Data: 2013-12-07 07:51:19

Spedire PEC valide SENZA FIRMA DIGITALE - la PEC-ID

Spedire PEC valide SENZA FIRMA DIGITALE - la PEC-ID

[color=red]PEC, ultima frontiera. Con la PEC-ID è possibile fare a meno della firma digitale per presentare istanze e
documenti alle Pubbliche Amministrazioni
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La disposizione principale che definisce le modalità di presentazione delle istanze o dichiarazioni alle PA in
via telematica è l’art. 65 del C.A.D. – d.lgs. n. 82/2005. In pratica sono previste 3 modalità: firma digitale o
qualificata; sistema informatico creato ad hoc accessibile anche con carta nazionale dei servizi o sistemi
simili; PEC con particolari requisiti identificativi del titolare. Riporto l’art. 65 del d.lgs. n. 82/2005.
Art. 65. Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei
servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da
un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica
o della carta nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della
normativa vigente;
c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64,
comma 2, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente nonché
quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
c-bis) ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata purché
le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa identificazione del titolare, anche per via
telematica secondo modalità definite con regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71, e ciò sia
attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. In tal caso, la trasmissione costituisce
dichiarazione vincolante ai sensi dell'articolo 6, comma 1, secondo periodo. Sono fatte salve le disposizioni
normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario.
Puntando l’attenzione sulla lettera c-bis), si rileva che le regole adottate ai sensi dell’art. 71 (che prevede la
forma del DPCM), sono rappresentante dal DPCM 27/09/2012, uscito in G.U. il 18 dicembre 2012 e
rubricato: Regole tecniche per l'identificazione, anche in via telematica, del titolare della casella di posta
elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell'amministrazione
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.
Quindi, potremmo affermare, intanto, che fino al dicembre 2012 la lettera c-bis non era applicabile.
La norma introduce quella che essa stessa chiama “PEC-ID”, una specie di PEC di serie A (già questo, però,
rappresenta una complicazione) che dà la certezza della titolarità, ecco le definizioni:
servizio PEC-ID: il servizio di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis), del CAD;
casella PEC-ID: la casella PEC rilasciata dal Gestore al Titolare, identificato con le modalità di cui al presente
decreto.
In sintesi, il servizio PEC-ID consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e
dichiarazioni per via telematica nei confronti delle pubbliche amministrazioni (articolo 65 comma 1 lettera
c-bis del CAD).
Il servizio prevede che il titolare della casella di posta elettronica certificata (autore del messaggio) abbia
ricevuto le credenziali per l’accesso al servizio previa identificazione da parte del Gestore secondo precise
modalità tecniche e ciò sia attestato dal Gestore nel messaggio o in un suo allegato.
Le Regole tecniche, in coerenza con il modello GFID di gestione federata delle identità digitali del Sistema
Pubblico di Connettività, seguono il paradigma SAML (Security Assertion Markup Language ), uno standard
informatico basato su XML per lo scambio di dati di autenticazione e autorizzazione (dette asserzioni) tra
domini di sicurezza distinti, gestiti da Identity Provider.
I Gestori iscritti nell’elenco Pubblico dei Gestori di posta elettronica certificata che decideranno di erogare il
servizio di PEC ID, opereranno pertanto da Identity Provider, entità abilitate a creare, gestire e mantenere
informazioni sull’identità digitale di soggetti che operano telematicamente, allo scopo di fornire supporto
alla loro identificazione informatica, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u-ter) del CAD, finalizzata alla
fruizione di servizi erogati in rete (fonte: http://www.digitpa.gov.it).
Conseguentemente, all’art. 7 del DPCM 27/09/2013, rubricato “modalità di attestazione dell'identità del
Titolare”, viene disposto:
1. Ai fini del presente decreto l'identità del Titolare viene rappresentata attraverso il Codice fiscale dello
stesso.
2. Il Gestore attesta l'identità di cui al comma 1 attraverso un'asserzione di autenticazione, conforme allo
standard SAML, inserita in un apposito allegato alla busta di trasporto.
3. Il nome dell'allegato di cui al comma 2 corrisponde al Codice fiscale di cui al comma 1.
Quindi, quando i gestori (vedi elenco qua: http://www.digitpa.gov.it/pec_elenco_gestori) forniscono o
trasformano vecchi indirizzi PEC in caselle PEC conformi al DPCM 27/09/2012, allora il titolare può fare a
meno della firma digitale o qualificata. Volendo interpretare in via pratica, credo di poter affermare che il
titolare potrà allegare alla PEC anche documenti non firmati digitalmente o scrivere direttamente l’istanza
nel campo messaggio.
La PEC sarà riconosciuta dalla PA ricevente come PEC-ID ai sensi del citato art. 7. Quindi occorre massima
attenzione, da parte della PA, al tipo di PEC che viene ricevuto.
Anche il DPCM 22/02/2013 - Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme
elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3,
32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 (GU n. 117 del 21 maggio 2013), che ha
aggiornato e sostituito un’analoga norma del 2009, all’art. 61 (soluzioni di firma elettronica avanzata),
dispone che l'invio tramite posta elettronica certificata di cui all'art. 65, comma 1, lettera c-bis) del Codice,
effettuato richiedendo la ricevuta completa di cui all'art. 1, comma 1, lettera i) del decreto 2 novembre
2005, recante «Regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della
posta elettronica certificata» sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione, la firma elettronica
avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche.
Vedremo gli sviluppi della PEC-ID, può sicuramente rappresentare una via semplificata alla presentazione di
istanze e documenti alle PA.

