Data: 2013-12-02 16:10:31

Ancona strutture aggregate

giro il quesito specifico rivoltomi da un tecnico sempre sulle strutture aggregate, per essere Ancora più precisa:

In un'area urbana in cui è stato costruito, negli anni '60 e quindi precedentemente all'entrata in vigore della legge 24 marzo1989 n.122, un edificio in cui attualmente è possibile realizzare un cambio di destinazione d'uso a fini commerciali, per la dotazione di parcheggi di cui all'art. 27 del regolamento di attuazione della L.R. N.28/5, i suddetti parcheggi si calcolano come previsto alla lettera "b" comma 1 del citato articolo (quindi soltanto sosta di relazione) oppure, se diversamente come?

Inoltre, nell'area di interesse abbiamo a distanza inferiore a 120 ml. una struttura preesistente con una superficie di vendita pari 395 mq, volendo aprire, nell'edificio di cui sopra, una nuova superficie di vendita pari a1450 mq. è corretto calcolare la misura dei parcheggi secondo l'articolo 29 del d.p.g.r. 15/R/2009 e di conseguenza anche secondo il comma 1 dell'art. 26. Oppure la struttura aggregata che si viene a formare innesca il calcolo dei parcheggi e anche della viabilità secondo i criteri della grande struttura di vendita come previsti all'art. 30  e comma 2 dell'art.26?

riferimento id:16908

Data: 2013-12-04 16:51:12

Re:Ancona strutture aggregate

Andiamo per gradi.
La struttura di cui parli, se non fosse una struttura aggregata sarebbe soggetta, a parere, mio solo sosta di relazione e quindi si applica l’art. 29 del regolamento citato e di conseguenza anche l’art. 26, comma 1. Resta fatto salva l’ipotesi dell’art. 29, ultimo comma dello stesso reg. (deroga comunale da verificare alle condizioni dell’art. 28, comma 2).

Ci accorgiamo che la struttura va ad insediarsi accanto ad un’altra di 395 mq. Media+media dà vita all’ipotesi della struttura aggregata. Nel tuo caso (se il limite delle medie è a 1500 mq) si cade nell’aggregata “grande struttura”.

E’ bene far notare che se non si ha particolare fretta, è probabile che la corte costituzionale cambi tra un po’ tutte le carte in tavola e diventi più agevole avviare una media struttura. Le pronunce sono attese a breve.

Comunque, nella nuova formulazione delle strutture aggregate confluita dal regolamento nella Legge, spetta al comune verificare quali disposizioni applicare:
...[i]Qualora la distanza tra la struttura di vendita da insediare e quelle già presenti determini il configurarsi di una struttura di vendita in forma aggregata di cui al comma 1, in relazione alla superficie di vendita complessiva calcolata ai sensi del comma 4, il comune verifica le disposizioni da applicare alla fattispeci[/i]e

La regione, secondo me, vista la necessità di liberalizzazione imposta dalla giurisprudenza ha disapplicato le rigide disposizioni regolamentari e hanno passato la patata bollente ai comuni, che nella loro discrezionalità decideranno che cosa applicare delle disposizioni afferenti. la parte regolamentare di cui alla all’analogo oggetto non è più applicabile.
Pe ri casi esclusione delle disposizioni sulle strutture si applica il comma 6 dell’art. 19-quinquies della LR 28/2005:
6. Il presente articolo non si applica:
a) alle domande di autorizzazione per l’apertura o l’ampliamento di strutture di vendita da attivare in edifici che, alla data del 21 aprile 2009, erano già ultimati ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed erano a destinazione commerciale, tale da consentire l’insediamento senza variazione di destinazione d’uso o per le quali, a tale data, sussisteva il relativo titolo abilitativo edilizio;
b) salvo diversa disposizione comunale, alle domande di autorizzazione per l’apertura di strutture di vendita collocate nei centri storici, come individuati dal regolamento urbanistico di cui all’articolo 55 della l.r. 1/2005;
c) Abrogata.(205)
6 bis. Agli edifici già a destinazione commerciale per i quali il titolo abilitativo edilizio risulti rilasciato dopo il 21 aprile 2009 e non oltre il 20 aprile 2010, viene confermata la distanza reciproca non inferiore a 60 metri lineari

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