CARBURANTI - I Comuni DEVONO effettuare le verifiche di incompatibilità
Legge 15 luglio 2011, n. 111
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria
(G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)
Art. 28. Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
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3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre 2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello sviluppo economico. Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui al comma 2.
Ne parleremo diffusamente durante la lezione del 21 luglio:
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