Bonifica e ripristino ambientale - CdS 4784/2013
Consiglio di Stato, Sez, V, n. 4784, del 26 settembre 2013
Rifiuti.Legittimità ordinanza del Sindaco dall’art.17 comma 2 del d.lgs. 22/97 per bonifica e ripristino ambientale
E’ legittima l’ordinanza del Sindaco con la quale è stato ordinato di provvedere, secondo quanto previsto dall’art. 17 comma 2 del D.Lgs. n. 22/97 e s.m.i., alla messa in sicurezza, alla bonifica ed al ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali derivi pericolo di inquinamento”. E’ stato affermato in giurisprudenza che la responsabilità dell'autore dell'inquinamento, in posizione differente da quella del proprietario non inquinatore, costituisce una vera e propria forma di responsabilità oggettiva per gli obblighi di bonifica, messa in sicurezza e rispristino ambientale conseguenti alla contaminazione delle aree inquinate. Dalla natura oggettiva della responsabilità in questione è desumibile che l'obbligo di effettuare gli interventi di legge sorge, in base all'art. 17 comma 2, d.lg. n. 22 del 1997, in connessione con una condotta « anche accidentale », ossia a prescindere dall'esistenza di qualsiasi elemento soggettivo doloso o colposo in capo all'autore dell'inquinamento. Ai fini della responsabilità in questione è comunque pur sempre necessario il rapporto di causalità tra l'azione (o l'omissione) dell'autore dell'inquinamento e la contaminazione e/ o il suo aggravamento in coerenza con il principio comunitario « chi inquina paga », principio che risulta espressamente richiamato dall'art. 15, direttiva n. 91/156, di cui il d.lgs. del 1997 costituisce recepimento. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
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