Data: 2013-12-05 11:56:24

A.U.A.: Conferenza di Servizi e poteri del SUAP

1)
- ai sensi del DPR 59/2013 c'è l' obbligatorietà di indire la conferenza dei servizi da parte del suap in caso di aggiornamento di emissioni in atmosfera (che quindi supera i 90 gg.) ai sensi dell' art. 4 comma 5 DPR 59/2013
..mentre...
- ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 4 DPR 59/2013 pare che si rimandi ad altra "autorità competente" il compito di indire la conferenza dei servizi.
Ciò mi crea un dubbio... in caso di aggiornamento di emissioni atmosfera per modifica sostanziale di cui al art. 269 comma 8 D.Lgs. 152/2006 è l' UFFICIO SUAP o la Provincia a dover indire la Conferenza dei Servizi?

2)
In caso di inerzia della Provincia e di pareri favorevoli di altri enti terzi, secondo me il Comune può sostituirsi alla Provincia e rilasciare l' AUA. Secondo voi?

riferimento id:16943

Data: 2013-12-05 15:58:31

Re:A.U.A.: Conferenza di Servizi e poteri del SUAP

A mio parere il SUAP, rispettivamente ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 4 del D.P.R. 13/03/2013 n. 59, ha la facoltà (4°c.) e l’obbligo (5°c.) di indire la Conferenza di Servizi, SOLO quando una richiesta di AUA ha per oggetto il rilascio di PIU’ titoli abilitativi indicati nell’art. 3 1° c del D.P.R. 59/2013 (ossia ad es.  autorizzazione allo scarico + autorizzazione alle emissioni in atmosfera + nulla osta per impatto acustico, etc.) che si riferiscono al medesimo impianto.
In tal caso al SUAP, coerentemente a quanto prevede l’art. 7 del D.P.R. 160/2010, regge le fila e fa la “cabina di regia” di un vero e proprio “procedimento unico” tendente al rilascio di un atto unico (infatti l’AUA) che racchiude in se tutti i titoli abilitativi di cui l’impresa necessità per esercitare la sua attività.
Il ruolo di regia e coordinamento del SUAP, si coglie proprio nel potere e nell’obbligo di indire la conferenza di servizi; con lo strumento della conferenza  di servizi, infatti il SUAP coordina l’attività di tutti gli Enti competenti al rilascio dei singoli titoli abilitativi, e fa si che tutti gli endo – procedimenti attivati, abbiano conclusione nell’ambito della conferenza medesima, per poi investire la Provincia del rilascio dell’atto unico, ossia l’AUA.
Diversamente, se la richiesta di AUA ha per oggetto il rilascio, il rinnovo o l’aggiornamento di UNO SOLO dei titoli abilitativi indicati nell’art. 3 1°c (ad es. come nel tuo caso, solo l’aggiornamento di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera già rilasciata) la conferenza di servizi, se previsto dalla normativa di settore che disciplina il rilascio del titolo abilitativo oggetto della richiesta di AUA, è convocata dall’autorità competente al rilascio di detto titolo, perché in tal caso non siamo di fronte ad un “procedimento unico”, e non vi è necessità di coordinare più Enti.
Mi sembra che ciò si possa ricavare, proprio dal 7°c. dell’art. 4 cit., e quindi nel tuo caso, la conferenza di servizi deve essere convocata dalla Provincia.

Quanto al secondo quesito, non ritengo che il Comune o il SUAP, possano sostituirsi alla Provincia per il rilascio dell’AUA, in caso di inerzia della stessa; se non ricordo male, in generale il c.d. “potere sostitutivo” è cioè il potere di una certa autorità amministrativa di compiere un certo atto in sostituzione di un’altra autorità amministrativa in caso di inerzia di quest’ultima, sussiste solo se una legge od altro atto normativo ad essa equiparato, lo preveda espressamente, stabilendone le singole fattispecie.

riferimento id:16943

Data: 2013-12-05 22:19:40

Re:A.U.A.: Conferenza di Servizi e poteri del SUAP

Un'altra interpretazione dell'art. 4 del DPR 59/2013 in merito a codesto aspetto specifico è che quando il procedimento AUA riguarda solo i titoli ambientali (1 o più) previsti al all'art. 3 allora la conferenza, se prevista, la convoca la provincia. Se unitamente al procedimento AUA c'è anche, ad esempio, un permesso di costruire, allora la conferenza la convoca il SUAP.

Qua puoi trovare l'unica circolare che per adesso è uscita:
http://www.minambiente.it/sites/default/files/CIRCOLARE%20MINISTRO%20ORLANDO%20SU%20AUA%202013%2011%2007.pdf

riferimento id:16943

Data: 2013-12-06 09:48:19

Re:A.U.A.: Conferenza di Servizi e poteri del SUAP

Prima di tutto, grazie Nicola per l'esaustiva e chiara risposta e Mario per il link.

Parlandone con altri colleghi mi sovviene un ulteriore dubbio nell'ipotesi in cui, la Provincia, in caso di procedimento unico, dissenta o non intervenisse in sede di Conferenza.

