Urbanistica.Canna fumaria esterna e distanze legali
TAR Piemonte, Sez. I, n. 1052, del 9 ottobre 2013
Urbanistica.Canna fumaria esterna
E’ da escludersi che la canna fumaria con dimensioni di circa 45 cm x 65 cm e si eleva da terra sino al tetto, possa qualificarsi quale mero sporto, per tale dovendosi intendere solo le sporgenze quali mensole, lesene, canalizzazioni di gronde e loro sostegni o altre sporgenze aventi funzione decorativa, purché di modeste dimensioni. Tali elementi debbono invece computarsi ai fini del rispetto delle distanze legali quando di fatto siano destinati ad ampliare il fronte abitativo: nel caso di specie è evidente che la realizzazione della canna fumaria esterna ha evitato di perdere superficie e volumetria utile all’interno dell’edificio, ed in tal senso ha contribuito ad espandere la zona di godimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/88-giurisprudenza-amministrativa-tar88/9894-urbanisticacanna-fumaria-esterna.html