Data: 2013-12-05 09:15:20

locazione

ciao,
se una persona X ha un contratto di locazione ad uso abitativo con Y dove è stato stabilito che il contratto è stipulato solo per soddisfare le esclusive esigenze abitative di Y e non di altri, sapete cosa può fare il locatore nel caso in cui X inizi ad ospitare anche il proprio figlio con tutta la famiglia?
grazie

riferimento id:16935

Data: 2013-12-06 09:39:43

Re:locazione

Nel contratto è stata prevista la clausola risolutiva espressa per la violazione del divieto di ospitare terze persone?

se sì --> si può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

se no --> la risoluzione del contratto potrebbe non essere applicabile. Secondo l'art. 1455 del codice civile, per chiedere la risoluzione occorre valutare in concreto la gravità dell'inadempimento riguardo all'interesse del locatore. In questo caso, a meno che l'immobile non abbia particolari caratteristiche o vincoli che ne limitano la fruibilità o salvo altre eventuali circostanze, l'inadempimento sembra essere non importante.

Cosa fare nel secondo caso: il mio consiglio è anzitutto inviare al più presto una raccomandata a/r al locatario, contestando la violazione del contratto relativamente al divieto di ospitare altre persone, in modo da evitare quella tolleranza e acquiescenza che, di fatto, avvallerebbe e legittimerebbe il comportamento del locatario.
In secondo luogo, se l'intenzione delle parti è quella di rinnovare il contratto alla scadenza, il locatore dovrà ricordarsi di dare disdetta sei mesi prima e rinegoziare il contratto inserendo una clausola risolutiva espressa nel caso di ospitalità a terze persone.

AM

riferimento id:16935

Data: 2013-12-06 14:55:09

Re:locazione

grazie della tempestiva risposta....io ho letto che la Cassazione (sent. 14646/2009 del 19 giugno) ha stabilito che "è nulla la clausola di un contratto di locazione nella quale sia contenuto il diniego di ospitalità, anche non temporanea, a persone estranee al nucleo familiare". Leggo che la ratio sta nel conflitto che tale clausola crea con l'adempimento dei doveri di solidarietà previsti dalla Costituzione....e penso che lo sia ancora di più per i familiari..
In ogni caso il contratto deve essere ancora fatto ed io ero per inserire la clausola risolutiva espressa per la violazione del divieto di ospitare terze persone...ma alla luce della sentenza della corte, mi vengono un pò (tante) perplessità...
che ne pensi?

riferimento id:16935

Data: 2013-12-06 15:45:07

Re:locazione

la sentenza che tu citi riguarda un'altra fattispecie (un arricchimento senza causa) in ogni caso non bisogna mai troppo sentirsi legati alle pronunce della Cassazione (a meno che non si tratti delle Sezioni Unite) perché gli indirizzi giurisprudenziali possono variare (e variano) abbastanza spesso.

Nel nostro ordinamento la Corte di Cassazione ha funzione nomofilattica, ma non crea diritto. Tenere conto dell'indirizzo giurisprudenziale prevalente serve a poco se non vi è una causa in atto (un caso pratico) con posizioni sostanziali definite e contrapposte.

Al tuo posto metterei la clausola risolutiva espressa, poi sarai libero di esigerne o meno l'applicazione in caso di violazione. Eventualmente sarà il conduttore, davanti al giudice, ad invocare il diritto di ospitalità come espressione del dovere di solidarietà costituzionalmente garantito bla bla bla...

saluti

riferimento id:16935
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