Viene presentata Scia per avvio attività di sala giochi già autorizzata con licenza della Questura. Nel CUI leggo che trattasi di attività dedicata esclusivamente all'utilizzo di apparecchi VLT. Nella Scia si dichiara, tuttavia, anche la presenza di apparecchi ex art. 110 comma 6 lett.a e 110 comma 7 lett. a e lett c. Se non sbaglio con la licenza VLT possono essere installati anche altri apparecchi senza dover presentare alcunchè all'Amministrazione Comunale.
Per quanto attiene la Scia trasmessaci io la rigetterei in quanto non dovuta - L'interessato è già in possesso di efficace titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (aut.ne Questore).
Giusto?
Grazie
Art. 86 TULPS
[...]
Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110 , commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
[...]
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici [u]diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88[/u] ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati.
Quindi giusto.
Viene presentata Scia per avvio attività di sala giochi già autorizzata con licenza della Questura. Nel CUI leggo che trattasi di attività dedicata esclusivamente all'utilizzo di apparecchi VLT. Nella Scia si dichiara, tuttavia, anche la presenza di apparecchi ex art. 110 comma 6 lett.a e 110 comma 7 lett. a e lett c. Se non sbaglio con la licenza VLT possono essere installati anche altri apparecchi senza dover presentare alcunchè all'Amministrazione Comunale.
Per quanto attiene la Scia trasmessaci io la rigetterei in quanto non dovuta - L'interessato è già in possesso di efficace titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (aut.ne Questore).
Giusto?
Grazie
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Approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=16497.0
Viene presentata Scia per avvio attività di sala giochi già autorizzata con licenza della Questura. Nel CUI leggo che trattasi di attività dedicata esclusivamente all'utilizzo di apparecchi VLT. Nella Scia si dichiara, tuttavia, anche la presenza di apparecchi ex art. 110 comma 6 lett.a e 110 comma 7 lett. a e lett c. Se non sbaglio con la licenza VLT possono essere installati anche altri apparecchi senza dover presentare alcunchè all'Amministrazione Comunale.
Per quanto attiene la Scia trasmessaci io la rigetterei in quanto non dovuta - L'interessato è già in possesso di efficace titolo abilitativo per l'esercizio dell'attività (aut.ne Questore).
Giusto?
Grazie
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Se posso aggiungere la mia, direi questo:
se il locale è una "sala dedicata" già autorizzata ex art.2 c.2 quater L. 73/2010 con rif. all'art.88 TULPS dalla Questura con riferimento all'ipotesi ex art.9 c.1 [b]lett. f)[/b] DD AAMS 22.01.2010, non ha bisogno di alcun altro titolo abilitativo. In tal caso nel locale il titolare può solo installare apparecchi "comma 6" e quindi solo slot e VLT, ma non può installare apparecchi "comma 7" o di altro tipo.
In tal caso quel tipo di SCIA va respinta sicuramente per due ordini di motivi:
1) la competenza in materia è della sola Questura;
2) in tale locale non vanno installati apparecchi diversi dai "comma 6".
Al max il Comune ha competenza solo per la eventuale somministrazione di alim. e bevande accessoria all'attività principale di raccolta di gioco pubblico (con i limiti di cui al DD AAMS 27.7.2011).
Se invece il locale è già una sala giochi "tradizionale" autorizzata dal Comune (ex art.86 c.3 lett. c) TULPS che può installare slot 6a e comma 7), potrà installare anche le VLT previa formale autorizzazione della Questura ex art..2 c.2 quater L. 73/2010 con rif. all'art.88 TULPS con riferimento all'ipotesi ex art.9 c.1 [b]lett. e)[/b] DD AAMS 22.01.2010. In tal caso la licenza della Questura si "appoggia" su quella del Comune (tant'è che nelle premesse la richiamerà) e nel caso di revoca o decadenza della comunale, decade anche quella questorile.
In tale locale (cioè sala giochi traadizionale autorizzata anche alle VLT, ovviamente potrà installare sia slot "6a", sia i "comma 7" (che ora comprendono anche i vecchi AM1-...-AM6) sia, per effetto della licenza questorile, anche le VLT.
Le vlt e le slot potranno stare anche insieme ma dovranno comunque essere separate dai "comma 7".
Per le sale giochi tradizionali ex art.86 vale inoltre sempre la regola del 2:1 prevista dal D.I. 23.10.2003-
Il contingentamento dei "comma 6" è ormai definito nel DD 27.7.2011 in vigore da 1.9.2011 mentre per il contingentamento dei comma 7 non è ancora uscito il Decreto AAMS.
Salve,
mi "intrometto nella discussione per porre un quesito.
Premesso che:
1) sono titolare di licenza art. 88 tulps in quanto ero legale rappresentante di una società che gestisce una sala VLT
2) ho ceduto le quote della società
Volevo sapere se posso tenere la Licenza art. 88 tulps o devo consegnarla in questura poichè non centro più niente con quella sala.
ringraziando anticipatamente porgo Cordiali Saluti
Pasquale
Salve,
mi "intrometto nella discussione per porre un quesito.
Premesso che:
1) sono titolare di licenza art. 88 tulps in quanto ero legale rappresentante di una società che gestisce una sala VLT
2) ho ceduto le quote della società
Volevo sapere se posso tenere la Licenza art. 88 tulps o devo consegnarla in questura poichè non centro più niente con quella sala.
ringraziando anticipatamente porgo Cordiali Saluti
Pasquale
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Se cedendo le quote lei non è più legale rappresentante della società, automaticamente non può piu' essere titolare della licenza ex art.88 tulps essendo questa rilasciata alla persona ex art.8 TULPS. In tal caso la licenza è decaduta e va restituita alla competente Questura, anche perchè se continua ad esercitare rischia la denuncia penale (in concorso con il Concessionario se da Lei informato della variazione societaria).
Ricordo inoltre che la licenza di p.s in questione viene rilasciata ai Concessionari autorizzati (dall'AAMS) ed ai loro "incaricati".
Quindi il nuovo soggetto che va ad assumere la legale rappresentanza, deve anche esibire tra i vari documenti l'espresso incarico a proprio nome da parte di uno dei concessionari autorizzati e chiedere ex novo, a proprio nome, la licenza alla Questura .