Data: 2013-12-09 16:23:11

conferma incompatibilità fra lavoro part time nella P.A. e attività forense

Con la sentenza n. 27266 del 5 dicembre 2013 la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, ha escluso che il decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, conv. con L. 148/2011, abbia tacitamente abrogato le norme di cui alla L. 339/2003.
L’incompatibilità fra impiego pubblico part time ed esercizio della professione forense, rilevano le Sezioni Unite, risponde ad esigenze specifiche di interesse pubblico correlate proprio alla peculiare natura di tale attività privata ed ai possibili inconvenienti che possono scaturire dal suo intreccio con le caratteristiche del lavoro del pubblico dipendente. La L. 339/2003 è, infatti, finalizzata a tutelare interessi di rango costituzionale quali l’imparzialità ed il buon andamento
della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.) e l’indipendenza della professione forense onde garantire l’effettività del diritto di difesa di cui all’art. 24 Cost.

http://www.teleconsul.it/leggiArticolo.aspx?id=272955&tip=ul

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