Cassazione civile , sez. lavoro, sentenza 21.10.2013 n° 23772
Il ricorrente, ufficiale di riscossione e messo notificatore per Equitalia, era stato isolato e fatto oggetto di ostilità perché si era opposto alla richiesta di attestare falsamente il tentativo di notifica presso la residenza dei notificandi, senza reperirli. L'agenzia nulla aveva fatto per evitare che all'interno dei luoghi di lavoro si formasse tale prassi illegittima. Pertanto, oltre ad evidenziare tutti gli aspetti illegali di tali condotte, la falsità delle dichiarazioni che si pretendeva dagli agenti alla riscossione, l'illegittimo lucro da parte di questi ultimi del compenso pur in assenza del compimento dell'attività notificatoria, la Corte sottolinea che costituisce violazione dell'art. 2087 c.c., il comportamento della società che abbia omesso di adottare precauzioni al fine di evitare o ridurre lo stato di disagio, le manifestazioni di ostilità e l'isolamento del lavoratore, determinato dal fatto che questi abbia manifestato il suo dissenso ad una prassi aziendale illegittima.
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