-La ditta (A) presenta una scia, per l'avvio di attività di esercizio di vicinato in locali ove risulta avviata l'attività della ditta (B).
-La ditta (B) è attualmente inattiva, non risulta aver comunicato alcuna cessazione (iscritta ancora nei registri della Camera di commercio), non ha più la disponibilità dei locali in quanto Il proprietario dei locali dà la disponibilità degli stessi alla nuova ditta (A) firmando con essa un contratto di locazione.
E' possibile in questo caso:
a)Procedere d'ufficio alla decadenza della ditta (B)con applicazione della sanzione per mancata comunicazione di cessazione attività, in quanto non in possesso della disponibilità dei locali;
Permanendo la ditta (B) iscritta presso la Camera di Commercio, il procedimento di decadenza deve essere avviato solo dopo gli appositi accertamenti che constatino la sospensione dell'attività oltre un anno?
L’attività di esercizio di vicinato posta in essere dalla ditta (B) non avendo la disponibilità dei locali può essere considerata immediatamente decaduta in modo da consentire alla ditta (A) di avviare all’attività nei locali di cui ha la disponibilità a partire dalla data di presentazione della scia allo sportello suap?
Occorre effettuare un accertamento sull'effettivo stato dei locali.
Se si accerta che negli stessi non è più effettuata alcuna attività, non c'è più alcuna merce e tutto dimostra che l'attività della ditta B è cessata, l'Amministrazione ne prende atto, commina la sanzione per mancata comunicazione di cessazione e la ditta A può aprire.
Se è passato più di un anno tanto meglio perché il titolo decade, ma in ogni caso è possibile riscontrare l'avvenuta cessazione in base alle condizioni oggettive del locale.