Data: 2013-12-03 12:12:32

No al licenziamento del malato occasionalmente impiegato altrove

Lo svolgimento di altra attività lavorativa occasionale durante il periodo di malattia non giustifica il licenziamento, se l'attività non pregiudica la guarigione.

Il dipendente, durante il periodo di malattia, avrebbe lavorato presso l’agenzia immobiliare di un congiunto per tre giorni svolgendo prestazioni varie e non per tutto il tempo dell’apertura. Per la Corte di Cassazione la condotta addebitata era caratterizzata da “occasionalità e sporadicità” e dunque tale da non violare i canoni di correttezza e buona fede.  Infatti, “lo stato di malattia era indubitabile e le marginali attività espletate non avrebbero, in realtà, potuto rendere più difficile il processo di guarigione, anzi poteva affermarsi che tali attività potevano avere un’incidenza funzionale e positiva per la stessa guarigione”.

Corte di cassazione - Sezione lavoro - Sentenza 15 ottobre 2013 n. 23365

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/content/dam/law24/Gad/Documenti/2013/Febbraio/Corte%20di%20cassazione%20-%20Sezione%20lavoro%20-%20Sentenza%2015%20ottobre%202013%20n.%2023365.pdf

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