativa non è delle più felici
Art. 32
- Denominazioni e designazioni commerciali
01. Ogni acqua minerale naturale e ogni acqua di sorgente è venduta con la denominazione assegnata dal Ministero della salute all’atto del riconoscimento. (38)
02. È consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011.(38)
03. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011.(38)
[color=red]1. E' vietato attribuire denominazioni o designazioni commerciali diverse alla stessa acqua minerale o alla stessa acqua di sorgente.
[/color]2. E' consentito attribuire all'acqua minerale ed all’acqua di sorgente una designazione commerciale conforme a quanto disposto dall’articolo 12, comma 3, e dall’articolo 26, comma 2, del d.lgs. 176/2011. (69)
3. La variazione di denominazione di un'acqua minerale e di un’acqua di sorgente comporta la modifica del decreto di riconoscimento di cui agli articoli 5 e 21 del d.lgs. 176/2011. (70)