quali sono i requisiti richiesti per l'apertura di una lavanderia? E per la lavanderia a gettoni?
riferimento id:16934I requisiti per la lavanderia sono indicati nel modello D7. Non sono necessari per le lavanderie self service.
riferimento id:16934
quali sono i requisiti richiesti per l'apertura di una lavanderia? E per la lavanderia a gettoni?
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Per i SELF-SERVICE ricordo:
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59
Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno. (10G0080) (GU n.94 del 23-4-2010 - Suppl. Ordinario n. 75 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 8/5/2010
Art. 79
(Attivita' di tintolavanderia)
1. L'esercizio dell'attivita' professionale di tintolavanderia di cui
alla legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' ((soggetto a segnalazione
certificata di inizio di attivita')) da presentare allo sportello
unico per le attivita' produttive di cui all'articolo 38 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai sensi dell'((articolo 19 della
legge)) 7 agosto 1990, n. 241.
[color=red]((1-bis. Le disposizioni della legge 22 febbraio 2006, n. 84, come
integrate e modificate dal presente articolo, escluse quelle
concernenti l'obbligo di designazione del responsabile tecnico, si
applicano anche alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di
lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati ad essere
utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi
gettoni.)) [/color]
2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della legge 22 febbraio
2006, n. 84, e' sostituita dalla seguente: "a) frequenza di corsi di
qualificazione tecnico- professionale della durata di almeno 450 ore
complessive da svolgersi nell'arco di un anno; ";
3. All'articolo 2, comma 4, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, le
parole: "previa determinazione dei criteri generali in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano " sono soppresse.
4. L'articolo 6 della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6
1. Le imprese del settore sono autorizzate a continuare a svolgere
l'attivita' di cui all'articolo 2, comma 1, fino all'adozione delle
disposizioni regionali di attuazione della presente legge che
prevedono termini e modalita' per la designazione del responsabile
tecnico di cui all'articolo 2, comma 2.".
5. L'articolo 3, comma 3, della legge 22 febbraio 2006, n. 84, e'
abrogato.