Data: 2013-12-03 16:31:34

Procedura bando pubblico

Vi prospetto il seguente caso:

nell’ambito della procedura di assegnazione, tramite bando, di un posteggio su area pubblica coperta, due concorrenti presentano richiesta per la medesima specializzazione merceologica appartenente al settore alimentare.

Tra i requisiti di priorità previsti vi è il criterio generale della maggiore professionalità dell’impresa acquisita nell’esercizio del commercio su aree pubbliche per il solo settore alimentare, comprovata dalla durata dell’iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, come risultante dagli archivi ufficiali delle CCIAA, secondo quanto previsto dal Documento Unitario per l’attuazione dell’Intesa della Conferenza Unificata del 05.07.2012 e, in subordine, il ricorso al sorteggio da tenersi informa pubblica.

Solo uno tra i due concorrenti  per il medesimo posteggio dichiara di possedere il requisito di priorità, essendo iscritto quale impresa attiva ma, a seguito delle verifiche sulle dichiarazioni autocertificative rese, si accerta che l’impresa non è più attiva ma cessata da circa due anni.

Contattato formalmente per chiarimenti in ordine alle autocertificazioni rese, il soggetto rettifica tali dichiarazioni in quanto, a suo dire, non ha prestato la dovuta attenzione sui criteri di partecipazione al bando.

Ferme restando le responsabilità del caso per le eventuali dichiarazioni mendaci, avendo accertato il mancato possesso del requisito di priorità dichiarato, ritenete che il soggetto in questione possa comunque concorrere all’assegnazione, tramite sorteggio, con l’altro concorrente che non ha dichiarato il requisito?

Chi gestisce il procedimento propende per tale soluzione, in quanto si ritiene che l’eventuale procedimento per dichiarazioni mendaci rese, nella fase attuale, non infici la procedura del bando, in quanto i soggetti si troverebbero comunque a concorrere a parità di condizioni e, in ogni caso, non è compito dell’ufficio svolgere un’analisi circa l’elemento volitivo contenuto nella dichiarazione resa ( dolo, colpa lieve, colpa grave?), da valutare in altre sedi.

Ritenete di condividere tale impostazione?

Grazie

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Data: 2013-12-04 15:52:20

Re:Procedura bando pubblico

Rammenta che un conto è il documento unitario delle regioni del gennaio 2013 (atto di indirizzo politico) e un conto è l’Intesa della conferenza unificata del 05/07/2012 che, invece, ha valore normativo cogente.

Detto questo, porovo a fare qualche riflessione

Ogni bando si applica per come è scritto, è lex specialis e quindi le condizioni lì previste sono la “bibbia” limitatamente per quella fattispecie. Bisogna vedere, quindi, se il bando dispone qualcosa in proposito.
Comunque, in via di principio posso dirti, che una volta scaduti i termini per la presentazione di quanto richiesto, non è possibile intervenire nuovamente.
L’autocertificazione, oltre a essere (probamente) viziata da falsità, ha già prodotto i sui effetti nel periodo in cui li poteva produrre. Una seconda autocertificazione presentata in un secondo momento falserebbe la procedura di gara (vedi, ad esempio, consiglio di stato, sentenza n. 4967/2011).

Rammneta il dpr 445/200, in particolare parte sui controlli. Ti incollo gli articoli 75.
Art. 75 (R) Decadenza dai benefici
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Quindi al di là della prova della falsità e delle sanzioni penali, l’art. 75 si limita ad osservare che la dichiarazione non veritiera fa perdere i benefici conseguiti (se tu avessi già rilasciato aut. e concessione, dovresti revocarle.

Mi pare di capire che la presentazione della dichiarazione sull’esperienza maturata non era una condizione necessaria per la graduatoria. Se è così, il beneficio maturato nel presentare una dichiarazione non veritiera non dà al dichiarante una posizione di vantaggio rispetto a chi non l’ha presentata affatto.
In altre parole, non è grazie a quello che è stato assunto in graduatoria. Detto questo può essere condivisa la tesi proposta anche se ci sarebbe bisogno di un approfondimento giurisprudenziale.
Resta inteso che resta agli atti una dichiarazione falsa e la PA procedente farebbe bene ad agire affinché fosse accertata la falsità.

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