Data: 2013-12-10 12:03:49

Proiezione sede farmaceutica

Facendo riferimento all'abrogazione dell'art. 17 della L.R. 16/2000, cosa succede ad una proiezione di sede farmaceutica già esistente ?  E se volesse trasferirsi in altri locali ?

riferimento id:17022

Data: 2013-12-10 18:17:11

Re:Proiezione sede farmaceutica

Verso le proiezioni farmaceutiche (fattispecie tutta toscana) c’era stato un ricorso dello Stato presso la Corte Costituzionale. Dopo le modifiche alla LR 16/2000 apportate dalla LR 75/2009, fu dichiaro estinto il processo e non si arrivò a sentenza. La giurisprudenza amministrativa ha comunque riconosciuto la legittimità delle proiezioni.

Nel preambolo della LR 47/2013 si legge:
È opportuno procedere all'abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 16/2000, essendo venute meno le esigenze sottese a detta disposizione dopo l'entrata in vigore del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, che ha rideterminato i parametri per l’autorizzazione all’apertura di nuove farmacie.

In sintesi, reputo che la volontà regionale sia stata quella di l’apertura di ulteriori proiezioni dato che la proiezione era ancorata ad una programmazioni fatto con criteri superati.
Detto questo, lo stato attuale non è sottoposto a regime transitorio e può legittimatene continuare ad operare. Un eventuale trasferimento sarà autorizzato dal comune tenendo conto della procedura prevista nella LR 16/2000.

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