Un artigiano che produce alimenti ha bisogno del requisito professionale per svolgere un'attività commerciale di vendita on-line dei medesimi prodotti ?
riferimento id:16937Occorre innanzitutto dire che l'artigiano in questione è tenuto a presentare SCIA per avvio di attività di commercio elettronico secondo l'art. 66 della L.R. 28/2005, essendo internet un "altro sistema di comunicazione" secondo quanto prevede l'art. cit.
L'artigiano è tenuto a presentare scia per avvio di attività commerciale, in quanto la vendita di ciò che produce NON avviene nei locali di produzione. Esso quindi non è esentato dall'applicazione della L.R. 28/2005, non avendo luogo l'esclusione disposta dall'art. 11, 2°c. lett. f della stessa legge.
Quanto alla questione se per l'esercizio dell'attività nel settore del commercio di alimenti possa valere, come requisito professionale necessario per l'esercizio dell'attività, anche l'esperienza professionale maturata nel settore della produzione artigianale di alimenti (questione sulla quale io e Simone ci siamo già espressi di recente: vedi infatti "post" di Janthea “Panificio con gastronomia e vendita alimentari” del 23/11/2013) vi sono due orientamenti contrapposti:
1) l’orientamento negativo espresso dalla Regione Toscana con Deliberazione G.R.T. 638 del 05/07/2010 (che condivido);
2) l’orientamento positivo espresso dal Ministero dello Sviluppo Economico con risoluzione n. 138846 dell’11/10/2010
Buongiorno,
per quanto riguarda l'artigiano che vende i propri prodotti non alimentari su internet, risulta sempre necessario presentare la scia di avvio attività di commercio elettronico?
grazie
Ti riporto un pezzo di una circolare ministeriale (MiSE):
[i]...per quanto attiene alla vendita su internet effettuata dal produttore artigiano la non applicazione delle regole previste dal d.lgs. n. 114L1998 è subordinata alla circostanza che la vendita dei propri prodotti da parte dei soggetti regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti. (...). Ai fini di detta esclusione e fatto però obbligo agli artigiani di evidenziare ai consumatori all’interno del sito impiegato per l’attività online che la vendita si conclude presso i locali dell’azienda [/i] (risoluzione MiSE n. 183332 del 11/11/2013)
In partica, la normativa commerciale non si applica mai dato che sarà sempre dichiarabile, da parte dell’artigiano, che i prodotti venduti sul web sono quelli effettivamente prodotti detenuti nei locali di produzione o attigui.
Buongiorno,
per quanto riguarda l'artigiano che vende i propri prodotti non alimentari su internet, risulta sempre necessario presentare la scia di avvio attività di commercio elettronico?
grazie
[/quote]
Personalmente trovo IRRAGIONEVOLE l'indicazione del Ministero.
L'artigiano non è tenuto alla scia commerciale solo per la vendita diretta nei locali o locali attigui.
Ogni altra forma di vendita lo assoggetta alla disciplina commerciale (compresa la vendita online).
IO SUGGERIREI di presentare la SCIA ... magari ad abundantiam, ma considerando che la risoluzione ministeriale non è fonte del diritto ... possibili contestazioni e sanzioni sono risolte!!!