Sul supplemento n. 50 di martedì 10 dicembre 2013 è stata pubblicata la legge regionale 9 dicembre 2013 - n. 18 "Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)"
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Legge regionale 9 dicembre 2013 - n. 18
Modifiche alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti)
IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga
la seguente legge regionale:
Art. 1
(Modifiche alla l.r. 6/2012)
1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore
dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla fine del comma 2 dell’articolo 23 sono aggiunte le parole:
«, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera c).»;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 25 è inserito il seguente:
«2 bis. L’iscrizione nel ruolo di ciascuna provincia costituisce
requisito indispensabile per il rilascio, da parte dei
comuni compresi nel territorio della provincia medesima,
della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione
per l’esercizio del servizio di noleggio con
conducente.»;
c) al comma 6 dell’articolo 27 le parole «dalla precedente
concessione» sono sostituite dalla parola: «precedenti» ed
é aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i contributi di
cui al comma 3, lett. a), il termine di tre anni decorre dalla
data di immatricolazione; per i contributi di cui al comma
3, lettere b), c) e d), il termine di tre anni decorre dalla data
di fatturazione del relativo intervento.»;
d) al comma 2 dell’articolo 28:
1) sono inserite, all’inizio, le parole: «La Giunta regionale
disciplina»;
2) dopo le parole «autonoleggio con conducente,» sono
inserite le parole: «ivi incluse le conseguenze derivanti
dal mancato rispetto delle regole che disciplinano lo
svolgimento dell’attività autorizzata. I servizi di collegamento
con gli aeroporti civili di cui al presente comma»;
e) al comma 3 dell’articolo 28 la parola «cinque» è sostituita
dalla parola: «due»;
f) al comma 1 dell’articolo 34 sono aggiunte, in fine, le parole:
«, nonché i sistemi di bigliettazione elettronica di cui
all’articolo 1, comma 2, lettera c).»;
g) il comma 14 dell’articolo 37 è sostituito dal seguente:
«14. La Giunta regionale definisce le linee guida per l’esercizio
delle funzioni di cui al comma 13, lettera b), e per
il monitoraggio dell’attività svolta, stabilendo altresì l’importo
massimo degli oneri istruttori a carico dei richiedenti
da corrispondere al gestore dell’infrastruttura ferroviaria.
Con il medesimo provvedimento sono individuati i procedimenti
nei quali deve essere acquisito preventivamente
il parere obbligatorio e vincolante del competente ufficio
regionale.»;
h) dopo il comma 14 dell’articolo 37 è inserito il seguente:
«14 bis. L’autorizzazione di cui all’articolo 60 del d.p.r.
753/1980 è dichiarata decaduta con provvedimento del
gestore dell’infrastruttura nei seguenti casi:
a) avvio dei lavori senza la previa trasmissione al gestore
dell’atto di autorizzazione trascritto presso la conservatoria
dei registri immobiliari, contenente gli impegni
e gli obblighi a carico del richiedente, e della relativa
nota di trascrizione;
b) mancata trasmissione, al termine dei lavori, al gestore
di apposita certificazione asseverata dal direttore dei
lavori attestante la conformità dei lavori stessi al progetto
autorizzato;
c) sopravvenienza di danni alla sede ferroviaria durante
l’esecuzione dei lavori; in tal caso, i danni devono
essere immediatamente riparati o rimossi a cura del
gestore e a spese del proprietario del manufatto o dei
suoi aventi causa.»;
i) la rubrica dell’articolo 46 è sostituita dalla seguente:
«Controllo e sanzioni a carico degli utenti dei servizi di trasporto
pubblico»;
j) al comma 1 dell’articolo 46 le parole «da un minimo di dieci
ad un massimo di cinquanta» sono sostituite dalle parole:
«da un minimo di trenta ad un massimo di cento»;
k) dopo il comma 1 dell’articolo 46 è inserito il seguente:
«1 bis. É ammesso il pagamento di una somma in misura
ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione
prevista per la violazione commessa, oltre alle spese del
procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione
immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione
degli estremi della violazione. Tale somma è ridotta
del trenta per cento se il pagamento è effettuato entro
cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione.»;
l) al comma 3 dell’articolo 46 le parole «Salvo quanto previsto
dal comma 2» sono sostituite dalle parole: «Salvo quanto
previsto dai commi 1bis e 2»;
m) dopo il comma 3 dell’articolo 46 è inserito il seguente:
«3 bis. Nell’ambito del trasporto pubblico regionale e locale,
a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire
maggiore sicurezza all’utenza, i gestori dei servizi di
trasporto pubblico nonché l’ente locale competente territorialmente
possono affidare le attività di controllo, prevenzione,
contestazione e accertamento, sull’osservanza delle
disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione
amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo
scopo autorizzate, con le modalità di cui all’articolo 133
del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del regio
decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento
per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931,
n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza) o a personale con
la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata,
in assenza del personale della polizia ferroviaria e di altri
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.»;
n) al comma 1 dell’articolo 60 le parole «entro sei mesi
dall’entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle parole: «entro il 31 marzo 2014»;
o) al comma 3 dell’articolo 60 le parole «entro dodici mesi
dall’entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle parole: «entro il 31 dicembre 2014»;
p) al comma 4 dell’articolo 60 le parole «entro diciotto mesi
dall’entrata in vigore della presente legge» sono sostituite
dalle parole: «entro il 31 dicembre 2014»;
q) al comma 8 dell’articolo 60 le parole «fino ad un termine
massimo di diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente
legge» sono sostituite dalle parole: «sino al termine
massimo previsto al comma 4».
Art. 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare
come legge della Regione Lombardia.
Milano, 9 dicembre 2013
Roberto Maroni
(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. X/205 del 3 dicembre 2013)