Mario Maccantelli
www.omniavis.it

riferimento id:16975

Data: 2013-12-08 21:03:10

Re:Spedire PEC valide SENZA FIRMA DIGITALE - la PEC-ID

Ho letto la disamina ed é molto interessante,vedremo gli sviluppi.

Vorrei aprire una discussione:

- personalemente non suggerirei di scrivere direttamente l’istanza nel campo messaggio per due considerazioni:
1)  Vi sono Suap, come quello da me gestito, che utilizza un software di back-office per l'archivio informatico dei file e per la loro elaborazione. Un testo scritto direttamente nel messaggio di PEC non é possibile acquisirlo;
2) Normalmente l'istanza ( se con questa si vuole intendere la SCIA o la richiesta di autorizzazione) viene approntata utlizzando modelli specifici che poi sono inviati ai competenti uffici o enti terzi per l'istruttoria ( anche in tal  caso cosa si fa? si invia la PEC in quanto l'istanza é nel corpo del messaggio)?

- Fintanto che la PEC-ID, consente di identificare le persone fisiche e giuridiche che presentano istanze e dichiarazioni per via telematica nei confronti delle pubbliche amministrazioni,  coincide con lo stesso soggetto titolare dell'impresa, come SUAP può anche accettarsi, fermo restando che comunque i documenti tecnici allegati devono comunque essere firmati dai soli professionisti; ma quando la PEC_ID identifica il Procuratore Speciale e non il titolare dell'impresa credo che costui debba comunque firmare digitalmente l'istanza e i relativi allegati.

Ritengo altresì che anche se la PEC-ID  coincide con lo stesso soggetto titolare dell'impresa ma costui é obbligato a presentare autocertificazioni e/o dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ( es. requisiti di onorabilità ecc..), considerato che tali documenti hanno valenza giuridica, fino a dichiarazione di falso, solo se firmati da chi rende la dichiarazione e, quindi, credo che debbano essere firmati digitalmente.

Con la PEC-ID è possibile fare a meno della firma digitale per presentare istanze e documenti alle Pubbliche Amministrazioni, forse SI, ma credo che nella procedura SUAP la cosa sia molto più complessa e meno scontata.

Cordiali saluti

Maurizio

riferimento id:16975

Data: 2013-12-09 08:01:22

Re:Spedire PEC valide SENZA FIRMA DIGITALE - la PEC-ID

Ciao Maurizio, lo scopo di questa news non è tanto quello di dare suggerimenti, quanto quello di informare sull’esistenza e sulle potenzialità della PEC-ID.

Nel caso in cui un’amministrazione usi già altri sistemi specifici per la presentazione delle istanze, la PEC-ID niente aggiunge e niente toglie alla situazione attuale.
Al di là di questo, per semplici comunicazioni verso la PA che esulano dall’avvio di procedure formalizzate per le quali è obbligatoria una certa modulistica, poter scrivere nel campo PEC e spedire è sicuramente un vantaggio.

La PEC-ID unifica, in una cosa sola, firma digitale e modalità di invio a “certezza legale”. Resta inteso che la procura speciale o la firma digitale saranno sempre necessarie per tutti i casi in cui sono presenti vari soggetti dichiaranti. La casistica è disparata ma anche questa rispecchia la casistica della situazione attuale.

Ritengo che proprio per la natura della PEC-ID la dichiarazione sostitutiva resa dal titolare della stessa e posta in allegato o nel corpo messaggio può prescindere dalla firma digitale (quando questa è inviata ad una PA). Altrimenti si renderebbe vana la caratteristica innovativa di questa nuova tipologia di PEC. Questo sia nel caso la dichiarazione sostitutiva sia dentro o fuori ad un modello (SCIA o richiesta di aut.).

Vediamo se le amministrazioni centrali ci vengono in aiuto e predispongono una guida applicativa chiara e coerente con tutte le disposizioni che regolano la materia.
Credo che la faccenda possa essere ulteriormente sviluppata, e non solo relativamente agli aspetti telematici/informatici, vedi ad esempio gli incroci con la disciplina della obbligatorietà del deposito PEC per le imprese presso le CCIAA.

Un'altra cosa. Credo che per adesso nessuno o quasi abbia mai visto una PEC-ID. Se c'è qualcuno che già la usa condivida la sua esperienza.

riferimento id:16975

Data: 2013-12-09 17:41:56

Re:Spedire PEC valide SENZA FIRMA DIGITALE - la PEC-ID

OK e grazie.
Aspetteremo gli sviluppi se ci saranno.

riferimento id:16975
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