Ma a monte di tutto mi interrogavo sul fatto se la Provincia possa considerarsi come autorità preposta alla tutela ambientale.
La mia opinione è sì, che debba considerarsi.
La motivazione è legata al fatto che anche se la tutela ambientale è competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell' art. 117 comma 2 lettera s) Cost. comunque le funzioni amministrative sono espressamente attribuite alla province ad esempio con vari norme:
- D.Lgs. 152/2006 artt. 53, 197 e soprattutto il TUEL D.Lgs. 267/2000 quando dice "Spettano alla provincia le funzioni amministrative di
interesse provinciale che riguardino vaste zone intercomunali o l'intero territorio provinciale nei seguenti settori:
a)  difesa del suolo, [b]tutela[/b] e valorizzazione [b]dell'ambiente[/b] e prevenzione delle calamità"


Quindi in caso di dissenso della Provincia in sede di Conferenza di Servizi ai sensi dell' art. 14 L. 241/90 la questione andrebbe rimessa alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri! Voi che ne pensate?


E in caso in cui la Provincia non partecipi alla Conferenza... non saprei che cosa fare...

riferimento id:16943

Data: 2013-12-06 12:05:41

Re:A.U.A.: Conferenza di Servizi e poteri del SUAP

Se può esservi utile, allego un documento inviatoci ieri dalla Provincia di Livorno.
:)

riferimento id:16943

Data: 2014-09-17 10:03:16

Re:A.U.A.: Conferenza di Servizi e poteri del SUAP

Mettiamo il caso in cui a seguito di Conferenza di Servizi fatta dalla Provincia vengano richieste integrazioni.
La ditta fornisce le integrazioni tramite SUAP che ritrasmette prontamente tutta la documentazione alla Provincia.
Poi passa il tempo..... e non si ha alcuna risposta.

io dirrei a questo punto che si può usare, ai sensi del DPR 160/2010, i poteri di SUAP per indire la Conferenza di Servizi Decisoria e costringere gli enti ad una risposta.. Voi che ne pensate?

In alternativa alle ditte che vogliono lavorare correttamente bisogna iniziare a dire che fanno bene a delocalizzare la produzione perché non è possibile aspettare più di un anno per una risposta ad un procedimento che dovrebbe durare per legge massimo 150 giorni.
[ovviamente, ogni riferimento a fatti o cose realmente esistenti è casuale]
Un saluto a tutti e grazie in anticipo per i contributi!

riferimento id:16943

Data: 2014-09-18 05:53:06

Re:A.U.A.: Conferenza di Servizi e poteri del SUAP

Devo dire che hai prospettato il classico caso in cui si potrebbero aprire vari scenari. Non c’è uniformità interpretativa. Si può osservare, in ogni caso, che il SUAP non ha le capacità tecniche per decidere sul procedimento di AUA. Se l’autorità competente (quella che deve produrre il contenuto del provvedimento) non si pronuncia allora è possibile mettere in atto i rimedi generali contro l’inerzia della PA.
L’art. 11, comma 1 del DPR 59/2013, infatti, dispone testualmente:
[i]Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti previsti dal presente regolamento, si applica l'articolo 2, commi da 9-bis a 9-quinquies, della legge 7 agosto 1990, n. 241.[/i]

quindi:
[i]9-bis.  L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter.  Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater.  Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsto dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (9)

9-quinquies.  Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.
[/i]

A questo puoi aggiungere (solo se hai attivato le procedure di cui sopra) quanto stabilito dall’art. 28 del DL 69/2013, cioè la possibilità di richiedere l'indennizzo (solo per i procedimenti in cui non matura il silenzio-assenso come, appunto, l'AUA):
- La PA procedente o la PA responsabile per procedimenti con più amministrazioni, corrisponde al privato 30 € al dì fino ad un massimo di 2000 € per ogni giorno di ritardo rispetto al termine massimo di conclusione
- Per ottenere l’indennizzo il privato deve avviare la disciplina del potere sostitutivo di cui all’art. 2, comma 9-bis della legge 241/1990. Quindi può passare ancora metà del termine previsto per il procedimento ordinario prima di ottenere il provvedimento. Resta a carico del privato l’attivazione del potere sostitutivo entro 20 gg dalla scadenza del termine (non si attiva d’ufficio)
Sul punto puoi vedere la recente [u]direttiva del 09/01/2014.[/u]
- Se il secondo termine spira senza che il provvedimento sia stato emanato o non sia stato versato l’indennizzo dovuto, l'istante può proporre ricorso al TAR.

Se arrivi al TAR agirai ai sensi del d.lgs. 104/2010 (codice del processo amministrativo), soprattutto vedi l’art. 117

Art. 117  Ricorsi avverso il silenzio
[i]
1.  Il ricorso avverso il silenzio è proposto, anche senza previa diffida, con atto notificato all’amministrazione e ad almeno un controinteressato nel termine di cui all’ articolo 31, comma 2.
2.  Il ricorso è deciso con sentenza in forma semplificata e in caso di totale o parziale accoglimento il giudice ordina all’amministrazione di provvedere entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni.
3.  Il giudice nomina, ove occorra, un commissario ad acta con la sentenza con cui definisce il giudizio o successivamente su istanza della parte interessata.
4.  Il giudice conosce di tutte le questioni relative all’esatta adozione del provvedimento richiesto, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario.
5.  Se nel corso del giudizio sopravviene il provvedimento espresso, o un atto connesso con l’oggetto della controversia, questo può essere impugnato anche con motivi aggiunti, nei termini e con il rito previsto per il nuovo provvedimento, e l’intero giudizio prosegue con tale rito.
6.  Se l’azione di risarcimento del danno ai sensi dell’ articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.
6-bis.  Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 6, si applicano anche ai giudizi di impugnazione.
[/i]

In sintesi, l'imprenditore se ne sarà già andato altrove

riferimento id:16943
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it